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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06321 presentata da RISARI GIANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19961221

Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ogni attivita' che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere e' subordinata a concessione da parte del sindaco; ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, la concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione; il successivo articolo 9 prevede peraltro che il contributo di concessione non e' dovuto: a) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione (lettera b); b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari (lette-ra d); la sentenza del Consiglio di Stato, quinta sezione, del 9 febbraio 1991, n. 120, recita: La concessione per la ricostruzione di un preesistente immobile, senza alterazione o variazione degli elementi cui e' correlato il carico urbanistico (superficie, volumetria, destinazione d'uso) non e' soggetta al versamento degli oneri urbanizzativi, difettando il presupposto giustificativo; ben piu' leggero della ricostruzione totale di un immobile appare l'intervento di risanamento conservativo; posto che l'articolo 9 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, viene interpretato in materia differente da parte delle varie amministrazioni comunali, chiedendosi da parte di alcune il pagamento dell'onere di concessione per interventi di risanamento conservativo non comportanti modificazioni al carico urbanistico di zona attraverso l'alterazione o variazione degli elementi cui lo stesso e' correlato, quali la superficie, la volumetria e la destinazione d'uso-: se ritenga che cio' sia conforme ai dispositivi normativi prima richiamati, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 120 del 1991, e quali iniziative intenda assumere al riguardo. (4-06321)

In merito all'interrogazione in oggetto, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale con nota Prot. n. 344 del 29.01.97 fa presente che l'articolo 9 della legge 10/1977 alla lett. B, prevede la concessione gratuita per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento di superficie utile di calpestio e mutamento di destinazione d'uso. E' stato altresi' precisato che la definizione di "interventi di restauro e di risanamento conservativo" e' contenuta nell'articolo 31 lett. C, della legge n. 457/1978 e sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalita' mediante un insieme sistemativo di opere che, nel rispetto degli elementi tipologicamente formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. La sentenza del Consiglio di Stato di cui si fa riferimento nell'atto ispettivo fornisce una lettura sistematica delle due norme succitate e, pertanto, non pare necessaria alcuna iniziativa legislativa al riguardo. Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.



 
Cronologia
venerdì 20 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici (AC 2096), che sarà approvata lo stesso giorno dal Senato (legge 2 gennaio 1997, n.2).

domenica 22 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge recante Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (AC 1579-B), approvato dal Senato il 19 dicembre 1996 (legge 31 dicembre 1996, n. 676).