Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05106 presentata da CIANI FABIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19961107
Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: con i fondi all'uopo stanziati dalle leggi finanziarie 28 febbraio 1986, n. 41, e 11 marzo 1987, n. 67, nel corso degli anni 1987-1990 sono stati ammessi a contributo i programmi costruttivi proposti da circa seicento cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia; per ciascuna cooperativa, il contributo concesso (per legge trentacinquennale) e' stato commisurato al quattro per cento annuo della spesa di lire seicento milioni, determinata forfettariamente per consentire alle cooperative stesse di ottenere l'assegnazione dell'area e l'approvazione degli elaborati tecnici, dai quali sarebbe stato, poi, possibile individuare la spesa effettivamente necessaria per la realizzazione dell'opera; le opere richiamate (facendo riferimento alla legge 2 luglio 1949, n. 408, articolo 1) prevedono, pero', che detto contributo sia commisurato all'intera spesa riconosciuta necessaria e, quindi, una volta ottenuta l'approvazione dei progetti, dette cooperative inoltrano istanze al ministero dei lavori pubblici al fine di ottenere la concessione del contributo statale anche sulla spesa eccedente i seicento milioni; con lo stanziamento di dieci miliardi di lire, autorizzato sul capitolo 8277 del bilancio del ministero dei lavori pubblici con legge n. 433 del 1994, e' stato possibile assicurare il contributo del quattro per cento sull'intera spesa sostenuta dalle cooperative che avevano comunicato di aver terminato o di stare per terminare i lavori di costruzione degli alloggi, ed e' stato concesso alle altre cooperative, che avevano dimostrato di essere tuttora operanti, un contributo suppletivo in misura tale che ognuna godesse del beneficio del contributo nella misura di almeno il trentacinque per cento della spesa prevista come necessaria; allo stato attuale delle cose, per consentire la concessione a ciascuna cooperativa del contributo statale sulla differenza ancora non coperta da tale beneficio, sarebbe necessario un ulteriore stanziamento di circa cinquanta miliardi di lire; tale stanziamento, in analogia al contributo originario che andrebbe ad integrare, dovrebbe avvenire, pero', sotto forma di limite di impegno trentacinquennale e comporterebbe, percio', a carico dello Stato, una spesa complessiva di 1.750 miliardi di lire che, seppure frazionata in trentacinque anni, comporterebbe necessariamente, per tale periodo, l'introduzione di un elemento di rigidia' nel bilancio statale (cinquanta miliardi l'anno per trentacinque anni); la difficolta' di identificazione della fonte da cui reperire i fondi necessari hanno fino ad oggi costituito un notevole ostacolo all'adozione del necessario strumento legislativo che, per la sua natura, non puo' prescindere dal consenso del ministero del tesoro; peraltro, sembrerebbe opportuno che tale problema venga tenuto in debito conto in sede di formulazione del prossimo bilancio per l'anno 1997, inserendovi il predetto nuovo limite di impegno, anche eventualmente frazionato in piu' esercizi; sarebbe inoltre opportuno nello strumento legislativo inserire la trasformazione del regime giuridico dalla proprieta' indivisa in proprieta' individuali (tale trasformazione andrebbe a favore ad esempio di quelle particolari condizioni verificatesi nell'espletamento del servizio: morte del militare proprietario, attualmente non tutelato, e perdita conseguente dell'alloggio da parte del nucleo convivente); il ministero dei lavori pubblici non finanzia il capitolo di spesa della legge in questione, o meglio taglia in maniera netta tutto cio' che nel disegno di legge finanziaria viene previsto, non permettendo ne' l'avvio di nuove cooperative (mettendo nella condizione i ceti sopraindicati di rivolgersi al mercato libero con costi notevolmente superiori), o cosa altrettanto grave non integra i contributi gia' concessi fino alla concorrenza del quattro per cento; pertanto, le cooperative, andando in ammortamento mutuo, avendo completato i lavori, si trovano a pagare delle rate di mutuo superiori a quelle previste (un milione e mezzo di lire di media) che, tolto ad uno stipendio medio, crea indubbi problemi finanziari ed economici -: quali siano le soluzioni che intenda adottare al riguardo ed in quali tempi. (4-05106)
In merito alla interrogazione in oggetto si comunica che questo Ministero ha predisposto un emendamento (vedi allegato) al disegno di legge (atto Camera 2772) recante norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. Detto emendamento al fine di superare la situazione sperequativa nei confronti delle Forze dell'Ordine prevede che le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, che abbiano usufruito del contributo statale ai sensi del 3^ comma dell'articolo 7 della legge 16/10/1975 n. 492, possano trasformarsi in cooperative edilizie a proprieta' individuale previa autorizzazione di questo Ministero e con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le variazioni statutarie delle societa' per azioni. ALLEGATO EMENDAMENTO A.C. 2772 Dopo l'articolo 12 inserire il seguente articolo: Art. 12-bis. (Cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite fra appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia). 1. Le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite tra appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia, che abbiano usufruito del contributo statale ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 16.10.1975, n. 492, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprieta' individuale previa autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici e con delibera da adottarsi dall'assemblea dei soci con le modalita' prescritte per le variazioni statutarie delle societa' per azioni. 2. L'autorizzazione ministeriale e' subordinata: a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del Testo Unico delle Disposizioni sull'Edilizia Popolare ed Economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131; b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari. 3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi piu' edifici separati, dopo la consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, su nulla osta del Ministero dei Lavori pubblici, in cooperativa a se' stante. 4. Alle cooperative a proprieta' indivisa che si trasformano avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprieta' individuale dal Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni. RELAZIONE L'articolo 9 della legge 2.7.1949, n. 408, ha esteso ai soci di tutte le cooperative edilizie fruenti di contributo statale (anche se mutuatarie di Enti ed Istituti diversi della Cassa Depositi e Prestiti) la facolta' della locazione o della cessione dell'alloggio attribuito in assegnazione, facolta' precedentemente circoscritta (R.D. 28.4.1938, n. 1169) ai soli soci di cooperative edilizie mutuatarie della Cassa Depositi e Prestiti. Il quadro normativo attuale consente ad alcune cooperative a proprieta' indivisa ammesse al contributo statale ai sensi dell'articolo 7 della legge 16.10.1975, n. 492, la possibilita' - per effetto di norme speciali succedutesi nel tempo - di trasformarsi in societa' a proprieta' individuale e l'estensibilita' ai loro soci delle facolta' di locazione o cessione, mentre le cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite fra appartenenti alle Forze Armate alle Forze di Polizia sono tuttora vincolate al regime della priorita' indivisa. Al fine di superare la situazione altamente sperequativa nei confronti delle Forze dell'Ordine si propone l'unito emendamento, che consente alle citate cooperative la trasformazione in cooperative a proprieta' individuale e di avvalersi della facolta' previste dal T.U. 29 aprile 1938, n. 1165 e dalle norme successive. Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.