Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06299 presentata da MARZANO ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 19961220
Al Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica. - Per sapere - premesso che: con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica del 15 dicembre 1994, il Ministro pro tempore, considerate le specifiche irregolarita' procedimentali segnalate dal Cun, nonche' i dubbi sulla complessiva regolarita' delle operazioni concorsuali sollevati da un commissario e da alcuni esposti di candidati, decretava l'annullamento degli atti della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario di ruolo di prima fascia gruppo P0123 "Scienza delle finanze", bandito con Decreto ministeriale del 16 aprile 1992. Nel decreto venivano nel contempo disposti la sostituzione dell'intera commissione e l'invio degli atti annullati all'autorita' giudiziaria, per l'eventuale accertamento di risvolti penali riguardanti le operazioni concorsuali; con un decreto immediatamente successivo (21 dicembre 1994), lo stesso Ministro, fermo restando l'annullamento degli atti in oggetto, sospendeva la sostituzione della commissione, disponendo che su questo punto si sarebbe provveduto all'esito delle indagini da parte della procura della Repubblica. Va rilevato che gli atti annullati da due decreti non erano parziali. Si trattava di atti conclusivi (compresa la votazione e la proclamazione dei vincitori), divenuti successivamente di pubblico dominio; la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, con atto datato 25 ottobre 1995, richiedeva l'archivazione del procedimento, con la motivazione che dalla documentazione "non emergono comportamenti rilevanti sotto il profilo del reato ipotizzato di abuso di ufficio... e che le osservazioni dedotte dal Cun costituiscono delle irregolarita' procedimentali" (quest'ultima affermazione essendo ovviamente da interpretare nel senso che le irregolarita' non comportavano conseguenze penali, ma esistevano ed erano rilevanti dal punto di vista amministrativo). La richiesta di archivazione e' stata accolta dal Gip del tribunale di Roma, che ha disposto l'archiviazione con decreto datato 29 novembre 1995; da ultimo, con atto datato 3 ottobre 1996, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica, visti gli atti precedenti, e "tenuto conto che a carico della commissione giudicatrice non sono emersi comportamenti penalmente rilevanti", ha decretato, fermo rimanendo l'annullamento degli atti del concorso, la revoca della decisione di sostituire la commissione giudicatrice stabilita dal decreto del 15 dicembre 1994, nonche' della riserva di sostituzione contenuta nel successivo decreto del 21 dicembre 1994, disponendo nel contempo la riconvocazione della commissione giudicatrice "originaria" per rinnovare gli atti concorsuali annullati. La Commissione in oggetto e' al momento al lavoro. Si ha peraltro notizia di ricorsi in procinto di essere presentati al Tar avverso il sopradetto decreto -: con quale criterio si sia scelto di affidare di nuovo la procedura concorsuale alla stessa Commissione che si e' resa responsabile della produzione di atti completi - che vanno cioe' dall'insediamento alla proclamazione dei vincitori - il cui annullamento iniziale nella loro interezza e' stato preceduto da censure del Cun ed e' stato confermato per ben due volte dal Ministro competente (di cui una dall'attuale Ministro); se il Ministro interrogato ignori che tra la scelta effettuata nel 1994 con l'invio degli atti al giudice penale, e la scelta effettuata da ultimo, volta in sostanza a consentire l'autocancellazione degli errori da parte della commissione che se ne e' resa responsabile, dal punto di vista della buona amministrazione, vi sono numerose vie intermedie, in particolare la sostituzione - totale o parziale - della commissione, provvedimenti perfettamente adeguati al caso in esame, vista la gravita' degli errori commessi e dei contrasti emersi in commissione, rilevati da piu' organi nonche' dallo stesso Ministro in carica, al punto che egli ha ritenuto di confermare l'annullamento degli atti gia' contenuto in ben due decreti di un suo