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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06379 presentata da BRANCATI ALDO (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19970102

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: tutta la vicenda Di Pietro e' nata e si e' sviluppata sull'ipotesi che l'ex pubblico ministero avrebbe favorito Pacini Battaglia per averne in cambio favori o denaro per se' o per i propri amici; Pacini Battaglia ha smentito decisamente di fronte ai magistrati di Spezia, e attraverso il suo legale di fronte al tribunale della liberta' di Genova; in una intervista a la Repubblica del 29 dicembre 1996 ha affermato di non aver mai pronunciato le frasi riportate nelle intercettazioni telefoniche del Gico ed ha sostenuto che, a suo parere, le stesse sono state ampiamente manipolate; il tribunale della liberta' di Brescia, con riferimento alla condotta di Di Pietro, scrive testualmente: "costituisce invero fatto notorio per chiunque abbia un minimo di pratica giudiziaria, che il comportamento collaborativo durante l'interrogatorio e la promessa di ulteriori apporti costituiscano, nella valutazione degli organi giurisdizionali, elementi di netto favore per l'inquisito di specie, ma non solo, nell'ambito delle esigenze cautelari contemplate dall'articolo 274 cpp". Se poi si considera da un lato, l'assoluto rilievo di tale condotta, in considerazione di quella che era la posizione processuale del Pacini e, dall'altro lato, la sostanziale unita' di intenti di gran parte della magistratura milanese (e non solo degli appartenenti alla procura della Repubblica), chiamata allora ad intervenire durante le indagini preliminari per quei fatti, in ordine a tale prassi interpretativa, si deve concludere che la stravaganza e l'anomalia si sarebbero verificate qualora il pubblico ministero Di Pietro avesse espresso parere negativo; con riferimento alle telefonate intercorse il 29 novembre 1993 tra il dottor Necci e l'avvocato Stella, l'avvocato Di Noia e Di Pietro, indizio grave, secondo Gico di un accordo per favorire Necci, il tribunale della liberta' scrive: "Del resto il Di Pietro, dapprima nella memoria e poi nelle sue dichiarazioni spontanee, ha fornito, allegando copiosa documentazione, molteplici elementi dai quali escludere una qualsiasi indebita condotta omissiva nel procedimento quanto meno a lui addebitabile, sicche' ogni ipotesi, del tutto indeterminata nella sua fattualita' e nella sua rilevanza penalistica, di comportamento illecito, non potrebbe comunque essere ricondotta a responsabilita' personali dell'attuale indagato"; a proposito delle telefonate sopracitate sarebbe stato sufficiente un minimo di diligenza e professionalita', verificando l'inizio e la fine delle conversazioni e i tempi di conversazione, per escludere qualsiasi indizio di colpevolezza; il tribunale della liberta' commenta tutto il rapporto del Gico con parole come "incompleto", "insoddisfacente", "anomalo", "inutilizzabile", "illegittimo"; questo stesso rapporto, fatto filtrare ad arte e "a rate" e portato a conoscenza degli organi di informazione, ha tuttavia determinato le seguenti conseguenze: 1) il tentativo di delegittimare Di Pietro, gli altri magistrati del pool e l'intera inchiesta "mani pulite"; 2) l'iscrizione nel registro degli indagati di Di Pietro; 3) le dismissioni dello stesso da Ministro dei lavori pubblici; 4) le "mega perquisizioni" (illegittime) anche al ministro dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, quando la stessa procura della Repubblica di Brescia ha tassativamente escluso che si sia indagato su Di Pietro ministro; il generale Iannelli, capo dello Scico, di fronte a quanto e' avvenuto, anziche' prenderne atto e trarne le conseguenze, dagli schermi del Tg3 ha pronunziato parole di minimizzazione delle decisioni del tribunale della liberta' e di minaccia nei confronti di Di Pietro, e cioe' di un cittadino che il Gico sta indagando, e ad avviso degli