Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05062 presentata da GIOVINE UMBERTO (FORZA ITALIA) in data 19961106

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere: se sia a conoscenza di quanto accaduto al tribunale di Firenze con particolare riguardo all'operato del giudice istruttore, dottor Giacomo Rocchi, nella causa Guglielmi/Menghini, operato che e' stato oggetto dell'intervento massivo dei giornali e di emittenti televisive; se sia informato che il medesimo dottor Rocchi abbia emesso un provvedimento di affidamento dei figli alla madre e di contemporanea autorizzazione a trasferirli a Perugia con la motivazione: "Non vi sono motivi per affidare i figli al padre", nonostante che un collegio peritale da lui stesso nominato si fosse concordemente espresso per la permanenza dei figli a Firenze e per il contestuale affidamento al padre, e che inoltre la permanenza dei figli a Firenze era stata richiesta persino dal consulente di parte della madre; se sia a conoscenza del fatto che, con decreto emesso inaudita altera parte il 4 ottobre 1996, nelle forme della misura cautelare, il dottor Rocchi accoglieva le istanze materne e disponeva: "In caso di rifiuto, la (madre) sia assistita per ottenere la consegna da personale di polizia di Stato" e disponeva altresi' che le visite del padre fossero sospese fino al giorno 22 ottobre 1996, data fissata per la conferma, peraltro fissata oltre i quindici giorni dalla data di emissione del decreto, come prevede la legge; se non ritenga che pertanto il giudice Rocchi, nell'emettere sotto forma cautelare il provvedimento in esecuzione della propria stessa ordinanza, peraltro per legge gia' esecutiva, non abbia violato la legge, dettando provvedimenti che non sono di sua competenza, ma del giudice dell'esecuzione, usando impropriamente lo strumento della misura cautelare, accettando in se' poteri e facolta' processuali rimessi per legge a giudici diversi; se quanto accaduto risponda a verita' e se risulti che il medesimo magistrato, alle obiezioni dei legali di parte Guglielmi, abbia risposto dicendo: "Se ho sbagliato denunciatemi, tanto sono assicurato"; se il giudice, nell'avere autorizzato la forza pubblica a favore della parte privata (la madre), senza prevedere l'intervento dell'ufficio giudiziario, non abbia commesso abuso dei propri poteri e violazione di legge; cosa intenda pertanto fare per accertare il fatto e se non intenda disporre una ispezione nei confronti del magistrato, che l'interrogante considera altamente opportuna, ovvero se ritenga che i fatti riportati siano essi stessi gia' sufficienti ad iniziare azione disciplinare nei confronti del giudice Giacomo Rocchi, verificando altresi' se tali fatti debbano considerarsi addebitabili al solo giudice Rocchi, ovvero siano consueti presso il tribunale di Firenze. (4-05062)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente Autorita' Giudiziaria, si comunica quanto segue. A seguito di ricorsi per separazione personale proposti da Roberto Guglielmi e Daniela Menghini, il Presidente del Tribunale - con ordinanza del 3 maggio 1995 - disponeva consulenza tecnica psicologica al fine di decidere sull'affidamento dei figli. All'esito, il medesimo giudice, con atto del 12 ottobre 1995 autorizzava i coniugi a vivere separati ed affidava i figli minori alla madre, autorizzando il padre a tenerli presso di se' a fine settimana alterni, nonche' il martedi' ed il giovedi' nel pomeriggio ed in altre occasioni specificate in dettaglio. Avverso tale ordinanza il Guglielmi ha proposto ricorso chiedendo l'affidamento a se' dei figli. Comparse le parti, all'udienza del 26 gennaio 1996 il Giudice istruttore dr. Rocchi emetteva ordinanza con la quale, esaminate tutte le complesse problematiche legate alla difficile vicenda familiare, disponeva l'assegnazione della casa coniugale alla Menghini, limitatamente all'appartamento dalla stessa abitato e poneva a carico del genitore meta' della retta scolastica del figlio. Nella successiva udienza del 3 maggio 1996, le parti raggiungevano un accordo in ordine ai problemi concernenti l'assegnazione di parte dell'abitazione coniugale alla Menghini. Con ricorso del 10 giugno 1996 la difesa della medesima Menghini, assumendo il fallimento del tentativo di assegnazione della casa, chiedeva che la donna fosse autorizzata a