Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00051 presentata da PARENTI TIZIANA (FORZA ITALIA) in data 19961114
La Camera, premesso che: in data 4 novembre 1996 la quinta sezione della corte di appello di Milano ha rigettato l'istanza di ricusazione nei confronti del Presidente della settima sezione del Tribunale Penale di Milano dottor Carlo Crivelli, presentata dai legali degli imputati nel procedimento penale n. 1612/96; la richiesta di ricusazione era motivata dal colloquio fra il Presidente Crivelli ed il pubblico ministero dottor Gherardo Colombo, accaduto al termine della udienza del 18 settembre 1996, durante il quale il dottor Crivelli aveva pronunciato la ormai famosa frase "del bastone e della carota"; la Corte di Appello, pur rigettando le richieste difensive, ha censurato il comportamento del dottor Crivelli, scrivendo tra l'altro: "quelle frasi possono essere interpretate come una sorta di assoluzione morale chiesta, per la concessione di un rinvio, da un Presidente di Collegio di Tribunale ad un Pubblico Ministero prestigioso", ed ancora "il contenuto delle parole del Crivelli e' tanto piu' sgradevole in quanto rivelatore di una particolare confidenza cercata proprio dal Presidente nei confronti del rappresentante della Pubblica Accusa, di collusione psicologica creata ad arte dal Crivelli col Colombo", ed aggiunge "mai il Presidente Crivelli avrebbe dovuto compiere quell'esternazione al rappresentante del pubblico ministero, pur essendo questi un collega ed appartenendo ad un ufficio giudiziario particolarmente forte ed agguerrito, tale da incutere anche, all'occorrenza, una certa dose di "timore reverenziale"" ed infine "con tutta evidenza il Crivelli si e' sentito idealmente piu' vicino al rappresentante della Pubblica Accusa, in quanto collega, anche se di un ufficio diverso, che al difensore di qualche imputato"; le frasi sopra riportate, e pronunciate da un collegio giudicante, attestano ancora una volta il grave squilibrio esistente nell'attuale processo penale fra l'accusa e la difesa, ma soprattutto la perdita del ruolo di terzieta' del giudice; la cultura della giurisdizione pone le proprie basi sulla necessaria imparzialita' e sull'equilibrio del giudice, che primus inter pares, deve ugualmente considerare le ragioni della accusa e quelle della difesa; l'intero impianto del nuovo codice di procedura penale poggia sulla necessita' di ricondurre ad un ruolo di parita' le parti processuali, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto alla difesa; l'auspicata riforma si e' pero' arenata nello scontro con il restante contesto normativo e soprattutto con le norme che regolano l'organizzazione giudiziaria e l'ordinamento della magistratura; dall'esistenza di un unico corpo della magistratura nel quale convivono, con perfetta intercambiabilita' di ruoli e funzioni e giudicati da un medesimo organo, giudici e rappresentanti della accusa, deriva l'ovvia contiguita' delle due figure processuali e la conseguente disparita' di trattamento nei confronti della difesa, che costituisce un elemento terzo ed estraneo rispetto alle altre parti del processo; da ormai quasi tutte le forze politiche e' avvertita l'urgenza di una profonda riforma che si ponga sulla direzione gia' tracciata dal nuovo codice di rito, che allo stato rimane profondamente snaturato -: impegna il Governo ad assumere entro trenta giorni, le iniziative idonee al fine di modificare la situazione esistente, riformando l'attuale organizzazione della magistratura in modo tale da attuare la corretta parita' all'interno dell'impianto processuale. (1-00051)