Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00561 presentata da VENETO ARMANDO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19961217
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la dichiarazione di un collaboratore giudiziario ha reso noto al grande pubblico - per la risonanza del procedimento nel cui ambito la dichiarazione e' intervenuta - cio' che nelle aule di giustizia si sapeva da tempo; e' stato cosi' definitivamente aperto il discorso sul pentitismo all'italiana, i suoi guasti e le sue miserie, non solo rispetto ai singoli, ma all'intero sistema; cio' che non pare abbia - pero' - significativamente colpito e' il tempo della fruizione dei benefici e l'autorita' che li delibera; anzi, un magistrato ha tenuto a lungo il video per spiegare che non l'autorita' giudiziaria, ma altre, deliberano tale concessione: come se cio', escludendo da responsabilita' chi, in Italia, per definizione e' senza responsabilita', potesse risolvere uno dei piu' gravi problemi che la gestione dei collaboranti evidenzia; il nodo e' costituito dal fatto che, prima dell'apprezzamento giudiziario definitivo sulla attendibilita' del collaborante, qualcuno decide essere giunto il tempo di elargizioni straordinarie, contrattualmente e transattivamente determinate; sicche' viene a determinarsi un circuito ripugnante e pericoloso: tra una autorita' che non ha alcun titolo per decidere se il collaborante sia meritevole di premi, ed un delinquente (o un calunniatore professionale, per tendenza o per opportunismo) che, per alzare la posta, e' disponibile a tutto; ovviamente, si determina un effetto di rimbalzo devastante, perche' l'Autorita' concedente ha tutto l'interesse a mantenere inalterato (se non anche ad arricchire) il quadro accusatorio da cui ha tratto ragione per decidere che il collaborante meriti la prebenda; e se questa Autorita' puo' influire (in un qualche italico modo) sulla gestione di altri soggetti (pur essi delinquenti e fattisi collaboratori), e' facile immaginare le conclusioni, per lo Stato e per gli individui, cui si va incontro; l'interrogante non avrebbe voluto usare una vicenda che lo vede professionalmente impegnato, se non fosse che ometterne il richiamo significa sottrarre un forte argomento di valutazione al Ministro interrogato; ci si riferisce alla medaglia d'oro che qualcuno ha deciso di far conferire ad una pretesa teste oculare di un grave delitto avvenuto in Lamezia Terme, poco prima che si celebrasse il grado di appello che l'avrebbe sconfessata con una dovizia di argomenti che solo con una sentenza di legittimita' preoccupante e sbalorditiva sarebbero stati assegnati a nuovo esame di merito; la indebita ingerenza di una autorita' diversa da quella giudiziaria e' da apprezzare non solo per lo sviamento operato sui poteri del Capo dello Stato, conferente l'onorificenza, ma anche quale indebita ed indiretta pressione sul giudice dell'appello; il che conferma i timori espressi nella prima parte di questa interrogazione e - si confida - assolva dal timore di aver usato la funzione parlamentare per vicende proprie: poiche' quella richiamata pare essere non solo congrua al fine di una migliore valutazione della denunziata sistematicita' di comportamenti omologhi da parte di autorita' dello Stato; ma anche emblematica di gravi interferenze di poteri occulti o para-segreti, nei procedimenti penali e - in particolare - in quelli di rilevante interesse nazionale -: se sia compiutamente a conoscenza dei fatti esposti; se non ritenga di intervenire in sede amministrativa per eliminare i gravi pericoli denunziati; se non ritenga di predisporre - con l'urgenza che il caso richiede - un intervento sul piano legislativo atto ad intervenire sui processi degenerativi che i fatti esposti denunziano. (3-00561)