Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04633 presentata da SCHMID SANDRO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961024

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica 470 del 31 luglio 1996, modifica la precedente normativa in materia di abilitazioni all'insegnamento per i docenti della scuola media. In seguito a tale provvedimento l'abilitazione all'insegnamento si ottiene mediante un diploma di specializzazione. L'articolo 3 del decreto prevede che "Il corso degli studi ha la durata di due anni, esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di ameno 300 ore". E prescrive "... almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti all'abilitazione da conseguire ..."; per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, il decreto del Presidente della Repubblica prevede che "I piani di studio degli allievi che intendano conseguire un'abilitazione valida anche per l'attivita' didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralita' ...", "... queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguata attivita' di laboratorio e di tirocinio"; sino ad oggi gli insegnanti, al fine di conseguire il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai portatori di handicap, hanno dovuto frequentare un corso biennale post laurea di 1300 ore di frequenza obbligatoria (decreto del Presidente della Repubblica 970 del 1975). Tale corso prevedeva, al fine del conseguimento del titolo: il superamento di 18 esami comprendenti i contenuti delle pedagogie e delle didattiche speciali; relazioni sull'attivita' di tirocinio; discussione di una tesi finale; conseguito il diploma, gli insegnanti potevano aspirare a posti di sostegno ma per loro non era prevista una automatica abilitazione specifica. Ora, se sara' attuato quanto contenuto nella nuova normativa, i futuri insegnanti di sostegno risulteranno diplomati e contemporaneamente abilitati all'insegnamento, pur avendo sostenuto un periodo di formazione inferiore per discipline e numero di ore; gli insegnanti di sostegno, diplomati fino al 1996, ravvisano in quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 470 del 1996 un comportamento discriminatorio del legislatore nei loro confronti; l'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno, all'interno di un'ottica di centralita' dell'alunno, comporterebbe un indubbio miglioramento della qualita' del servizio, in quanto foriera di continuita' educativo-didattica e ottimizzazione delle competenze -: se il Ministro interessato sia favorevole ad una modifica legislativa per: 1) il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento su posti di sostegno a tutti gli insegnamenti specializzati fino ad oggi in base alla precedente normativa; 2) l'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno. (4-04633)

Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata con la quale si sollecitano, in sostanza, iniziative atte a riconoscere valore abilitante, relativamente ai posti di sostegno, ai titoli di specializzazione conseguiti a seguito del superamento dei corsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, al fine di evitare ai possessori di tali titoli di essere penalizzati, rispetto a coloro che potranno piu' agevolmente conseguirli attraverso la partecipazione alle scuole di specializzazione a livello universitario, secondo l'ordinamento didattico approvato con D.P.R n. 470 del 31.7.1996. Al riguardo, com'e' certamente noto alla S.V. Onorevole, il valore abilitante, ai fini dell'accesso ai ruoli del personale insegnante, non puo' essere riconosciuto da questo Ministero, richiedendosi a tal uopo il superamento di un esame di Stato, in conformita' di quanto sancito dall'articolo 33 - comma 5 - della Costituzione. Ne' risulta possibile, cosi' come proposto dalla S.V. Onorevole, l'istituzione di una specifica classe di concorso per il sostegno, tenuto conto che ai posti di sostegno - da determinarsi, sulla base delle disposizioni vigenti, secondo un rapporto medio provinciale di 1 a 4 sugli organici di diritto - non corrispondono attivita' di insegnamento riconducibili a classi di concorso. Le ore prestate nel sostegno si concretizzano, infatti, in interventi individualizzati di natura integrativa, a favore degli alunni in situazione di handicap, a norma di quanto espressamente stabilito dall'articolo 9, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Quanto poi a coloro che perverranno all'abilitazione all'insegnamento secondo le innovazioni previste dai DD.PP.RR. n. 470 e n. 471 del 1996, essi conseguiranno il titolo abilitante per la classe di concorso corrispondente alla laurea posseduta, con la possibilita', ove lo richiedano, di includere, nei piani di studio, discipline formative specifiche per ottenere anche la specializzazione per le attivita' di sostegno. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
Cronologia
mercoledì 23 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 316 voti a favore e 286 voti contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 2298 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 30 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 312 voti favorevoli e 267 contrari, l'emendamento Dis. 1. 1. del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni (AC 2278), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.