Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00585 presentata da SELVA GUSTAVO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19961220
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Friuli-Venezia Giulia ha rigettato i ricorsi, presentati da cittadini di confessione ebraica, che chiedevano, per effetto di quanto espressamente disposto dalle leggi n. 261 del 1967 e n. 932 del 1980, di essere indennizzati con corresponsione di un apposito assegno vitalizio di benemerenza per le persecuzioni sofferte e subite a seguito dell'applicazione delle leggi razziali, approvate in Italia nel 1938; costoro si erano visti in prima istanza respingere la domanda di ammissione ai benefici di legge da parte della Presidenza del Consiglio, cui fa capo l'apposita Commissione per le provvidenze ai perseguitati per ragioni politiche o razziali, agli ex internati civili in Germania ed ai loro familiari superstiti; nonostante le persecuzioni cui codesti cittadini furono fatti oggetto, la magistratura contabile ha valutato del tutto legittima la loro esclusione dagli indennizzi previsti dalla normativa che riguarda le vittime delle leggi razziali, adducendo a sostegno di tali pronunce le norme, contenute nelle medesime leggi n. 261 del 1967 e n. 932 del 1980; alcune altre sezioni regionali della Corte dei conti, ad esempio quella lombarda e quella del Lazio, hanno espresso recentemente parere favorevole per casi del tutto analoghi; il legislatore parla espressamente di "violenza" quale presupposto per l'applicazione della succitata normativa; tali sentenze di reiezione della domanda di corresponsione del vitalizio si fondano su di un significato giuridico ristretto di "violenza", limitandone la portata alla sola violenza fisica subita; sia necessario superare una visione troppo letterale della legge; la "violenza" vada, percio', interpretata in senso piu' ampio e non solo strettamente fisico; la violenza presa in considerazione dal legislatore nella fattispecie considerata debba, cosi', ricomprendere anche la violenza cosiddetta indiretta, cioe' quella che peggiora le condizioni di vita dell'individuo, che si ripercuote sul lavoro, che lo discrimina nella vita sociale, che lo allontana dalla famiglia o dalla casa; il Parlamento italiano non ha ritenuto per cinquant'anni di fare una legge inequivocabilmente chiara in proposito, predisponendo, al contrario, numerose leggine e consentendo, percio', disparita' di trattamento a carico di cittadini -: se il Governo intenda adottare ogni misura idonea - anche attraverso la predisposizione di un'apposita circolare ministeriale interpretativa o di apposito regolamento; se intenda prendere altre iniziative legislative per determinare il concetto giuridico di "violenza" in ordine alla fatti-specie considerata nel senso di ricomprendere anche la violenza cosiddetta indiretta o morale. (3-00585)