Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00954 presentata da BUTTI ALESSIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961105
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: esiste il problema dei contributi versati agli ex fondi integrativi, gestiti dall'Inps, da parte del personale proveniente da disciolti enti mutualistici (Inam, casse mutue varie) ed enti di prevenzione (Ancc Associazione nazionale controllo combustione ed Enpi ente nazionale prevenzione infortuni) che, ai sensi della legge n. 482 del 27 ottobre 1988: a) in parte ha optato per la prosecuzione dell'iscrizione al fondo integrativo al quale ha continuato ad eseguire versamenti aggiuntivi a quelli che, per legge, sono dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria; b) in parte ha optato per l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria gestita dall'ex Cpdel, cessando, di conseguenza, l'iscrizione a detto fondo integrativo senza avere da esso alcun minimo beneficio per i contributi gia' per anni versati allo stesso e che al momento risultano praticamente "persi", non trovando essi alcun utilizzo se non quello di essere indebitamente trattenuti dal ministero del tesoro; ai lavoratori di cui al punto a), o perlomeno ad una sua gran parte (ottanta per cento), il fondo integrativo in parola, oggi, non puo' piu' corrispondere alcuna prestazione previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 15 della legge n. 724 del 1994, per le disomogenee basi pensionabili di raffronto per la determinazione del trattamento integrativo di pensione (differenza tra il cento per cento dello stipendio e l'indennita' integrativa speciale e l'ottanta per cento dell'Inps, calcolato su tutte le voci soggette a contribuzione); per ovviare a tale situazione e ripristinare l'originaria funzione dei Fondi integrativi, alcuni enti di cui alla legge n. 70 del 1975 (Inps, Inail, Inpdap) hanno provveduto a modificare, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le norme regolamentari dei propri fondi integrativi, assicurando a tutti i dipendenti titolare degli stessi, un'adeguata integrazione della pensione dell'Ago; invece, il personale proveniente dagli enti disciolti, ma ancor oggi iscritto ai fondi integrativi, ai quali tuttora versa mensilmente un previsto contributo, e' stato escluso dalla citata direttiva impartite dal Ministro del lavoro, con il risultato che nei confronti di detto personale il fondo stesso ha, in pratica, sospeso ogni funzione integrativa -: se non ritenga necessario includere, con decorrenza dal 1^ gennaio 1995, tra i destinatari delle linee-guida di cui alla direttiva n. 40451 del 30 marzo 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche le gestioni speciali ad esaurimento dei fondi integrativi degli enti disciolti, attualmente amministrate dall'istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), ribadendo per tali fondi il carattere non solo integrativo, ma anche anticipativo del pensionamento (possibilita' di andare in pensione con venticinque anni di lavoro effettivo), criterio questo gia' fissato ultimamente per i dipendenti della Banca d'Italia; se non ritenga altresi' necessario prevedere, invece, per il personale degli enti soppressi (Inam, casse mutue, Enpi, Ancc), transitato nelle Usl e non optanti per il mantenimento delle posizioni assicurative gia' vantate presso le amministrazioni di provenienza, un utilizzo dei contributi versati ai rispettivi fondi integrativi fino alla data di trasferimento alle Usl, risultando tali contributi attualmente giacenti inutilizzati ed inutilizzabili presso il ministero del tesoro. In particolare, soluzione equa sarebbe quella di convertire a domanda quanto dovuto agli interessati in anzianita' convenzionale utile da far valere ai fini del trattamento di pensione presso la Cpdel (ora Inpdap) o, in alternativa, la corresponsione agli aventi diritto dell'indennita' una tantum gia' prevista dai regolamenti dai fondi integrativi, da calcolare con riferimento alle norme in vigore nei fondi stessi all'atto del passaggio di detto personale alla Usl. In definitiva, il riconoscimento di un'anzianita' utile convenzionale o la restituzione dei contributi versati (rivalutati ovviamente) sono le soluzioni piu' rispondenti e corrette sul piano del riconoscimento dei diritti acquisiti e dei principi che presiedono ogni gestione previdenziale. (5-00954)