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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00057 presentata da NARDONE CARMINE (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO) in data 19961128

La Camera, premesso che: negli ultimi anni si e' sviluppato un dibattito intenso, sia sul piano scientifico che sul piano attuale politico, sui cosiddetti diritti di proprieta' intellettuale, con particolare riferimento al mondo vegetale ed animale, che ha portato in alcuni Paesi (Usa e Giappone) alla estensione dei "brevetti di tipo industriale" anche per quanto riguarda le innovazioni relative alle specie vegetali e alle razze animali; l'estensione dei brevetti di tipo industriale comporta, di fatto, la concessione di "diritti di proprieta'" su organismi superiori autoreplicanti a fronte di piu' limitati "diritti d'uso", con conseguenze complesse sotto il profilo giuridico, etico, sociale, economico e, in generale, in rapporto alla sostenibilita' dello sviluppo ed ai rapporti tra paesi forti e paesi in via di sviluppo; si tratta di uno stravolgimento dei principi fondamentali di una legislazione internazionale storicamente consolidata che, escludendo gli animali, tendeva a concedere per i vegetali solo "titoli speciali di protezione" e che riguardavano solamente il diritto in esclusiva di moltiplicare una nuova varieta' per scopi commerciali; nell'accordo Gatt concernente i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato di recente dal Parlamento italiano, nella parte riguardante i diritti di proprieta' intellettuale (The trips agreement), ed in particolare all'articolo 27 (sezione 5; brevetti), si prevede che i Paesi membri possono adottare "brevetti di tipo industriale" anche per le piante e gli animali e per i processi essenzialmente biologici utilizzati per il loro ottenimento; al comma 3 del suddetto articolo 27 i Paesi membri possono escludere la brevettabilita' animale e vegetale, insieme ai metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per il trattamento di esseri umani ed animali; si tratta di un compromesso ipocrita tra le spinte delle grandi multinazionali e di paesi come gli Stati Uniti e il Giappone e i contenuti tuttora in vigore di importanti convenzioni internazionali, che escludono tassativamente la possibilita' della brevettabilita' industriale anche nel campo animale e vegetale; la convenzione europea del brevetto, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata in data 29 settembre 1978, e in vigore dal 1^ dicembre 1978, all'articolo 53, relativo alle eccezioni alla brevettabilita', punto b) prevede l'esclusione delle specie vegetali e delle razze animali, come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione dei vegetali e animali; il regolamento dell'UE del 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Gazzetta Ufficiale CE 1^ settembre 1994, legge n. 227) all'articolo 1 prevede che "e' istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprieta' industriale comunitaria per quanto riguarda le novita' vegetali (..)"; presso il Ministero dell'industria e' stato promosso un gruppo di lavoro per la definizione di una nuova normativa sulla proprieta' intellettuale per le specie vegetali, in attuazione alle modifiche introdotte dalla nuova convenzione Upov; si tratta di questioni molto delicate non solo sotto il profilo etico sociale ed economico, ma strategiche per uno sviluppo mondiale equilibrato capace di liberare i Paesi piu' poveri da vecchie sudditanze e di eliminare alle radici una delle piu' evidenti sperequazioni del mondo moderno, che vede la coesistenza di eccedenza e scarsita' alimentare; la scelta brevettuale, anche per soggetti viventi, pone inquietanti interrogativi (si puo' privatizzare la vita? no! secondo la conferenza di Rio de Janeiro sulla biodiversita') di carattere generale, soprattutto in relazione alla tutela di un patrimonio di risorse non riproducibili, come i geni da tutelare, non solo per le generazioni attuali ma anche per quelle future; le modalita' di regolamentazione della proprieta' intellettuale non e', inoltre, neutrale rispetto all'interesse collettivo, in quanto puo' determinare controllo monopolistico sull'innovazione e, nel caso delle specie animali e vegetali, in un campo particolarmente delicato e tale da sollevare questioni cruciali tra i diritti dei singoli e quelli della collettivita'; si afferma soprattutto una visione spregiudicata che pone sullo stesso piano qualsiasi prodotto della attivita' umana, indipendentemente dal fatto che si tratti di esseri viventi superiori autoreplicantisi o cosa inanimata; si registrano nei fatti interessi contrastanti tra i privilegi di pochi e potenti e i diritti dell'insieme degli uomini viventi; da una parte le grandi imprese multinazionali rivendicano il loro diritto a migliorare a proprio vantaggio le forme di protezione delle innovazioni, dall'altra emergono le esigenze di tutela delle risorse naturali non rinnovabili e quindi di proprieta' intergenerazionale, nonche' il diritto di popoli ad accedere a prodotti che possono essere strategici per la salute o per la sufficienza alimentare; si e' registrato in questi anni un grave fenomeno di erosione genetica, dovuto da una parte all'iperspecializzazione dei prodotti agricoli e dall'altra all'assenza di politiche adeguate di raccolta, conservazione e riproduzione di germoplasma di piante in via di estinzione, che ha portato alla scomparsa di migliaia di piante dal pianeta; attraverso la proprieta' intellettuale i paesi forti (poveri di geni) possono provocare danni enormi ai Psv (ricchi di geni) detentori tuttora di una prodigiosa variabilita' genetica delle specie vegetali e delle razze animali aventi utilizzo agro-alimetare; impegna il Governo: a promuovere iniziative urgenti sia nei confronti dell'Unione europea sia nei confronti di altri organismi internazionali affinche' venga rifiutato il principio della brevettabilita' per le specie viventi, animali e vegetali autoreplicanti, ponendo in atto forme limitate di protezione della proprieta' intellettuale tali da rendere impossibile la privatizzazione dei geni e compatibili con i diritti dei popoli; a promuovere una coerente revisione dei trattati internazionali difformi dai principi suddetti e quindi ad adoperarsi per una modifica dell'articolo 27, sezione 5, dell'accordo Gatt relativo ai brevetti; ad escludere la possibilita' in Italia della adozione del brevetto di tipo industriale come forma di tutela della proprieta' intellettuale relativa agli animali ed ai vegetali superiori; a sostenere il parere adottato dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo nel luglio del 1996, con il quale si chiede che una parte della riserva di fondi disponibili sul Feoag-Garanzia venga utilizzata per il ripristino o l'aumento degli stanziamenti concernenti la conservazione e l'utilizzazione delle risorse genetiche vegetali e animali nell'agricoltura e per l'integrazione delle politiche comunitarie nel campo del mantenimento della biodiversita'. (1-00057)

 
Cronologia
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