interroganti, si e' intromesso pesantemente nell'inchiesta in corso -: se non ritenga che le indagini del Gico si prestino a una delle seguenti valutazioni: o i finanzieri che le hanno condotte mancano della minima professionalita', e in tal caso i superiori avrebbero dovuto intervenire, o sono state manipolate e in tal caso qualcuno ha dato l'ordine di farlo; se non ritenga che le indagini, accettate e difese dalla procura della Repubblica di la Spezia e di Brescia, abbiano distratto l'interesse della pubblica opinione da processi importanti in corso a Milano, quale quelli Enimont, Fininvest e Guardia di finanza; se non ritenga che il generale Iannelli abbia violato le regole elementari che impongono il silenzio a un militare, il quale, invece, come sottolinea l'editoriale de l'Unita' del 29 dicembre, "si e' dimostrato privo di rigore istituzionale", diffondendo "dichiarazioni al tempo stesso inopportune e cariche di minacce"; se non ritenga di intervenire con urgenza e determinazione perche' il comandante della Guardia di finanza corregga l'immagine pubblica del Gico, che appare essere quella di un corpo separato che non risponde nemmeno ai comandanti generali del corpo, che merita rispetto e che, in questo modo, viene fortemente danneggiato. (4-06379)

Con riferimento agli specifici quesiti posti dagli Onorevoli interroganti con il loro atto ispettivo, la Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia ha comunicato di non ravvisare profili di competenza. Pertanto, giusta la delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 1997 a questo Ministero relativamente alla risposta, si riportano i dati forniti dal Ministero delle Finanze. 1. Nell'atto parlamentare in oggetto, gli Onorevoli interroganti hanno posto i seguenti quesiti al Ministro delle Finanze: a. "se non ritenga che le indagini del Gico si prestino a una delle seguenti valutazioni: o i finanzieri che le hanno condotte mancano della minima professionalita', e in tal caso i superiori avrebbero dovuto intervenire, o sono state manipolate e in tal caso qualcuno ha dato l'ordine di farlo"; b. "se non ritenga che il generale IANNELLI abbia violato le regole elementari che impongono il silenzio ad un militare, il quale, invece, come sottolinea l'editoriale de l'Unita' del 29 dicembre si e' dimostrato privo di rigore istituzionale", diffondendo "dichiarazioni al tempo stesso inopportune e cariche di minacce"; c. "se non ritenga di intervenire con urgenza e determinazione perche' il comandante della Guardia di Finanza corregga l'immagine pubblica del Gico, che appare essere quella di un corpo separato che non risponde nemmeno ai comandanti generali del Corpo, che merita rispetto e che, in questo modo, viene fortemente danneggiato". 2. Al riguardo il Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza fornisce i seguenti elementi: a. istanza sub. 1.a. Il competente Reparto del Corpo - appositamente interessato - ha riferito che: 1. - l'inchiesta su Pacini Battaglia ed altri, frazionata com'e' noto in tre tronconi, e' stata costantemente diretta da piu' Autorita' Giudiziarie (La Spezia, Brescia e Perugia) senza rilievi, ne' lamentele di alcun genere sull'operato dei militari; 2 - la possibilita' di deviazioni investigative risulta destituita da ogni fondamento; 3 - la professionalita' ed il rigore morale dei componenti del G.I.C.O. di Firenze sono state piu' volte riconosciute dalle varie magistrature procedenti e, peraltro, trovano conferma nelle recenti sentenze di condanna emesse, prima dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d'Appello di Milano, nell'ambito del procedimento penale relativo all'operazione cd. "Autoparco". Al riguardo, si evidenzia che il dott. Vigna - nel lasciare la carica di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze per assumere le funzioni di Procuratore Nazionale Antimafia - ha ritenuto di manifestare, tra l'altro, ai componenti del suddetto Gico il suo "piu' vivo ringraziamento per l'attenta