trasferirsi, insieme ai figli affidatile, a Trevi nell'abitazione dei genitori. La difesa del Guglielmi, con memoria del 3 luglio 1996, comunicava che la Menghini ridetta, senza attendere la chiesta autorizzazione, si era trasferita a Trevi e chiedeva che i figli fossero affidati al padre. A seguito dell'udienza del 12 luglio 1996, il Giudice istruttore emetteva ordinanza in data 12 agosto 1996 con la quale, nuovamente e diffusamente esaminate tutte le questioni sottese dalla vicenda familiare, autorizzava - tra l'altro - la madre a trasferirsi a Trevi, disciplinando al contempo i rapporti del padre con i figli. Con ricorso del 13 settembre 1996 la difesa del Guglielmi, premesso che costui, il 26 agosto 1996, aveva preso con se' i figli per il periodo estivo, come da accordi con la moglie e li aveva condotti a Firenze, chiedeva che lo stesso fosse autorizzato a trattenerli ancora. Il Giudice istruttore, con decreto del 18 settembre 1996, rigettava l'istanza e fissava udienza al 29 ottobre 1996. Il decreto veniva regolarmente comunicato ai difensori. Cio' nonostante, il Guglielmi non ottemperava a tale statuizione e continuava a tenere presso di se' i figli. In data 26 settembre 1996, il difensore della Menghini depositava ricorso ex articolo 700 c.p.c. col quale rappresentava che la madre non aveva potuto ottenere la restituzione della prole alla fine del periodo estivo e sollecitava i provvedimenti urgenti occorrenti ad assicurare il rispetto delle ordinanze concernenti l'affidamento dei figli. In relazione a tale ricorso, il Giudice istruttore, dato atto che il comportamento del Guglielmi era in palese contrasto con l'ordinanza del 12 agosto 1996, ritenuto che vi fossero ragioni d'urgenza in relazione alla necessita' di assicurare che il figlio maggiore fosse posto in condizione di frequentare la scuola elementare cui era stato iscritto dalla madre, emetteva decreto in data 4 ottobre 1996, inaudita altera parte, col quale disponeva la consegna dei bambini alla madre e statuiva che costei, in caso di rifiuto, potesse farsi assistere da personale della Polizia di Stato. Nella successiva udienza del 29 ottobre il giudice confermava tale decreto. Avverso tale ordinanza la difesa del Guglielmi ha proposto reclamo. L'ufficio interessato ha rappresentato che l'atto in data 4 ottobre 1996 e' stato adottato sulla base della decisiva circostanza che il Guglielmi, in violazione delle ripetute statuizioni del Giudice, tratteneva con se' i figli rifiutando di restituirli alla madre. Tale comportamento contra legem proseguiva fino al 15 ottobre 1996, richiedendo infine l'intervento dell'ufficiale giudiziario e della polizia giudiziaria. Infatti, un primo tentativo della Menghini di ottenere la consegna dei figli in data 8 ottobre 1996 era fallito a causa della decisa opposizione del Guglielmi, come documentato in apposita informativa di polizia. Tale comportamento spiega altresi' la temporanea sospensione del diritto di visita sino alla conferma del decreto inaudita altera parte cui si e' prima fatto cenno. Con l'ordinanza di conferma - comunque - il diritto di visita ai figli e' stato ripristinato e regolato. Naturalmente, le statuizioni dei giudici inerenti alla complessa e dolorosa vicenda familiare attengono all'esercizio della giurisdizione, sicche' lo scrivente non ha la veste istituzionale per esprimere valutazioni nel merito. D'altro canto, essendo stati presentati reclami, non v'e' ragione di dubitare che tutte le problematiche segnalate saranno adeguatamente considerate nelle competenti sedi giurisidizionali. Nelle statuizioni richiamate non sembrano comunque ravvisabili profili di abnormita' o di conclamata violazione di legge idonei a far emergere ipotesi di responsabilita' disciplinare. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.



 
Cronologia
martedì 5 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si svolgono negli Stati Uniti le elezioni presidenziali. Il Presidente uscente, il democratico Bill Clinton, prevale sul candidato repubblicano Bob Dole.

martedì 12 novembre
  • Politica, cultura e società
    La Corte di cassazione condanna Bettino Craxi a 5 anni e 6 mesi di detenzione per corruzione. Sono condannati il finanziere Sergio Cusani, che sconterà la pena in carcere, l'ex segretario amministrativo della DC Citaristi e l'ex presidente Sai Ligresti.