Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05570 presentata da SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19961127
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione e per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e dottore forestale", all'articolo 12, comma 2, recita: "Per le finalita' di cui al comma 1, Il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove"; il Consiglio di Stato, nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996, ha fatto circostanziate osservazioni al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, cui il ministero risulta non abbia ancora compiutamente risposto; non pochi interessati giustamente lamentano che, a distanza di oltre quattro anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 152/1992, non e' stata data attuazione al disposto che ne prevedeva l'emanazione, entro novanta giorni; notevole e' il danno perdurante per la categoria che, nonostante le garanzie previste dalla normativa in vigore, non consente ai laureati della facolta' di agraria di sostenere l'esame di abilitazione professionale con la "nuova procedura"; tale stato di cose riversava ulteriori effetti negativi nei settori interessati (agronomico e forestale), negando ai loro operatori la possibilita' di avvalersi di uno specifico sapere tecnico-professionale di elevata capacita' e potenzialita' -: quali urgenti iniziative intenda il Governo intraprendere al fine di rimuovere ogni ostacolo alla improcrastinabile emanazione di detti regolamenti, relativi alle sessioni ordinarie e alla sessione speciale. (4-05570)