e scrupolosa attivita' sempre svolta per l'affermazione della legalita'"; 4 - le richiamate "smentite" di Pacini Battaglia sul contenuto delle intercettazioni telefoniche, risultano inconferenti, attesa la sua attuale posizione di indagato e riguardano affermazioni gia' oggetto di valutazioni da parte dell'A.G. di La Spezia, prima destinataria dell'informativa di reato e relative trascrizioni; 5 - per quanto attiene alle evidenziate decisioni del Tribunale della Liberta' di Brescia, si rappresenta che la Procura della Repubblica a quella sede ha inoltrato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione; b. istanza sub. 1.b: 1 - la vicenda e' da ricondursi ad un servizio apparso sugli schermi del TG3, nell'ambito del quale veniva riportata una presunta dichiarazione del Gen. Iannelli circa l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che, come noto, aveva dichiarato illegittime le perquisizioni ordinate dalla locale Procura; 2 - le dichiarazioni attribuite dal TG3 al Gen. Iannelli non scaturiscono da una specifica intervista o dichiarazioni rese alla stampa, ma sono conseguenza di autonoma ed incontrollata rielaborazione di un colloquio telefonico, strettamente privato - circostanza provata dall'invio di immagini di repertorio - avuto dall'Ufficiale generale con un giornalista di quella testata, suo conoscente; 3 - nell'occasione, l'Ufficiale generale, dopo aver sottolineato la dovuta, rispettosa presa d'atto del suddetto provvedimento della Magistratura, si e' limitato a recepire le considerazioni del giornalista, il quale, da un lato riteneva che l'ordinanza non potesse considerarsi un provvedimento di archiviazione dell'indagine in corso e, dall'altro, che lo stesso giudice avesse posto l'accento sulla presenza di numerosi omissis ostativi ad una valutazione compiuta delle fonti di prova; 4 - il contenuto del colloquio e' stato, dapprima, erroneamente presentato dal TG3 come dichiarazioni rese dall'Ufficiale e, successivamente, travisato dagli altri organi di informazione che da quella testata avevano appreso la notizia, con la conseguenza di attribuirgli frasi, mai pronunciate; 5 - il predetto Ufficiale generale non ha inteso assumere iniziative legali sulla vicenda per non alimentare ulteriori polemiche al riguardo; c. istanza sub. 1.c.: 1 - lo SCICO e i dipendenti GICO svolgono prevalentemente attivita' di polizia giudiziaria alle dirette dipendenze dell'Autorita' Giudiziaria che ne dirige costantemente l'operato assumendosi la responsabilita' delle indagini e dei singoli atti ad essi delegati; 2 - lo svolgimento delle attivita' investigative espletate dai suddetti organismi e' regolato dalle norme del codice di procedura penale e della legislazione collegata e, in particolare, dalle disposizioni che regolano i rapporti organizzativi e funzionali tra il pubblico ministero e la Polizia Giudiziaria; 3 - per quanto di interesse, tra le direttive emanate dall'Autorita' Giudiziaria ed il dovere di adeguarsi ad esse imposto all'organo di polizia giudiziaria delegato alle indagini non devono esistere filtri o interferenze da parte dell'Amministrazione dalla quale dipendono organicamente i Reparti che concretamente operano alle dipendenze dirette dalla Magistratura; 4 - eventuali violazioni o abusi relativi all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria vengono rilevate dall'Autorita' Giudiziaria e sanzionate, a seconda dei casi, penalmente o disciplinarmente; 5 - cio' non esclude che i Comandi gerarchicamente sovraordinati alla SCICO (Ispettorato Reparti Speciali e Comando Generale) svolgano comunque una costante azione di controllo sull'attivita' da questo eseguita, rilevandone, se del caso, disfunzioni ed irregolarita' che ove non rientranti nella competenza dell'Autorita' Giudiziaria, sono immediatamente censurate e nei casi piu' gravi, adeguatamente sanzionate. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.



 
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