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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00573 presentata da ARMAROLI PAOLO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961218

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, della sanita' e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: la discarica di Pitelli ha operato sin dagli anni '70 come discarica comunale di rifiuti inerti, urbani e probabilmente industriali, quindi gia' prima dell'entrata in vigore della legge quadro sullo smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982), senza alcuna precauzione di salvaguardia del suolo, delle falde e dell'ambiente circostante; la societa' Contenitori e trasporti, gia' dal 1983, risultava gestire detta discarica, ampliandone il perimetro e la volumetria; l'attivita' di smaltimento per conto terzi deve essere autorizzata dalla regione per tutte le fasi dello smaltimento (raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio, stoccaggio definitivo in discarica, incenerimento ai sensi dell'articolo 6, punto d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 relativamente agli impianti di smaltimento recita: "E' competenza delle regioni: a) l'elaborazione, sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; b) l'individuazione, sentiti i comuni, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di smaltimento; c) l'approvazione dei progetti (...) riguardanti gli impianti di eliminazione dei rifiuti speciali (quelli appunto della discarica di Pitelli); d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti da terzi (...) le autorizzazioni alla installazione e alla gestione di discariche (...) approvate ai sensi della precedente lettera c) (articolo 6); competenza delle province. - Le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti Usl nonche' dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge n. 833 del 1978 e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi (articolo 7); la discarica non autorizzata e' vietata (articolo 10); accessi ed ispezioni. - Le autorita' competenti al controllo (province) sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti, o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo (discarica) dei rifiuti, ispezioni, controlli, e prelievi di campioni. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa deve fornire le informazioni richieste dall'autorita' di controllo, nonche' trasmettere, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente (articolo 11); la regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravita' delle infrazioni: alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo determinato; alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterare violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente (articolo 17); chiunque effettua alla data di entrata in vigore della legge (16 dicembre 1982) attivita' di smaltimento per le quali e' prevista apposita autorizzazione e' tenuto entro tre mesi (19 marzo 1983) a presentare domanda all'autorita' competente (regione) (articolo 31)"; che l'autorita' competente, qualora non rilasci entro il termine di sei mesi (19 settembre 1983) l'autorizzazione, provvede nello stesso termine al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile; il rilascio dell'autorizzazione provvisoria e' subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili, compito questo dell'accertamento svolto dalla provincia; le disposizioni della legge nazionale secondo quanto sopra detto si dovevano applicare fino all'entrata in vigore della normativa della regione Liguria (legge regionale n. 1 dell'8 gennaio 1990); per tutte le inadempienze di cui ai punti precedenti il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 prevede sanzioni penali o amministrative o comminate; il decreto ministeriale del 26 aprile 1989 ha istituito il catasto nazionale dei rifiuti, riesaminato e rielaborato con l'emanazione del decreto ministeriale del 14 dicembre 1992 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993); dalla documentazione amministrativa disponibile risulta che: la societa' Contenitori e trasporti non ha chiesto alla regione nei tempi previsti (19 marzo 1983) domanda di autorizzazione all'esercizio della discarica di Pitelli, nello stato di fatto in cui trovavasi al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; l'organo di controllo (provincia) non ha fatto alcuna segnalazione alla regione Liguria circa l'esercizio abusivo di una discarica di rifiuti speciali cosi' come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982; la regione Liguria non ha emesso quindi entro i termini previsti dalla legge (19 settembre 1983) alcuna autorizzazione, neppure provvisoria, all'esercizio della discarica, ancorche' da adeguare alle prescrizioni della legge; il progetto di adeguamento della vecchia discarica degli anni '70 e' stato presentato alla regione Liguria in data non nota e comunque approvato con delibera regionale n. 3493 del 13 luglio 1989; che il progetto di adeguamento, ancorche' autorizzato, non costituisce autorizzazione all'esercizio della discarica, necessitando ovviamente di tutti i controlli in corso di realizzazione delle opere di adeguamento da parte della provincia di La Spezia e solo in seguito a tali controlli e di comunicazione scritta della provincia alla regione sull'esecuzione delle opere come da prescrizioni, la regione puo' deliberare un'autorizzazione alla gestione della discarica; la prima autorizzazione alla gestione della discarica di Pitelli porta la data del 28 dicembre 1992, n. 6146, peraltro rilasciata alla societa' Sistemi ambientali di La Spezia, operante in virtu' di un contratto di affitto di ramo di azienda; la discarica ha dunque di fatto operato dal 1982 al 1992 senza alcuna esplicita, ufficiale autorizzazione alla gestione e quindi fuori dalle prescrizioni di legge, con la complicita' quindi dell'organo di controllo e della regione, i quali comunque avrebbero dovuto sospendere ogni attivita' abusiva in discarica; l'organo di controllo avrebbe