Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00309 presentata da ALEMANNO GIOVANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961126
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dei lavori pubblici, per sapere - premesso che: l'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, prevede la costituzione dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, composto da cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici; tali membri debbono essere scelti fra esperti di indiscussa moralita' ed indipendenza, aventi specifiche professionalita' e consolidate esperienze nel campo immobiliare; nello stesso articolo si attribuisce ai predetti Ministri il compito di determinare le modalita' organizzative e di funzionamento dell'osservatorio, la remunerazione dei componenti e la fissazione delle quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento, fissando gli oneri connessi al finanziamento dell'osservatorio in duemila milioni di lire annui per cinque anni, ripartiti tra gli enti pubblici in proporzione all'entita' dei rispettivi patrimoni immobiliari; con decreto interministeriale del 31 maggio 1996 sono stati nominati i cinque componenti dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, che rimarranno in carica per cinque anni, ossia fino al 17 marzo 2001; con successivo decreto interministeriale del 14 ottobre 1996, vengono stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento e viene fissata per ciascuno dei componenti dell'osservatorio l'indennita' annua lorda di 100 milioni di lire, per il coordinatore (nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale) tale indennita' e' di 120 milioni, mentre altri consulenti e collaboratori verranno nominati fino a copertura dell'intero budget complessivo di dieci miliardi; ai fini del rimborso delle spese i membri dell'osservatorio sono equiparati ai dirigenti generali dello Stato; la carica di componente l'osservatorio e' incompatibile con quella di presidente, di componente il consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli enti previdenziali pubblici; in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'osservatorio, l'articolazione della struttura tecnica, la ripartizione delle competenze nel suo interno e l'individuazione delle qualifiche del personale da assegnare alla stessa sono determinate dall'osservatorio medesimo; ai membri dei consigli di amministrazione degli enti previdenziali e' corrisposta una indennita' annua lorda di circa trenta- quaranta milioni di lire, con carica triennale o quadriennale mentre ai membri dei Civ (consigli di indirizzo e vigilanza), vengono corrisposti soli venti-trenta milioni -: quali siano i criteri di merito e di competenza che hanno determinato la designazione dei cinque membri dell'osservatorio; se risponda al vero che uno di questi membri proviene dall'ambiente professionale del centro studi "Nomisma", notoriamente legato al Presidente del Consiglio dei ministri in carica, poiche' in tal caso la nomina di questo esperto non risponderebbe ai criteri di indipendenza espressamente stabiliti nel comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104, istitutivo dell'osservatorio; se non sia incongruo che le remunerazioni annue dei componenti dell'osservatorio siano state fissate in misura superiore al doppio di quelle dei membri dei consigli di amministrazione e in misura superiore al triplo dei membri dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, ovvero di organi che sono direttamente responsabili dell'amministrazione e della vigilanza per conto dei lavoratori degli enti previdenziali; quali siano le spese che l'osservatorio dovra' affrontare tali da giustificare, in tempi di drastici tagli alle spese della pubblica amministrazione, uno stanziamento complessivo di dieci miliardi, dato che, come viene stabilito ai decreti istitutivi, l'osservatorio potra' avvalersi pienamente degli uffici tecnici degli enti; se non ritengano che l'articolo 10 del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 104 sia andato oltre la delega convenuta nell'articolo 3, comma 27, della legge n. 335 del 1995, istituendo l'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, le cui competenze non sono altro che la duplicazione dei compiti istituzionali degli organi amministrativi e di vigilanza degli enti, limitando pertanto l'autonomia degli enti medesimi e rischiando di burocratizzare ancor di piu' la previdenza italiana, con un aumento del gia' eccessivo dirigismo ministeriale; se non ritengano opportuno rivedere l'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, per impedire la svendita del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, la quale rappresenterebbe un impoverimento degli enti medesimi, che perderebbero la garanzia per l'erogazione delle prestazioni; se abbiano attentamente valutato l'impatto che la rapida dismissione del patrimonio immobiliare degli enti puo' avere in termini estremamente negativi sul mercato delle costruzioni. Infatti, l'immissione di un patrimonio immobiliare sterminato nel brevissimo termine di cinque anni potrebbe distruggere il comparto dell'edilizia per alcuni decenni, mentre la scomparsa di enti disponibili all'acquisto e alla immissione sul mercato degli affitti di alloggi di taglio medio-basso puo' aggravare ulteriormente il gia' allarmante problema degli sfratti e della casa nei grandi centri; se non ritengano che sussistano profili di incostituzionalita' nell'insieme di queste normative che di fatto espropriano i lavoratori di un patrimonio immobiliare costituito con i loro versamenti agli enti previdenziali; tale patrimonio immobiliare non puo' essere manovrato a piacimento dalle autorita' statali, soprattutto quando queste manovre si risolvono con un impoverimento e una diminuita sicurezza dell'investimento. (2-00309)