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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04626 presentata da MASELLI DOMENICO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961024

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: gli insegnanti titolari su posti di sostegno nella scuola media di primo grado sono stati assunti in ruolo superando un concorso a cattedre nelle classi di concorso ordinarie, non esistendo una classe di concorso per cattedre di sostegno; per mancanza di cattedre sono stati immessi in ruolo su posti di sostegno perche' in possesso del titolo di specializzazione richiesto; il personale di sostegno che a domanda intende passare su cattedra curricolare (dove e' gia' titolare, come risulta dalla registrazione dell'immissione in ruolo presso la Corte dei conti) viene preso in considerazione nelle ordinanze ministeriali relative ai trasferimenti solo dopo aver espletato tutti gli altri movimenti, comprese le dotazioni dell'organico provinciale; si verifica grande disparita' fra insegnanti in possesso del titolo di specializzazione nei diversi ordini di scuola. Se nella scuola materna ed elementare si puo' facilmente passare da cattedre di sostegno a cattedre curricolari e viceversa, questo non si verifica anche nella scuola media; il punteggio aggiuntivo assegnato a insegnanti su posti di sostegno non viene computato in caso di domanda di passaggio di ruolo o su cattedra curricolare; gli insegnanti titolari di cattedra nelle varie discipline e in possesso del titolo di specializzazione possono chiedere a domanda di essere utilizzati su posti di sostegno senza espletare il vincolo dei cinque anni e conservano la titolarieta' della propria sede di provenienza; la priorita' che le ordinanze ministeriali assegnano alla copertura dei posti di sostegno quando si svolgono le operazioni di movimento del personale, ha di fatto una diversa valenza se lo spostamento e' richiesto da diversa provincia -: se ritenga che la loro utilizzazione su tali posti possa essere temporanea, limitata ai cinque anni come risulta dalla normativa vigente; se e' previsto l'accantonamento di una quota posti disponibili su cattedra curricolare a docenti di sostegno che abbiano espletato l'obbligo dei cinque anni; se sia legittimo il vincolo dei cinque anni di permanenza su posti di sostegno nella scuola media dove il corso di studi e' triennale; se il punteggio aggiuntivo assegnato a insegnanti su posti di sostegno possa essere assimilato ai punteggi aggiuntivi assegnati per insegnanti in piccole isole e sedi disagiate e possa pertanto essere computato anche nelle domande di passaggio su cattedra curricolare o di ruolo; se sia intenzione del Governo provvedere ad abolire la disparita' di trattamento tra insegnanti titolari di cattedra nelle varie discipline e titolari di posti di sostegno; se vi sia la possibilita' di inserire eventuali domande di trasferimento da posti di sostegno a posti di sostegno da una provincia all'altra prima dei movimenti interni alla provincia medesima; quali altre misure intenda prendere per permettere agli insegnanti di ruolo su posti di sostegno di ritornare ad insegnare le proprie discipline portandovi l'esperienza maturata negli anni di lavoro con ragazzi portatori di handicap. (4-04626)

In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che le operazioni di mobilita' del personale docente vengono effettuate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale decentrato. Ed invero, sulla base di tali accordi e' stato disposto che il docente nominato in ruolo su posti di sostegno debba permanere un quinquennio su tale tipo di posto prima di transitare su cattedre curriculari. Cio' al fine di assicurare quanto piu' possibile agli allievi portatori di handicap o che presentino difficolta' di apprendimento il supporto di personale qualificato tenuto conto che per accedere a tali tipi di postoil docente deve aver conseguito la prescrit-ta specializzazione frequentando appositi corsi. L'insegnante titolare di sostegno che non ha terminato il quinquennio puo' chiedere, comunque, trasferimento per la medesima tipologia di posto o per altra tipologia per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione. Il vincolo di cinque anni, che si applica nei confronti dei docenti delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria, era peraltro gia' stato previsto per le scuole aventi particolari finalita' dal decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e successivamente per i docenti delle scuole elementari titolari di posto di sostegno (L. 148/90). Ultimato il quinquennio, i docenti in parola possono chiedere il trasferimento su posti di tipo comune; non si rende necessario procedere ad un accantonamento di posti su cattedre curriculari, in quanto i docenti di sostegno nella provincia hanno la precedenza nel comune di titolarita' se individuati quali soprannumerari e partecipano, al pari degli altri docenti, al movimento nell'ambito della provincia medesima. Si fa presente inoltre che, in fase di valutazione delle domande di passaggio di cattedra, il punteggio previsto nella tabella di valutazione dei titoli allegata al succitato contratto, per detti insegnanti non puo' essere assimilato a quello assegnato per il servizio prestato in piccole isole ed in sedi disagiate, in quanto per dette sedi viene preso in considerazione il disagio conseguente al servizio svolto presso le stesse. In riferimento, infine, alla prospettata possibilita' di accordare un'eventuale precedenza ai docenti di sostegno, che chiedono il trasferimento da una provincia all'altra; si fa presente che tale proposta contrasta con i princi'pi di equita' e di logica posti alla base della vigente normativa; che non determina disparita' di trattamento nei confronti dei docenti di sostegno. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
Cronologia
mercoledì 23 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 316 voti a favore e 286 voti contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 2298 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 30 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 312 voti favorevoli e 267 contrari, l'emendamento Dis. 1. 1. del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni (AC 2278), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.