Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06381 presentata da COSTA RAFFAELE (FORZA ITALIA) in data 19970109
Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: l'emittente "Radio Maia", esistente dal 1977, e' l'unica radio in lingua italiana con sede in Merano (non nel capoluogo di Bolzano) e per tale ragione costituisce un soggetto essenziale al pluralismo dell'informazione e del sistema radio-televisivo della regione autonoma del Trentino-Alto Adige; nel corso del 1990 venne presentata regolare domanda di rilascio della concessione, entro i termini stabiliti dalla legge n. 233 del 1990 ("legge Mammi'"); due anni dopo, nel 1992, la societa' Radio Maia sas cedette le proprie frequenze alla societa' Radio Maia New sas; nel dicembre di quello stesso anno entro' in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1992 n. 407, in base al quale il trasferimento di aziende (individuali o di altra natura) poteva avvenire solo per passaggio tra soggetti autorizzati, siano essi individuali, societa' di capitali o altro; non potendo una legge essere retroattiva, le aziende Radio Maia sas e Radio Maia New sas ritennero di essere in regola con le disposizioni vigenti; in data 30 novembre 1993 il titolare della Radio Maia New inoltrava una nuova domanda di concessione; nel 1994 il ministero delle poste e delle telecomunicazioni respingeva la domanda della societa' Radio Maia New, motivando il rigetto con il fatto che il soggetto in quel momento titolare delle frequenze non era lo stesso che nel 1990 aveva presentato la domanda di concessione, e dunque non si era in presenza di un soggetto autorizzato; dopo alterne vicende giudiziarie, conclusesi nel 1994 con il rigetto del ricorso presentato da Radio Maia New sas al Trga di Bolzano, si arriva al 30 novembre 1996, quando un funzionario del Circostel (organo circoscrizionale di Bolzano) consiglio' di fatto ai titolari della radio di sospendere autonomamente le trasmissioni; in data 17 dicembre 1996, in seguito ad un'ordinanza di spegnimento di impianti radiolettrici, vennero sequestrati gli impianti della radio Maia New sas -: se non ritenga necessario disporre un provvedimento di sospensione della disattivazione degli impianti della Radio Maia New sas, in quanto non appare ravvisabile alcuna violazione di legge (che non puo' mai essere retroattiva) ed in quanto, in secondo luogo, tale situazione non garantisce alcun pluralismo dell'informazione nella provincia di Bolzano. (4-06381)
Al riguardo si fa presente che con decreto ministeriale del 24 marzo 1994 e' stata rigettata la domanda di concessione inoltrata dalla Societa' Radio Maya New S.a.s. sul rilievo che la stessa non era soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, avendo acquisito, per trasferimento, in data 1.9.1992, l'azienda radiofonica di proprieta' della Radio Maia S.a.s., che aveva prodotto istanza di concessione ai sensi della citata legge n. 223/90. Il provvedimento e' stato impugnato ed il relativo giudizio attualmente pende in grado di appello dinanzi al Consiglio di Stato che ha respinto l'istanza della ricorrente di sospensione dell'esecutivita' della decisione di primo grado ad essa sfavorevole. Nel frattempo, a seguito del decesso dell'originario socio Rohregger Giuseppina, sono subentrati nella Radio Maia S.a.s. i nuovi soci Antonino Morabito e Franco Marenghi che hanno acquisito, con atto del 7.11.1996, tutte le quote societarie. Successivamente, con "atto ricognitivo" del 15 novembre 1996 presso il notaio Enrico Cocorullo di Merano, la Radio 69 professionale Network S.a.s. di Morabito Antonino & co., gia' Radio Maia New S.a.s., e la Radio Maia S.a.s. dello stesso Morabito Antonino hanno annullato "ab origine per indisponibilita' giuridica del bene oggetto del contratto ex artt. 1418, 1325 e 1346 cc" e riconosciuto inefficace l'atto di cessione di utilizzo delle frequenze Radio Mhz 91.00 - 97.6 - 100.400. Conseguentemente, la Radio Maia S.a.s. ha chiesto, in virtu' dell'annullamento del trasferimento, di poter ottenere, quale soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, la concessione per l'esercizio della radiodiffusione sonora. Considerate la complessita' e la specificita' del caso prospettato, questo ministero ha chiesto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato in merito alla possibilita' di procedere ad un riesame della predetta domanda di concessione per la radiodiffusione sonora. Il predetto organo, nel condividere la legittimita' del provvedimento di diniego adottato da questa Amministrazione nei confronti della Radio Maia New S.a.s., per non essere l'emittente soggetto autorizzato ex articolo 32 legge 223/90, ha tuttavia riconosciuto che la circostanza che la Radio Maia S.a.s. abbia perduto per un certo periodo di tempo il possesso degli impianti per averli ceduti ad altra emittente non la priva del requisito soggettivo previsto dalla legge 223/90 in quanto, all'epoca, in qualita' di esercente degli impianti di radiodiffusione, ha proposto, ai sensi dell'articolo 16 della piu' volte citata legge 223/90, la prevista domanda di concessione. Alla luce del citato parere, questa Amministrazione sta ora procedendo ad una nuova istruttoria della pratica in questione al fine di verificare l'esistenza, in capo alla citata emittente, dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 323/93 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Il Ministro delle comunicazioni: Antonio Maccanico.