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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06435 presentata da MARTINI LUIGI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970109

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: la regione Toscana, con delibera del 25 luglio 1994, n. 377, ha approvato il progetto per la realizzazione di un inceneritore regionale nel territorio del comune di Capannori, in localita' Casa del Lupo; il suddetto progetto fu redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, che non comportava procedure di valutazione di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per questo tipo di rifiuto; l'impianto di incenerimento oggetto del predetto progetto approvato dalla regione Toscana prevede capacita' di smaltimento di rifiuti giornalieri superiore a 100 tonnellate al giorno; il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1996, n. 210, allegato A, alla lettera i) prevede procedure di valutazione per impianti di incenerimento e trattamento di rifiuti con capacita' superiore a 100 tonnellate al giorno; il territorio di Capannori, con delibera del 30 dicembre 1992, n. 10708, fu inserito tra le zone particolarmente a rischio d'inquinamento atmosferico ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992. Nella stessa delibera (n. 10708), la giunta regionale rilevo' l'assenza di una "rete di rilevamento della qualita' dell'aria necessaria all'attivazione delle procedure di salvaguardia igienico- sanitaria" previste dal suddetto decreto. La giunta regionale espresse la volonta' di definire, d'intesa con le province interessate, la dotazione delle reti di rilevamento, che a tutt'oggi risulta mancante, ed i relativi tempi di installazione -: se risulti al Ministro dell'ambiente che il presidente della regione Toscana o comunque il sindaco di Capannori, dove avverra' l'insediamento dell'impianto, abbiano avviato le procedure di revisione per le relative valutazioni in regime di salvaguardia ed adeguamento alla normativa ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; se le procedure di revisione di cui al punto 1) non fossero state o comunque non saranno prese in considerazione, quali provvedimenti verranno presi dallo stesso Ministro o da altra autorita' competente in materia, a tutela degli interessi cittadini del comune di Capannori ed in genere di tutta la collettivita'. (4-06435)

Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata concernente la realizzazione di un impianto di termodistruzione per i rifiuti solidi urbani in localita' 'Casa Lupo' nel territorio del Comune di Capannori, si riferisce quanto segue. La realizzazione dell'impianto, prevista nel piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fu deliberata dal Consiglio Regionale della Toscana il 25.7.1994 con atto 377 ed il progetto venne definitivamente approvato in sede di conferenza dei servizi ex articolo 3-bis della legge 441/87, nonostante il parere sfavorevole espresso dall'Amministrazione Provinciale e dal Comune di Capannori, il quale propose un ricorso al TAR Toscana inteso ad ottenere la sospensione delle procedure volte alla realizzazione dell'impianto, ricorso che il Tar respingeva. Per quanto di competenza, il servizio IAR del Ministero dell'Ambiente, esprimeva parere favorevole all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 c. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88, alla costruzione e l'esercizio dell'impianto, dettando alcune condizioni da osservare per il corretto e legittimo esercizio dello stesso. Peraltro il progetto non era soggetto a procedura di valutazione di impatto ambientale in quanto essa e' applicabile esclusivamente ad impianti di incenerimento di rifiuti tossici nocivi (lett. i, c. 1, articolo 1 DPCM 10.8.88 n. 377), categoria nella quale non rientrava l'inceneritore in oggetto. A seguito del ritrovamento nell'area di reperti archeologici di epoca etrusca, le associazioni ambientaliste, ed i comitati contrari al progetto hanno avanzato la proposta che sul sito venisse apposto il vincolo ambientale di cui alla L. 431/85. Con decreto di vincolo del 3.6.97 il Ministero dei Beni Culturali dichiarava l'area 'zona di interesse archeologico', quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla legge 29.6.1939 n. 1497 e della legge 8.8.1985 n. 431. Il previsto insediamento, quindi, veniva subordinato a nulla osta della Regione Toscana, come previsto dalla L. 1497/39, al parere delle Soprintendenze, al nulla osta dei comitati di settore, del Ministero per i beni Culturali ed Ambientali sulla compatibilita' del termodistruttore rispetto al citato vincolo. Il predetto Ministero avendo incluso il sito tra le zone di interesse archeologico da tutelare, esprimeva pertanto il suo parere negativo. Tale ultimo provvedimento metteva, quindi, fine all'intera vicenda relativa alla realizzazione del termodistruttore, che non veniva piu' realizzato, pur essendo stato oggetto di gara di appalto con base d'asta di 30 miliardi e aggiudicato all'ITALIMPIANTI che aveva offerto 24 miliardi. Tale appalto e' stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Firenze in ordine all'ipotizzabile reato di cui all'articolo 328 c.p., nonche' di procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Lucca. Risulta che la Provincia di Lucca ha varato un piano temporaneo alternativo di smaltimento. Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.



 
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