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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05423 presentata da RICCI MICHELE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19961116

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione; all'articolo 1 e' stato stabilito - fra l'altro - che: a) l'idoneita' si consegue a seguito di superamento di esame da espletarsi in sede nazionale; b) in ogni sessione d'esame si puo' presentare domanda di ammissione, per una sola disciplina, corredata da curriculum professionale; c) del curriculum professionale sono valutate distintamente le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, relative all'ultimo quinquennio antecedente la data del bando d'esame; il decreto n. 413 del 1996 non e' esaustivo degli interessi dei dottori di ricerca e medici interni universitari con compiti assistenziali, questi ultimi raggruppati nella sigla Miuca; entrambe le figure di medici frequentano attivamente strutture scientifiche di alto livello e svolgono sia ricerche scientifiche teoriche sia ricerche applicative, completate con intensa attivita' pratica che, ricorrentemente, raggiunge traguardi di altissimo livello di preparazione; e' indubbio che l'attivita' da essi svolta consente l'acquisizione di un livello di preparazione teorico-pratico quanto meno pari a quello dei colleghi operanti nelle strutture ospedaliere, universitarie e nelle attivita' di profilassi e di polizia veterinaria; appare evidente la necessita' di adottare un provvedimento che riconosca l'anzianita' di servizio maturata presso le strutture di ricerca e/o presso quelle universitarie; un siffatto provvedimento, oltre che equo, tornerebbe utile alla stessa sanita', atteso che verrebbe ad essere ampliata la base dei concorrenti agli esami di idoneita' all'esercizio delle funzioni di direzione con la partecipazione di professionisti dotati di alta professionalita' acquisita nel settore della ricerca e nel settore dell'assistenza universitaria -: quali provvedimenti intenda assumere al riguardo, nella direzione indicata in premessa. (4-05423)

L'articolo 17 del D.Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come modificato dall'articolo 18 del D.Leg.vo 7 dicembre 1993, n. 517, disciplinava l'esame per il conseguimento della idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione, attribuendo al Ministro della Sanita', sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanita', il compito di fissare le procedure, le modalita' di espletamento degli esami ed i requisiti di ammissione dei candidati. Veniva adottato, quindi, il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 413, citato nell'interrogazione parlamentare in esame. Tuttavia, fin dalla seduta del 5 dicembre 1996, la XII Commissione "Affari Sociali" della Camera dei Deputati, in sede di esame del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", aveva approvato un emendamento rivolto all'abrogazione delle disposizioni sugli esami di idoneita' alle funzioni di direzione. Infatti, al momento della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 583/1996 (= Legge 17 gennaio 1997, n. 4, pubblicata nella G.U. 18 gennaio 1997, n. 14), per effetto dell'articolo 2 - comma 1 quinquies e sexies sono state abrogate le relative previsioni normative, con particolare riguardo all'articolo 17 del D.Leg.vo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 18 del D.Leg.vo n. 517/1993, contestualmente revocando tutti gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 4/1997. Inoltre, per un opportuno, correlato aggiornamento normativo del regime di accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario l'articolo 2 comma 1 bis della stessa legge n. 4/1997 ha previsto - su proposta del Ministro della sanita', previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - l'emanazione di uno o piu' regolamenti sui requisiti ed i criteri prescritti per il secondo livello dirigenziale. In seguito a tale previsione il competente Dipartimento di questo Ministero ha predisposto uno schema di "Regolamento concernente i requisiti e i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", che e' stato sottoposto al vaglio del Consiglio superiore di Sanita', riunito in Assemblea generale, in data 21 maggio 1997, ottenendone parere favorevole. Il Ministro della Sanita' ha trasmesso tale schema di regolamento alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari. Dopo aver esaminato e discusso lo schema in questione, la XII Commissione permanente "Igiene e Sanita'" del Senato e la XII Commissione permanente "Affari Sociali" della Camera hanno espresso, rispettivamente il 4 ed il 5 giugno 1997, parere favorevole con condizioni ed osservazioni. A tal proposito, il Ministro della Sanita', intervenuto alla seduta del 4 giugno della XII Commissione "Igiene e Sanita'" del Senato, ha espresso, a nome del Governo, la piena disponibilita' al recepimento di tutte le modifiche necessarie per rendere piu' facilmente ed organicamente applicabile la normativa regolamentare, purche' non ne risulti stravolto l'impianto generale dell'articolato e, in specie, l'obiettivo finale di offrire ai Direttori generali delle varie UU.SS.LL. i criteri oggettivi di decisione in merito all'affidamento degli incarichi di secondo livello. Nel contempo, il Ministro ha assicurato che il parere espresso dalle rispettive Commissioni del Senato e della Camera verra' tenuto in grande considerazione dal punto di vista sostanziale, cosi' che le proposte di modifica suggerite dal Parlamento possano conseguire efficacemente l'obiettivo prefissato, una volta verificati gli orientamenti in materia espressi dalle Regioni e dalle rappresentanze sindacali interessate. Si rammenta, infine, che nello stesso articolo 2-comma 1 quinquies della Legge n. 4/1997, e' prevista altresi', dalla data di entrata in vigore delle stesse disposizioni regolamentari, l'abrogazione delle altre prescrizioni vigenti, divenute incompatibili con quelle ex novo introdotte. Il Ministro della sanita': Bindi.



 
Cronologia
giovedì 14 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Ministro dei lavori pubblici Di Pietro si dimette in polemica con le accuse mosse dalla Guardia di finanza e dalla procura di Brescia.

giovedì 21 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il rettore dell'università di Venezia, Paolo Costa, assume il Ministero dei lavori pubblici.