Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00334 presentata da FIORI PUBLIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961216
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: negli anni settanta il Parlamento constato' che mentre i salari e gli stipendi in costanza di servizio recuperavano sistematicamente l'erosione inflattiva (allora in tendenza esponenziale); attraverso l'istituto del rinnovo poliennale dei contratti collettivi di lavoro, la retribuzione dei colleghi in pensione non godeva dello stesso sistema, per cui nel tempo si era verificata e consolidata l'assurda situazione che soggetti di pari livello retributivo e di pari anzianita' di servizio posti in quiescenza in anni diversi percepivano pensioni di importo notevolmente diverso, determinando il noto fenomeno delle cosidette "pensioni d'annata"; per correggere questa perversa forbice di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati pubblici veniva emanata la legge n. 177 del 1976, che prescriveva il ricalcolo delle pensioni inflazionate con un aumento annuale percentualizzato secondo il grado di anzianita' di collocamento in quiescenza degli interessati; successivamente, con legge n. 141 del 1985 venivano previsti nuovi interventi parziali di perequazione pensionistica con effetto retroattivo (1^ gennaio 1984); dette leggi venivano del tutto disattese, per cui a fronte di una sempre piu' crescente sperequazione delle pensioni si accendeva un contenzioso di vasta portata, che approdava alla Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 1 del 1991, intimava al Governo di adottare provvedimenti che ponessero fine al regime sperequativo delle pensioni; a seguito di detta sentenza veniva approvata la legge n. 59 del 1991, con la quale, ancora una volta, si disponeva un altro parziale riallineamento delle pensioni piu' vecchie attraverso la concessione di un aumento determinato in misura fissa per classi di anzianita' e distribuito in quattro annualita' (1991, 1992, 1993 e 1994); nel corso del 1995 il Governo, accusando gravi perduranti difficolta' nel bilancio del tesoro, non dava corso al completamento degli aumenti prescritti dalla suddetta legge che ancora oggi in alcune zone del Paese non sono stati attribuiti; dette scelte, nel senso di soluzioni limitate e parziali, congiunte alla evidente intenzione di ridiscutere il problema pensioni, ha fatto riemergere una preoccupante accentuazione dell'ancora irrisolto fenomeno delle "pensioni di annata" e dei conseguenti gravi riverberi economici e psicologici nel mondo dei pensionati; fenomeno che, per effetto della crescita del tasso di anzianita', sta diventando sempre piu' grave; nel frattempo gli effetti delle suddette leggi sono esauriti e il fenomeno delle "pensioni d'annata" e' riesploso in tutta la sua drammaticita'; la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la pensione e' una retribuzione differita nel tempo e che deve pertanto mantenere il suo potere d'acquisto al pari di salari e stipendi; in un sistema previdenziale in via di sostanziale ridimensionamento diventa fondamentale principio di giustizia sociale l'introduzione del principio della "perequazione delle pensioni" attraverso un meccanismo automatico che garantisca l'allineamento costante delle pensioni alle retribuzioni e impedisca che il trascorrere del tempo finisca per ridurre la pensione ad un assegno quasi simbolico o comunque ingiustamente molto piu' basso di quello percepito, a parita' di funzioni e di durata del lavoro, dai colleghi andati in pensione successivamente; i sindacati non hanno mai posto con serieta' tale problema ne' nelle vertenze nazionali, ne' nelle rivendicazioni nei confronti del Governo, ne' nelle contrattazioni aziendali, limitandosi a difendere il trattamento economico dei dipendenti in servizio e abbandonando i pensionati, con strumentali proclami formali, al loro destino; il rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza e di adeguamento tra i pensionati all'interno dello stesso sistema pensionistico e' un cardine fondamentale del nostro sistema costituzionale di giustizia sociale (articoli 3, 36 e 38 della Costituzione) -: se il Governo intenda finalmente eliminare le "pensioni d'annata" e, in caso affermativo, i modi e i tempi per l'emanazione di provvedimenti che, in ottemperanza delle decisioni della Corte costituzionale, dispongano l'aggancio delle pensioni alle retribuzioni al fine di restituire cosi' equita' e chiarezza a tutti i trattamenti di quiescenza. (2-00334)