predecessore; secondo quali valutazioni ritenga possibile per la vecchia commissione il corretto rinnovamento degli atti del concorso in oggetto, dato che, come risulta dalla lettura degli atti annullati, vi sono stati tra i commissari contrapposizioni fondamentali, che hanno coinvolto molteplici aspetti di merito e di metodo e sono sfociati in scontri personali e denunce esterne, per cui essi trovano ora di fronte a se' due vie, entrambe senza sbocco: a) mantenere ognuno, con coerenza, le proprie convinzioni, finendo pero' nell'insieme per ribadire, anziche' per rinnovare, gli atti annullati, con conseguente elevatissima probabilita' di un nuovo annullamento; b) ricominciare daccapo come se nulla fosse accaduto ed i precedenti atti fossero inesistenti, esponendo anche in questo caso i nuovi atti ad un'elevata probabilita' di annullamento a causa del mutamento dei criteri di giudizio in presenza degli stessi candidati e degli stessi titoli, e screditando la scienza delle finanze, materia in Italia di assai illustri tradizioni a partire dal nome di Luigi Einaudi; secondo quali valutazioni ritenga che possa lavorare con la necessaria serenita' e imparzialita', elementi la cui assenza motiva fondati ricorsi amministrativi con produzione di gravi incertezze per l'universita' e spreco di pubbliche risorse (fondati ricorsi per i quali sono peraltro piu' che sufficienti le storture indicate nei punti precedenti), una commissione i cui lavori sono stati oggetto di infinite polemiche, che hanno avuto anche un'ampia eco sulla stampa e i cui precedenti giudizi individuali e collettivi su tutti i candidati sono di pubblico dominio, non in via di fatto, ma a norma delle leggi sulla trasparenza, essendo stati i precedenti lavori formalmente portati a termine. (4-06299)
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto concernente il concorso P0123 - Scienza delle Finanze -, si precisa quanto segue. Il Consiglio Universitario Nazionale - CUN - nel rinviare gli atti concorsuali all'Amministrazione ha motivato la non approvazione degli stessi con varie osservazioni e ha precisato che la Commissione avrebbe potuto sanare le varie irregolarita' rilevate. Contestualmente tuttavia ha richiamato l'attenzione e ha sollecitato l'Amministrazione, al fine di effettuare le necessarie verifiche, in merito alle implicazioni "di ordine giuridico" derivanti dalle denunce di falso procedimentale sollevate da un Commissario. Cio' stante e per la ragione sopra esposta si e' ritenuto di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, disponendo, con decreto ministeriale 15.12.94, sia l'annullamento degli stessi sia la sostituzione della Commissione. Come noto agli On.li interroganti, tale atto, con decreto ministeriale 21.12.96, e' stato pero' revocato. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, investito della questione, non avendo riscontrato elementi penalmente rilevanti a carico della Commissione, ha disposto l'archiviazione della vertenza. Conseguentemente con decreto ministeriale 3.10.96, si e' proceduto alla riconvocazione della Commissione. E' di tutta evidenza, quindi, che la sostituzione della Commissione avrebbe dovuto intervenire solo nel caso che l'autorita' giudiziaria avesse riscontrato responsabilita' di carattere penale a carico dei Commissari. Poiche' pero' cio' non e' accaduto, detti Commissari sono stati ritenuti in grado di operare correttamente non sussistendo piu' nei loro confronti quegli elementi di turbativa atti a condizionare la serenita' e l'obiettivita' del giudizio. Si fa presente inoltre che qualora i candidati ritengano che l'imparzialita' di giudizio possa essere compromessa da specifiche e dimostrate situazioni di conflittualita' o inimicizia intercorrenti con uno o piu' commissari, gli stessi potranno proporre tempestiva istanza di ricusazione, la cui fondatezza sara' attentamente valutata dal Ministero. Per dovere di informazione si rende noto infine che la riconvocazione della commissione e' stata sospesa, per effetto di una ordinanza cautelare del TAR Lombardia avverso la quale l'avvocatura dello Stato ha proposto appello. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: Berlinguer.