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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05124 presentata da DEDONI ANTONINA (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19961108

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: gli organi di stampa riferiscono che il professor Giampiero Caredda, insegnante di educazione artistica nella scuola media statale "Dante Alighieri" di Selargius (Cagliari), si e' suicidato nell'ottobre del 1996 in seguito alla decisione del provveditorato agli studi di Cagliari che lo aveva ritenuto inidoneo a proseguire l'attivita' lavorativa in quanto "assenteista"; tale "assenza" era dovuta non ad uno scarso impegno quanto piuttosto ad una grave forma di depressione, per la quale il provveditorato agli studi di Cagliari non ritenne possibile concedere un congruo periodo di riposo affinche' il professor Caredda si ristabilisse e potesse cosi' riprendere appieno l'attivita' lavorativa; a seguito di tale decisione del provveditorato, il professor Caredda inoltro' ricorso al tribunale amministrativo regionale che, con decisione emessa pochi giorni fa, ha dato ragione al professor Caredda, che nel frattempo pero' si era ucciso -: se il Ministro sia a conoscenza del fatto sopradescritto e se non ritenga opportuno avviare un'indagine amministrativa affinche' si accertino eventuali responsabilita' del provveditorato agli studi di Cagliari. (4-05124)

Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto. Dai chiarimenti forniti dal Provveditore agli Studi di Cagliari in merito alla triste vicenda riguardante il docente di educazione artistica Giampietro Caredda non sembrano emergere responsabilita' nei confronti del medesimo Provveditore agli Studi ne', secondo quanto riferito dal Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari, presso gli uffici giudiziari di Cagliari risultano al riguardo avviate indagini e procedimenti penali. In merito il medesimo Provveditore agli Studi ha precisato che fin dall'anno scolastico 1993/94 il prof. Caredda, docente presso la scuola media di Selargius si e' assentato ripetutamente dal servizio senza fornire alcuna giustificazione di tali assenze, nonostante i chiarimenti piu' volte richiesti. Nello stesso periodo il docente ha omesso piu' volte di far lezione nelle classi a lui affidate e di partecipare ai consigli di classe. Il 14.5.1994 il capo d'istituto ha accolto parzialmente una richiesta avanzata dal prof. Caredda intesa ad ottenere due mesi di aspettativa per motivi di famiglia mentre analoga richiesta avanzata il 27.5.1994 e' stata respinta perche' non adeguatamente motivata. Nel contempo e' stata disposta dal Capo d'Istituto visita medico collegiale la quale sebbene avesse accertato al docente uno stato patologico, da un lato riconosceva il medesimo idoneo all'insegnamento e dall'altro evidenziava che la patologia diagnosticata era in fase di remissione. Tale accertamento e' stato ritenuto dal prof. Caredda un "abuso di autorita' da parte del capo d'istituto" ed in tal senso il docente si e' espresso con nota del 4.5.1994 inviata al Provveditore agli Studi. Analogamente nel corso dell'anno scolastico 1994/95 dopo un periodo di ripetute assenze ingiustificate dal 10.1.1995 al 16.2.1995 il docente ha richiesto al preside della scuola media un periodo di aspettativa per motivi di famiglia dal 4.3.1995 al 2.5.1995, che e' stato autorizzato, ed un secondo periodo di n. 60 giorni, sempre per motivi di famiglia a decorrere dal 3.6.1995. Il Capo d'Istituto non ravvisando i presupposti per la concessione di un ulteriore periodo, sulla base della documentazione fornita, ha invitato il docente a riassumere servizio con nota del 7.6.1995 reiterata in data 16.5.1995. Perdurando l'assenza oltre i limiti previsti l'ufficio scolastico provinciale si e' trovato nella necessita' di attivare la procedura di decadenza prevista per tali casi. Il prof. Caredda e' stato informato dell'avvio di tale procedura ma non ha addotto alcun motivo di salute a giustifica delle assenze effettuate. In data 22.4.1996 il Consiglio scolastico provinciale al quale e' stato sottoposto il caso, si e' espresso per la decadenza ed in tal senso l'ufficio scolastico provinciale ha adottato il provvedimento. Avverso il medesimo e' stato proposto ricorso fondato sull'assunto che il docente era in situazione di incapacita' di badare alle sue necessita' di vita quotidiana a causa della particolare condizione psichica in cui si trovava. In sede di controdeduzioni al ricorso il Provveditore agli studi ha precisato che la sola documentazione acquisita agli atti dell'Ufficio scolastico provinciale circa lo stato di salute dell'insegnante in parola riguarda l'esito della visita collegiale effettuata in data 10.10.1994 che, peraltro riconosceva il docente medesimo idoneo all'insegnamento in quanto non e' stato mai addotto dal Caredda a giustifica delle assenze il suo stato di salute. Cio' avrebbe consentito di disporre ulteriori accertamenti ed avrebbero anche escluso ogni discrezionalita' del capo d'istituto per la concessione dell'aspettativa. D'altra parte poteva apparire come atto persecutorio sottoporre il docente, a distanza di appena un anno, a nuova visita collegiale tanto piu' che il prof. Caredda in quella occasione aveva manifestato tutta la sua contrarieta' a sottoporvisi. Riguardo poi ai motivi che hanno determinato il rinvio dell'udienza da parte del TAR Sardegna dall'8.10.1996 al 22.10.1996 il Provveditore agli Studi ha precisato di non aver mai avanzato richiesta in tal senso e di aver provveduto per tempo ad inviare il proprio rapporto informativo. Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.



 
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