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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00389 presentata da LEONE ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 19961029

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: nella seduta consiliare del 14 ottobre 1996, i consiglieri comunali del comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), eletti nell'autunno 1993 nella lista "Psi", ed il consigliere comunale Lombardi, eletto nella lista "Democrazia cristiana", hanno ufficialmente aderito alla maggioranza consiliare, costituita dal gruppo consiliare del "Pds", lista collegata al sindaco vincente al ballottaggio e, quindi, gia' premiata con l'attribuzione del 60 per cento dei seggi; a seguito di cio', il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo, composto da venti consiglieri piu' il sindaco, risulta cosi' costituito: maggioranza, 15 consiglieri piu' il sindaco (pari a piu' di tre quarti dell'intero consesso); minoranza: 5 consiglieri (meno di un quarto dell'intero consesso); con l'ingresso "formale" in maggioranza di tali consiglieri, risulta che tutti e tre i componenti nominati alla comunita' montana del Gargano (Pietro Paolo Rignanese, Luigi Mazzamurro, Leonardo Lombardi) appartengono a gruppi di maggioranza; con tale allargamento della maggioranza viene stravolto l'assetto giuridico-istituzionale del consiglio comunale, cosi' come composto a seguito dell'elezione dell'autunno 1993, con evidenti violazioni di disposizioni di legge; chiara ed evidente e' la violazione dell'articolo 7 della legge n. 81 del 1993, in base al quale si attribuisce un premio di maggioranza del 60 per cento alla lista collegata al candidato sindaco vincente, che viene cosi' falsato nella ratio; inoltre, a fronte di tale premio di maggioranza, la stessa disposizione di legge, al fine di garantire il rispetto e una degna rappresentanza delle minoranze, prevede che il rimanente 40 per cento dei seggi venga distribuito tra le liste che hanno perso nella corsa per la nomina del Sindaco; il rispetto di tale rapporto e' alla base anche di altre norme di legge: l'articolo 45 della legge n. 142 del 1990, prevede la possibilita' di sottoporre gli atti della giunta al controllo preventivo di legittimita' solo se viene fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. Tale norma sarebbe priva di applicazione nel caso che le minoranze, come nel caso di specie, fossero inferiori ad un terzo dell'intero consesso. Infatti, tale richiesta e' l'unica arma a disposizione delle minoranze, in quanto la maggioranza consiliare potra' semplicemente soddisfare tale esigenza facendo sottoporre l'atto a controllo direttamente da parte della giunta; il rispetto del rapporto numerico maggioranza/minoranza e' anche alla base dell'articolo 4 della legge n. 1102 del 1971, in quanto viene previsto che, per assicurare la rappresentanza della minoranza nel consiglio della comunita' montana, si debba votare con il sistema di votazione a voto limitato. Pertanto, non si puo' alterare tale rapporto numerico maggioranza/minoranza, altrimenti le minoranze potrebbero non avere i numeri per eleggere il proprio rappresentante, con evidente violazione della legge; a seguito dell'allargamento della maggioranza, i tre consiglieri nominati alla comunita' montana del Gargano risultano essere tutti appartenenti a gruppi di maggioranza. Tale situazione (mancanza di rappresentanti della minoranza) costituisce una grave violazione del principio di democrazia pluralista del nostro ordinamento, in quanto si vengono a ledere i diritti di rappresentanza delle minoranze, oltre che violazione del principio di buon andamento, imparzialita' e trasparenza della Pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione) -: come si intende intervenire per ripristinare le condizioni di legittimita', provvedendo a garantire alle minoranze il diritto di essere rappresentate in seno al consiglio della comunita' montana del Gargano, diritto illegittimamente "scippatole", ed a provvedere allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo, ai sensi dell'articolo 39, lettera a), della legge n. 142 del 1990, per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per atti contrari alla Costituzione, in quanto vengono lesi i diritti "sacrosanti" delle minoranze (rappresentanza negli enti, funzione di controllo) in dispregio ai principi di democraticita' dell'ordinamento (articolo 1 della Costituzione) e di buon andamento, imparzialita' e trasparenza dell'attivita' della Pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione). (3-00389)

 
Cronologia
mercoledì 23 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 316 voti a favore e 286 voti contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 2298 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 30 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 312 voti favorevoli e 267 contrari, l'emendamento Dis. 1. 1. del Governo interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni (AC 2278), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.