Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00089 presentata da GERARDINI FRANCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961029
L'VIII Commissione, premesso che: ai sensi dell'articolo 3 della legge quadro sulle aree protette il Ministero dell'ambiente deve presentare al Parlamento, previa deliberazione del Comitato per le aree naturali protette, la relazione sullo stato di attuazione della legge e sull'attivita' degli organismi delle aree naturali protette nazionali; la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera ha via via seguito, nelle legislature precedenti alla XIII, l'attuazione della legge n. 394 del 1991, acquisendo relazioni ministeriali e individuando scadenze, priorita', indirizzi per una sua corretta, tempestiva, integrale attuazione, in particolare con le risoluzioni del 12 maggio 1993 e del 15 dicembre 1993; apprezzata la risoluzione del 25 settembre del 1994 approvata all'unanimita', vista la "mozione sui Parchi" presentata il 9 febbraio 1995; le aree naturali protette sono un'occasione di tutela e valorizzazione delle risorse naturali, strumento di attivita' economiche e attivita' di lavoro e di nuova occupazione prospettiva dello sviluppo sostenibile; le aree interessano 1.981.289 ettari, pari al 6,6 per cento della superficie nazionale e risultano iscritte nell'elenco ufficiale 472 aree, di cui 17 parchi nazionali, 147 riserve statali terrestri, 7 riserve statali marine, 218 aree protette regionali, 82 altre aree protette a gestione pubblica o privata; e' previsto un ulteriore incremento della superficie di territorio nazionale destinata alle aree protette, soprattutto sulla base dei piani dei programmi regionali, oltreche' nazionali; alla luce di quanto rappresentato, la legge n. 394 del 1991 e' risultata essere, nei suoi primi tre reali anni di applicazione (la costituzione degli organismi centrali di direzione e di coordinamento e le prime ordinanze di istituzione dei parchi nazionali risalgono al dicembre 1992), funzionale, nel suo impianto generale, all'obiettivo di costruire il sistema delle aree protette; il giudizio positivo sul processo che e' stato avviato non mitiga le preoccupazioni per i limiti, i ritardi e le difficolta' nelle quali oggi si trovano gli enti parco nazionali e, piu' in generale, il sistema delle aree naturali protette, ritenendo per questo necessario aprire una nuova fase nell'applicazione della legge quadro che ne dispieghi pienamente la potenzialita' e verifichi le modifiche che accentuino lo snellimento della pianificazione, il ruolo degli enti locali, lo sviluppo delle attivita' economiche di qualita' attraverso specifici incentivi, il ruolo degli accordi di programma; e' necessario aprire una riflessione sulla ritenuta giuridico-amministrativa dell'ente parco, al fine del ripensamento del suo aggancio alla legge n. 70 del 1975; impegna il Governo: a presentare al Parlamento, previa deliberazione del Comitato per le aree naturali protette, entro e non oltre il mese di dicembre 1996, la relazione sullo stato di attuazione della legge e sull'attivita' degli organismi di gestione delle aree naturali protette; a convocare la prima conferenza nazionale sulle aree naturali protette entro e non oltre il mese di marzo 1997; a potenziare e valorizzare il ruolo degli organi centrali di indirizzo e di coordinamento, istituiti dalla legge n. 394 del 1991, senza i quali verrebbe a mancare ogni possibilita' di programmazione, di azione e di controllo, provvedendo ad esaltare ed a sottolineare il ruolo del Comitato per le aree naturali protette, principale organo di direzione politico-istituzionale e massima istanza decisionale in materia, al fine di coinvolgere le regioni e le altre amministrazioni centrali nelle fasi di elaborazione e di decisione delle strategie e delle azioni per l'attuazione della legge n. 394 del 1991, evitando un approccio riduttivo e settoriale alla politica delle aree naturali protette; ad assicurare alla Consulta tecnica per le aree naturali protette, organo di alta consulenza tecnico-scientifica, la possibilita' di assolvere compiutamente al ruolo e alla funzione assegnatile dalla legge quadro, provvedendo a che la segreteria tecnica svolga l'attivita' istruttoria per la consulta e per il comitato; a qualificare e potenziare il lavoro e l'attivita' del Servizio conservazione della natura e della segreteria tecnica, individuando opportune ad adeguate modalita' di collaborazione delle associazioni ambientalistiche, della comunita' scientifica e del coordinamento nazionale parchi e riserve naturali, al fine di garantire la piu' ampia partecipazione allo sviluppo di un'efficace politica per le aree protette; a realizzare presso il Ministero dell'ambiente, nell'ambito dell'attivita' del Servizio conservazione della natura e della segreteria tecnica, il centro di coordinamento, di rappresentanza, di documentazione e di informazione del sistema nazionale delle aree protette e degli enti parco nazionali, procedendo contestualmente alla verifica dello stato di realizzazione del centro parchi di Villa Torlonia; ad adottare, entro e non oltre il mese di dicembre 1997, gli strumenti di pianificazione e di programmazione generale (Carta della natura e Linee fondamentali di assetto del territorio); a procedere al trasferimento presso il Ministero dell'ambiente del Cfs, dell'Infs, dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, al fine del coordinamento di Carta della natura e di Linee fondamentali di assetto del territorio con le azioni relative all'attuazione della legge sulla difesa del suolo (n. 183 del 1989) e alla predisposizione del piano nazionale di difesa del mare e delle coste (n. 979 del 1982) ed a convocare per il 6 dicembre 1996, quinto anniversario dell'approvazione della legge quadro, un'iniziativa istituzionale di confronto con la politica delle aree naturali protette in Italia; ad istituire la conferenza dei presidenti degli enti parco nazionali; ad assicurare la piena operativita' degli enti parco nazionali accelerando l'erogazione dei fondi, sostenendone e coordinandone le attivita' di predisposizione degli strumenti di pianificazione e di gestione (piano per il parco, piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle