Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00874 presentata da PENNA RENZO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961024
Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale. - Per sapere - premesso che: la legge generale sul collocamento obbligatorio impone di riservare una quota di assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette sia alle aziende private (datori di lavoro privati che impieghino piu' di 35 dipendenti, ex articolo 11, legge n. 482 del 1968) che agli enti pubblici (amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, amministrazioni regionali, provinciali e comunali, aziende di Stato e municipalizzate, amministrazioni degli enti pubblici e degli istituti soggetti a vigilanza governativa, ex articolo 12, legge n. 482 del 1968); le cause di esclusione e gli esoneri sono tassativamente indicati dall'articolo 13 della stessa legge n. 182 del 1968 (imprese di navigazione marittima e aerea, Ferrovie dello Stato, imprese esercenti servizi di trasporto in concessione per quanto concerne il personale viaggiante o navigante, datori di lavoro che esercitino lavoro di breve durata); a questo primo elenco tassativo di esenzione l'articolo 9 del decreto-legge n. 17 del 1983 (convertito in legge n. 79 del 1983) ha aggiunto alcuni casi, sempre tassativi, di sospensione: si tratta delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva, o soggetti in amministrazione controllata (ex legge n. 95 del 1979), o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario (ex leggi n. 675 del 1977, n. 684 del 1971, n. 598 del 1982, n. 599 del 1982); la sospensione dell'obbligo e' limitata alla durata del processo di crisi, debitamente riconosciuta e, in caso di erogazione di cassa integrazione guadagni, alla durata della corresponsione dei relativi trattamenti; la recente circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (prot. 1664.M43 del 6 maggio 1996) ha ampliato notevolmente le possibilita' di esenzione concesse alle aziende in crisi, gia' dilatate, seppur in riferimento a singole, tassative fattispecie, con precedenti circolari del ministero (aziende che versano in una critica situazione economica produttiva al limite della crisi e, quindi, non in grado di sopportare ulteriori costi aggiuntivi), consentendo di disapplicare la legge n. 482 del 1968 anche in ulteriori casi rispetto a quelli previsti dalla legge: mobilita' interna, blocco del turn-over, riduzione dell'orario di lavoro, dimissioni incentivate, processi di riorganizzazione, eccetera; gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione dopo aver approntato apposita documentazione dovrebbero deliberare, secondo la citata circolare, la sospensione degli obblighi, prerogativa questa specifica del CIPI; a titolo di esempio significativo si segnala come presso l'ufficio provinciale del lavoro di Torino e' stata concessa la sospensiva dagli obblighi di assunzione alla societa' Italgas -: se la circolare 1664 possa essere applicata visto che modifica ben due leggi dello Stato: leggi n. 483 del 1968 e n. 79 del 1973; se un provvedimento amministrativo possa essere assunto tramite circolare; se si sia adeguatamente valutato che un tale provvedimento blocca il mercato del lavoro delle categorie protette ed in particolare dei disabili; se non si ritenga opportuno il ritiro urgente di tale circolare. (5-00874)