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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06105 presentata da DELFINO LEONE (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19961216

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: risulta all'interrogante un progetto della Telecom Italia spa relativo all'imminente commercializzazione del Dect (nome commerciale "Fido"), il telefono senza fili urbano, con estensione di quello di casa; la Telecom Italia spa dichiara di aver ottenuto l'autorizzazione dal ministero delle poste delle telecomunicazioni a iniziare la sperimentazione tecnica dei Dect in due citta' italiane, Brindisi e Reggio Emilia; il Dect e' ritenuto dalla direttiva europea 96/2 un servizio mobile; il commissario europeo per la concorrenza Karel Van Miert, in una recente lettera all'Adusbef, riferendosi alla gestione dei telefoni Dect, ha affermato che le licenze devono essere assegnate ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti, con l'unica limitazione della disponibilita' delle frequenze e che - pertanto - e' da escludere che il Governo italiano possa autorizzare soltanto l'operatore pubblico, eliminando cosi' la possibilita' di entrare sul mercato di eventuali altri concorrenti in grado di fornire tale servizio; tra l'altro, il commissario Karel Van Miert ha ricordato che lo sviluppo del Dect e' prioritario per l'Unione europea e la direttiva 96/2/CE dispone esplicitamente che gli Stati membri non possono negare il rilascio di licenze per i sistemi operanti in base alla norma Dect; lo stesso commissario Karel Van Miert nella sua comunicazione ha espresso la possibilita' che il gestore pubblico si proponga di utilizzare questa nuova tecnologia per rafforzare la posizione dominante che detiene attualmente sul mercato della telefonia di base e che tale comportamento non e' tuttavia di per se' contrario alle disposizioni del trattato, sempre che il rafforzamento di posizione dominante non sia basato su sovvenzioni incrociate o altri comportamenti anticoncorrenziali; il Presidente dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato ha inviato ai Presidenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 dicembre 1990, n. 287, con cui segnala alcuni potenziali ostacoli all'effettivo sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi Dect risultanti dall'assenza di un quadro di regolamentazione certo relativo all'accesso alle apposite bande di frequenza e al diritto di utilizzazione di tale tecnologia; nel nostro Paese e' in corso un confronto legislativo sul riordino del sistema delle comunicazioni e sull'istituzione di una autorita' di controllo del settore e quindi al momento, l'Italia e' priva di misure che possono consentire l'attivazione del sistema Dect, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; presso la IX Commissione della Camera dei deputati, attraverso audizioni nell'ambito di una indagine conoscitiva sul settore delle telecomunicazioni, si stanno acquisendo elementi tecnici utili per pervenire ad una definizione giuridica del concetto di mobilita', onde verificare se questo nuovo servizio possa o meno entrare nelle indicazioni legislative che dovranno essere fornite; il Governo, attraverso dichiarazioni del sottosegretario di Stato Michele Lauria, ha annunciato che sono state determinate le disponibilita' di frequenze ed entro qualche giorno sara' data risposta alle richieste di sperimentazione del Dect avanzate da gestori diversi da Telecom Italia (gia' autorizzata ed in procinto di avviare il servizio commerciale) -: come abbia disposto e regolato l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la concessione dell'autorizzazione alla sperimentazione del servizio Dect alla Telecom Italia spa anche in riferimento alla convenzione stipulata con la stessa societa' nel 1984; quale giudizio esprima il Governo italiano sul citato parere espresso dal commissario Karel Van Miert e come intenda, in assenza di norme precise, scongiurare che il progetto di realizzare il sistema di telefonia senza fili Dect da parte di Telecom Italia possa configurarsi come abuso di posizione dominante realizzato in un mercato contiguo, avvalendosi della posizione monopolistica del mercato principale per il realizzarsi di una situazione di rafforzamento di posizione dominante; rispetto alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, Lauria: 1) quali bande di frequenza verranno riservate alla tecnologica Dect; 2) a quali criteri il Governo si atterra' per l'assegnazione delle frequenze al servizio Dect; 3) a favore di chi, come e quando verra' autorizzato il servizio sperimentale e quello commerciale; 4) chi, in assenza di una autorita' di settore, definira' e vigilera' sul diritto di accesso alla rete fissa ed ai costi di interconnessione; se il Governo ritenga pertanto, in assenza di una chiara disciplina del servizio, di non autorizzare fino alla definizione di un quadro preciso di riferimento normativo l'avvio dell'annunciata commercializzazione del Dect da parte di Telecom Italia, per non compromettere la competitivita' delle imprese e le conseguenze sul sistema-Paese. (4-06105)

Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che i servizi di telecomunicazione mobile e personale - nel cui ambito rientra il servizio di telefonia personale via radio che utilizza la tecnologia DECT - sono stati liberalizzati dalla direttiva comunitaria 96/2, recepita dalla legge 1^ luglio 1997, n. 189 di conversione del decreto legge 1^ maggio 1997, n. 115. Cio' premesso, si significa che, per prima, la soc. Telecom Italia ha manifestato ai competenti organi di questo Ministero l'intenzione di attivare un servizio di telefonia personale via radio con caratteristiche di micromobilita' a copertura cittadina, utilizzando la tecnologia DECT. Da parte sua l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, investita della questione, ha ritenuto, con parere reso il 24 gennaio 1997, n. 11589 che i servizi basati sulla tecnologia DECT, considerate le caratteristiche tecniche proprie del sistema in parola, debbono poter essere offerti da una pluralita' di operatori. Cio' in quanto lo standard DECT permette l'espletamento del servizio da parte di piu' operatori nelle stesse aree geografiche urbane e metropolitane, operatori che possono condividere le risorse dei canali radio assegnati a tale standard (120 canali numerici bidirezionali) che operano sulla banda 1880-1900 MHz. Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 - recante il regolamento relativo all'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni - all'articolo 20, comma 2, stabilisce che l'utilizzazione dello standard DECT e' ammesso previo rilascio di licenza individuale da parte della competente Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (e, nelle more della istituzione della predetta Autorita', dal Ministero delle comunicazioni), per cui gli operatori interessati all'espletamento del servizio in questione possono avanzare richiesta in tal senso; il medesimo articolo, al comma 6, prevede, altresi', che gli stessi operatori possono dar corso alla sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT previa autorizzazione provvisoria. Allo stato attuale risultano pervenute alcune richieste (sei) intese ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra, ma a tutt'oggi a nessuno e' stata ancora rilasciata. E' appena il caso di precisare, infine, che a tutti i gestori verranno assicurate le stesse condizioni. Il Ministro delle comunicazioni: Antonio Maccanico.



 
Cronologia
domenica 15 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Muore don Giuseppe Dossetti, deputato all'Assemblea costituente per la DC.

mercoledì 18 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La II Commissione della Camera (Giustizia) approva in sede legislativa ed in via definitiva il disegno di legge recante Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (A.C. 1580-B), approvato dal Senato il 20 novembre 1996 (legge 31 dicembre 1996, n. 675).