attivita' compatibili, regolamento, statuto, bilancio e pianta organica), procedendo alla loro piu' spedita approvazione anche attraverso l'indizione di conferenze dei servizi, limitatamente agli statuti ed alle piante organiche; a procedere alla verifica del lavoro e del ruolo svolto dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente all'interno dei consigli direttivi, stabilendo forme di rapporto e di coordinamento tra questi ed il Ministero stesso; a verificare le presenze dei consiglieri alle riunioni dei direttivi, procedendo alle opportune sostituzioni e prevedendo norme per la decadenza del ruolo di consigliere per quelli assenteisti, al fine di assicurare la funzionalita' degli enti parco e una loro corretta vita democratica; a procedere all'aggiornamento e all'adeguamento delle retribuzioni dei direttori e delle indennita' dei consiglieri e dei presidenti delle comunita' degli enti parco nazionali; a procedere alla pubblicazione dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco, operando contestualmente le eventuali giuste modificazioni ed integrazioni; a nominare i direttori dei nuovi parchi nazionali con contratto di diritto privato stipulato per non piu' di cinque anni tra soggetti iscritti nell'elenco degli idonei, cosi' come previsto dal comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, trasformando o rinnovando analogamente i contratti dei direttori gia' precedentemente nominati fino a portarli alla durata complessiva dei cinque anni; a predisporre gli atti relativi all'indizione di concorsi per direttori di parchi nazionali, dal momento che, con decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1993, e' stato istituito, presso il Ministero dell'ambiente, il ruolo di direttore di parco; a procedere, in attesa del nuovo contratto della dirigenza degli enti pubblici non economici, all'emanazione di una circolare esplicativa in merito all'applicazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 negli enti parco, soprattutto al fine di individuare quanto piu' precisamente possibile i compiti di rappresentanza del presidente e di indirizzo strategico del consiglio direttivo e gestionali del direttore; a provvedere al rilascio della certificazione alle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale; ad emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per mettere alle dipendenze funzionali degli enti parco le strutture del Cfs, adeguate alle esigenze di sorveglianza e con corrispondente dotazione finanziaria, e dare corso alla destinazione nei parchi nazionali del nuovo personale del Cfs vincitore di concorso; a procedere entro il mese di dicembre 1996 all'istituzione degli enti parco nazionali del Gennargentu-Golfo di Orosei - prevedendo l'Asinara quale separata ed autonoma riserva statale - e dell'Arcipelago della Maddalena, all'istituzione del parco interregionale del delta del Po e all'istituzione entro il 30 giugno 1997 del Parco nazionale della Val d'Agri; a procedere all'emanazione del decreto di adeguamento ai princi'pi della legge n. 394 del 1991 della disciplina vigente dei parchi nazionali della Calabria e del Circeo, avendo cura di garantire l'unita' della gestione attraverso l'istituzione di appositi enti parco nazionali, valutando che il decreto ministeriale dell'8 ottobre 1994, con il quale e' stato costituito il comitato di gestione del parco nazionale del Circeo, deve essere inteso come un primo parziale e provvisorio passo nella direzione dell'effettivo adeguamento che avverra' solo con l'istituzione dell'Ente parco nazionale; a vigilare affinche' l'unita' gestionale ed amministrativa dei parchi nazionali dello Stelvio e del Gran Paradiso venga difesa e sviluppata; ad accelerare con un forte ed unitario impulso centrale l'istituzione delle aree marine protette, considerando come prime aree di reperimento quelle indicate nel programma triennale 1994-1996 per le quali e' stata conclusa l'istruttoria preliminare della Consulta difesa mare (Tavolara, Punta Coda Cavallo, Golfo di Portofino, Punta Campanella, Porto Cesareo, Penisola del Sinis), dall'articolo 31 dell'individuazione di quelle la cui gestione puo' essere attribuita alle aree protette terrestri, confinanti ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991; a prevedere, ai fini di una maggiore efficienza e di un maggiore coinvolgimento di istituzioni e delle comunita' locali nella gestione delle aree protette marine, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 28 della legge n. 979 del 1982 (affidamento ad enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute); a procedere alla piu' precisa individuazione di ruoli, funzioni e competenze nella istituzione di aree protette marine del Servizio conservazione della natura e della segreteria tecnica e dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare; a procedere alla verifica dello stato di attuazione del primo programma triennale per le aree naturali protette 1991-1993 ed alla emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente (di trasferimento, impegno contabile delle risorse e definizione dei criteri di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento) relativo al II Ptap 1994-1996; a vigilare affinche' le regioni e le altre amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle centrali, applichino l'articolo 7 della legge n. 394 del 1991; a prevedere, entro il mese di dicembre 1996, un piano per l'occupazione ed il lavoro nelle aree naturali protette, prevedendo il pieno, coerente e coordinato utilizzo delle opportunita' finanziarie e legislative (Patti territoriali, lavori socialmente utili, programmi comunitari sia regionali sia multiregionali, iniziative comunitarie quali il Leader II, leggi sulla nuova imprenditorialita' giovanile); a sollecitare, con un forte ed unitario impulso centrale, l'approvazione urgente delle leggi regionali di adeguamento alla legge n. 394 del 1991; a promuovere e sostenere tutte le scadenze di collaborazione sovranazionale per un'organica efficace politica internazionale di conservazione della natura, anche attraverso una piu' incisiva presenza negli organismi internazionali, gemellaggi tra enti parco e altri accordi di collaborazione. (7-00089)