Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06409 presentata da PALMIZIO ELIO MASSIMO (FORZA ITALIA) in data 19970109
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la direzione regionale delle entrate dell'Emilia Romagna, a seguito della mancata risposta ai quesiti formulati al ministero delle finanze, ha diramato ai primi del mese di dicembre 1996 una disposizione telegrafica agli uffici Iva della regione affinche' procedessero alla notificazione gli accertamenti in scadenza relativamente alle societa' immobiliari di gestione che avevano chiesto il rimborso del credito Iva, cui gli uffici avevano risposto con lo sconosciuto istituto del diniego, e cio' anche relativamente agli anni per i quali tali societa' hanno presentato il concordato di massa e anche qualora gli immobili oggetto di richiesta di rimborso siano ritenuti strumentali "per natura" (vedasi risoluzione n. 238/E del 24 ottobre 1996 del ministero delle finanze); si tratta di un mancato rimborso di quanto spetta alle medesime (spesso somme ingenti) e contestualmente del rischio di divenire oggetto di pesanti sanzioni, non dovute, a soggetti gia' in difficolta' per la grave situazione economica, facendo si' che mediante tali penalizzazioni ci sia una certa qual disincentivazione del mercato delle locazioni che, a parole, si dichiara di voler sostenere. Tale comportamento rappresenta una evidente violazione degli articoli 4 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e procura un doppio ingiusto danno alle predette societa', che gia' soggiacciono sotto un regime fiscale oramai intollerabile -: se, in considerazione a) delle argomentazioni univoche presenti nell'attuale giurisprudenza, (si veda la decisione del 10 febbraio 1995 della Commissione tributaria di grado di Torino; b) degli orientamenti rigidi della dottrina; c) dei richiami dell'Unione europea, relativamente al mancato rispetto della sesta direttiva in materia di Iva (n. 77/388/CEE), che riconosce la deducibilita' dell'Iva per tali soggetti, in contrasto con l'atteggiamento italiano, che e' in violazione dell'articolo 17, paragrafo 2, di detta direttiva; d) delle nuove norme che il legislatore ha ritenuto di emanare quando ha voluto porre limitazioni alla detraibilita' dell'Iva nell'acquisto di unita' immobiliari ad uso abitativo da parte delle societa' immobiliari (come prescritto nel decreto-legge n. 323 del 1996), che sarebbero state inutili se gia' in precedenza fosse stata vigente l'indetraibilita' pretesa dal ministero; il Ministro interrogato non ritenga opportuno, in presenza di un preciso impegno normativo verso i contribuenti, non disattenderlo, procedendo ugualmente per accertamenti, e se non ritenga infine necessario un definitivo riconoscimento di questi diritti in conformita' alla volonta' del legislatore italiano ed europeo. (4-06409)