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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01340 presentata da BALLAMAN EDOUARD (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970109

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: nell'audizione svoltasi il 12 dicembre 1996 presso la Commissione finanze della Camera, il dottor Cozzella, direttore del Secit, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che l'interrogante, sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta dalla Commissione medesima sulla vicenda "Philip Morris", ritiene false: 1) ha affermato che l'esposto-relazione del dottor Del Gizzo pervenne prima al dottor Casaccia che al Ministro delle finanze pro tempore Fantozzi. Tale dichiarazione e' falsa in quanto risulta che al ministro Fantozzi pervenne il 22 maggio 1995, mentre al dottor Casaccia l'esposto del dottor Del Gizzo pervenne il 23 maggio 1995; 2) ha affermato che l'esposto del dottor Del Gizzo era indirizzato soltanto al ministro Fantozzi. Anche tale dichiarazione e' falsa, in quanto il dottor Del Gizzo ha trasmesso al Secit, con nota distinta del 22 maggio 1995, prot. UDC/423, l'esposto che recava il prot. n. UDC/427; 3) ha affermato di non aver archiviato nulla. Anche questa dichiarazione e' falsa, perche' il dottor Cozzella ha archiviato l'esposto del dottor Del Gizzo per incompetenza del Secit, ovverosia con la motivazione massima delle archiviazioni per rito; 4) afferma che il dottor Del Gizzo ha firmato il verbale del gruppo di lavoro presieduto dal sottosegretario Vozzi, mentre invece il dottor Del Gizzo non ha mai firmato tale verbale; tale dichiarazione e' stata successivamente rettificata dal dottor Cozzella nel seguito dell'audizione, svoltasi il successivo 17 dicembre 1996; 5) ha dichiarato che nell'esposto-relazione del dottor Del Gizzo non vi e' alcunche' di fiscale. Tale dichiarazione e' in palese contrasto, e percio' non vera, con l'evidenza dei fatti di rilevanza fiscale desumibili dal precitato esposto; 6) afferma ancora che il dottor Casaccia avrebbe chiesto atti al dottor Del Gizzo. Anche questa affermazione non corrisponde al vero, in quanto soltanto in epoca passata, e cioe' prima della delibera 93/94, negli anni 1991-1992, quando il dottor Casaccia si interessava del controllo del demanio, aveva chiesto al direttore Del Gizzo di segnalare i casi piu' anomali, soltanto nel settore del demanio, fatto questo che non ha nulla a che vedere con la Philip Morris; 7) il dottor Cozzella infine ha affermato falsamente di aver lui proposto al Ministro di controllare le multinazionali da fumo, li' dove invece le proposte di controllare tali multinazionali sono pervenute dal gruppo V, di cui fa parte il dottor Casaccia, e dal gruppo I, di cui fanno parte il dottor Mari ed il dottor Porreca; inoltre lo stesso ha rilasciato nella medesima sede le seguenti dichiarazioni reticenti, incomplete e contra legem: a) ha omesso di ricordare alla commissione che esistono due delibere (la n. 5993 e la n. 4695) in virtu' delle quali lo stesso Cozzella era obbligato ad assegnare l'esposto al gruppo competente; b) ha dichiarato che il dottor Casaccia e' stato scorretto nell'aver trasmesso l'esposto del dottor Del Gizzo all'autorita' giudiziaria. Tale affermazione del dottor Cozzella e' addirittura pesantemente in violazione dell'articolo 331 del codice di procedura penale in base al quale il pubblico ufficiale e' obbligato a riferire all'autorita' giudiziaria ogni qualvolta si imbatte in ipotesi di reato; in occasione del seguito dell'audizione in argomento, che ha avuto luogo in data 17 dicembre 1996, il dottor Cozzella, oltre a rettificare (come detto sopra) le sue dichiarazioni in merito ai sottoscrittori della relazione della commissione Vozzi, ha affermato - secondo quanto risulta dal resoconto stenografico dell'audizione medesima - che non avrebbe potuto sottoporre alla valutazione del comitato di coordinamento del Secit l'esposto-relazione del dottor Del Gizzo, inviatogli dal dottor Casaccia il 5 maggio 1995; cio' costituisce, ad avviso dell'interrogante, un'ulteriore falsita', in quanto, in base alle norme che regolano il funzionamento del Secit, il direttore ha il potere discrezionale di porre all'ordine del giorno del comitato qualsiasi questione -: se abbia rilevato in tale comportamento atti tali da prevedere un aspetto sanzionatorio e, in caso positivo, quale esso sia; se, nel caso contrario, possa chiarire quali siano le funzioni di questa commissione, dal momento che funzionari ministeriali possono permettersi di prendere in giro la massima espressione di rappresentanza dell'intera collettivita'. (5-01340)

 
Cronologia
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