Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06408 presentata da TARADASH MARCO (FORZA ITALIA) in data 19970109
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con provvedimento n. 5234/VIII del 2 luglio 1996, la direzione generale del dipartimento delle dogane e imposte dirette, ha disposto il conferimento della titolarita' della dogana di Napoli II (aeroporto di Capodichino) al direttore tributario signor Antonio Infante, dirigente nazionale Uil; avverso detto provvedimento, il pari qualifica dottor Riccardo Marro ha proposto, in data 30 luglio 1996, ricorso al Tar Campania che, con ordinanza n. 876 del 4 settembre 1996, notificata in data 12 settembre 1996 all'amministrazione, ha accolto l'istanza di sospensione, disponendo che il dipartimento delle dogane operi un esame comparativo delle posizioni degli aspiranti all'incarico di cui trattasi; solamente in data 21 ottobre 1996 l'amministrazione, con telescritto protocollo 8132/VIII, ha disposto, nelle more dello svolgimento del riesame, che il signor Infante, per l'esigenza della continuita' amministrativa, svolgesse temporaneamente le funzioni di reggente la dogana; la direzione centrale del personale e degli affari generali - diretta dal dottor Giuseppe Favale, ex sindacalista Uil, con foglio protocollo 9720/VIII del 21 ottobre 1996 ha disposto l'avvio del procedimento di attribuzione della titolarita' della dogana, invitando gli interessati a trasmettere eventuali memorie ed osservazioni, nonche' titoli non in possesso dell'amministrazione; l'avvio del procedimento di comparazione, pero', non e' stato preceduto dalla nomina di una commissione, ne' tanto meno da un'intesa sui criteri di valutazione dei titoli di servizio, professionali, culturali e scolastici; l'attribuzione della funzione di reggente la dogana al signor Antonio Infante ha facultato questi ad emettere ordine di servizio n. 6 del 30 ottobre 1996 con il quale, oltre a declassare l'altro aspirante dottor Riccardo Marro da coordinatore degli uffici della dogana a semplice capo servizio della segreteria, lo ha relegato in un ufficio ubicato in un fabbricato con scarsa luce naturale e luce artificiale, non conforme alle norme di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, ignorando, volutamente, le condizioni di salute degli occhi (trapianto corneale non ancora definito); il capo dogana reggente ordinava, ai sensi dell'articolo 161 Tuld, in data 7 ottobre 1996, con protocollo n. 3554, la verifica ordinaria del locale duty free shop, senza alcun preavviso, arrecando danni al gestore per circa duecento milioni di mancato introito e, soprattutto, le proteste dei turisti, i quali affissero un manifesto, redatto in lingua inglese, con la dicitura "benvenuti nell'aeroporto piu' schifoso d'Europa"; il capo della circoscrizione doganale di Napoli ha proposto alla direzione compartimentale il trasferimento in toto del personale, notoriamente ostile al signor Infante, adducendo a motivo la loro lunga permanenza in sede con i connessi benefici di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302, ed all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 -: quali provvedimenti intenda adottare nei modi, termini e tempi opportuni, circa la giusta valutazione dei titoli, al fine di evitare che la comparazione delle posizioni degli aspiranti all'incarico della titolarita' non si traduca in una semplice farsa di carattere soggettivo e sia inquinata in assenza di una specifica normativa al riguardo; se analogo provvedimento di forzata rimozione di personale, celata dal termine "mobilita'", sia stato, o sia in corso di adozione, anche presso le altre dogane italiane, destinatarie dei succitati benefici; se sia a conoscenza dell'incresciosa situazione verificatasi per il blitz, ordinato autonomamente dal signor Infante, al punto vendita duty free, che ha reso una pessima immagine dell'Italia, in particolare della citta' di Napoli. (4-06408)