dovuto segnalare all'autorita' giudiziaria l'attivita' abusiva della discarica; l'organo di controllo avrebbe dovuto ricevere, da parte del gestore, relazione annuale sull'attivita' di smaltimento entro i primi due mesi dell'anno relativamente all'attivita' dell'anno solare precedente e, nel caso l'avesse ricevuta, avrebbe dovuto essere al corrente da parte della regione di una delibera di autorizzazione della discarica; l'organo di controllo avrebbe dovuto comunque accertare in corso d'opera di realizzazione delle prescrizioni di cui alla delibera del 1989, relativa all'adeguamento della discarica, il rispetto della limitazione imposta circa il divieto di smaltire in discarica le sostanze di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, appartenenti ai gruppi 9-20, e 24, 25, 27, 28, in concentrazione superiore ad un centesimo della soglia limite di concentrazione, il che avrebbe certamente minimizzato le forti emissioni di sostanze organiche (solventi, prodotti tossici, eccetera) dalla discarica stessa; il cattivo, omesso o accomodante controllo da parte della provincia delle attivita' di smaltimento ha causato il verificarsi continuo di emissioni maleodoranti dalla discarica, con preoccupanti fenomeni di danno alla salute pubblica, malesseri di almeno trenta cittadini ricoverati in ospedale; la regione, nonostante le evidenti lamentele della popolazione e i malesseri sopra riportati, ha deliberato un'altra autorizzazione, riportante il n. 3171, del 28 settembre 1995, senza curarsi minimamente di quanto fosse accaduto, anzi peggiorando qualitativamente la precedente autorizzazione del 28 dicembre 1992, nel senso di permettere eluati piu' ampi per i metalli (dieci volte, Tabella A della legge n. 319 del 1976, rispetto al primo vincolo di una volta sola, Tabella A nella delibera del 1992) e eliminando il vincolo di non superamento del centesimo della soglia limite di legge per le sostanze di cui ai punti 9-20, 24, 25, 27, 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, permettendo cosi' al gestore della discarica lo smaltimento di qualsiasi sostanza tossica e nociva che in mancanza di controlli hanno ulteriormente peggiorato la situazione gia' grave del periodo 1982-1992 (gestione senza autorizzazione); la regione ha imposto il controllo dei Sov (solventi organici volatili) evidentemente volendo dare una "parvenza di serieta'" al suo comportamento, ma sapendo che se fosse stato rispettato il limite di non superamento del centesimo della soglia per le sostanze di cui sopra non sarebbe stato necessario fare tale tipo di controlli, come, peraltro, non si fa in alcune discariche nazionali, che, ben gestite, non hanno mai evidenziato i fenomeni lamentati a La Spezia; l'organo di controllo e' stato letteralmente latitante nel periodo di maggiori problemi di danno ambientale, lamentati dal 1994 al 1995; sia la regione che la provincia avrebbero dovuto attivarsi per revocare le autorizzazioni a seguito delle inadempienze continue del gestore della discarica circa le norme dello smaltimento e avrebbero dovuto altresi' informare la magistratura; il pergolato della discarica e' talmente carico di inquinanti che non puo' essere smaltito in impianti esistenti nella regione Liguria, ancorche' autorizzati, ma non idonei allo scopo; non viene specificato nell'ultima autorizzazione del 1995 cosa si intende per sostanze putrescibili, atteso che queste semmai sono tra i rifiuti solidi urbani che comunque non possono essere smaltiti nella discarica di Pitelli in questione; le recenti notizie delle analisi di Zurigo, richieste dalla magistratura, evidenziano presenza di quantita' rilevanti di diossina e di sostanze organiche volatili, sulla cui natura altri dati sono in arrivo; cio' lascia quindi presupporre traffici illeciti di rifiuti, in quanto le diossine e altri rifiuti tossici liquidi e/o solidi non avrebbero dovuto e potuto comunque essere smaltiti in questa discarica, ma andare eventualmente in discariche di tipo 2C per tossici e nocivi, di cui in Italia esistono solo due siti autorizzati (Orbassano e Vasto); i sopralluoghi effettuati negli ultimi tempi dalla magistratura stanno rilevando, oltre ad un grave livello di degrado ambientale, un vero e proprio disastro ambientale, con rischi altissimi per le popolazioni circostanti, anche a distanze di tre-quattro chilometri dalla discarica; sarebbe dunque necessario istituire nuovamente con estrema urgenza la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse della Camera dei deputati -: se intendano attivare la procedura di urgenza per dichiarare lo stato di emergenza per calamita' per altri eventi diversi da quelli naturali; se si intendano rendere noti tutti i verbali degli organi di controllo dal 1982 ad oggi, riportanti le condizioni di prelievo, analisi e metodologie applicate in fase di analisi; se si intendano acquisire i dati analitici di laboratori privati ad esempio, del laboratorio 2 Ismar di Genova, che in passato, e forse anche fino a tempi recenti, hanno effettuato analisi per conto del gestore della discarica; se intendano acquisire tutti i verbali di sopralluogo di eventuali commissioni tecniche attivate dalla regione Liguria dal 1983 ad oggi; se si intendano acquisire tutte le documentazioni e comunicazioni attinenti alle dichiarazioni annuali al catasto regionale dei rifiuti di cui al decreto del 26 aprile del 1989. (3-00573)

 
Cronologia
domenica 15 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Muore don Giuseppe Dossetti, deputato all'Assemblea costituente per la DC.

mercoledì 18 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La II Commissione della Camera (Giustizia) approva in sede legislativa ed in via definitiva il disegno di legge recante Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (A.C. 1580-B), approvato dal Senato il 20 novembre 1996 (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

venerdì 20 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (AC 2096), che sarà approvata lo stesso giorno dal Senato (legge 2 gennaio 1997, n.2).