Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06462 presentata da DELMASTRO DELLE VEDOVE SANDRO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970109
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge n. 553 del 1994 ha fissato il blocco delle pensioni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; al decreto-legge n. 553 del 1994 e' stato fatto seguire, senza soluzione di continuita', il decreto-legge n. 654 del 1994 che, prevedendo il blocco con riferimento esplicito alla stessa epoca (28 settembre 1994), ne prolunga gli effetti; il decreto-legge n. 654 del 1994 e' stato abrogato dall'articolo 13, comma 9, della legge n. 724 del 1994, che ha fatto salva la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati con riferimento agli effetti dei rapporti giuridici instauratisi in forza di ambedue i decreti; interpretando il decreto-legge n. 654 del 1994 - innovativo per alcune deroghe non previste dal decreto-legge n. 553 del 1994 - e' possibile sostenere che, in una situazione di confusione derivante dal blocco delle pensioni e dalle deroghe che, giorno per giorno, venivano discusse ed inserite nei due decreti e, di conseguenza, nella legge di conversione dei medesimi (legge n. 724 del 1994), le medesime deroghe avessero effetto sin dal 28 settembre 1994, anche perche' i lavoratori che, per vari motivi, si trovavano senza stipendio dal 1^ ottobre 1994, dovevano ottenere la pensione dalla stessa data, come piu' volte il Ministro del lavoro aveva pubblicamente assicurato; il problema si pone per tutti i lavoratori che abbiano avuto accesso alla pensione di anzianita' in virtu' delle deroghe previste dal decreto-legge n. 654 del 1994 o dalla legge n. 724 del 1994, i quali dovrebbero senza dubbio sostenere il ricorso amministrativo o giudiziario inteso ad ottenere il recupero dei mesi di pensione non liquidati dall'Inps sostenendo le tesi: della operativita' della deroga prevista dal decreto-legge n. 654 del 1994 sin dal 28 settembre 1994; della illegittimita' del 9^ comma dell'articolo 13; dell'abrogazione del decreto da parte della legge n. 724 del 1994, con il contestuale mantenimento degli effetti di entrambi i decreti e con la contestuale individuazione di una nuova disciplina dal 1^ gennaio 1995 prevedente una duplice regolamentazione del regime delle deroghe; della illegittimita' dell'articolo 13 nei casi in cui la deroga che ha reso possibile l'accesso alla pensione sia l'unica introdotta dalla legge n. 724 del 1994; l'Istituto nazionale della previdenza sociale, interpretando discutibilmente ed incondivisibilmente le deroghe introdotte dal decreto-legge n. 654 del 1994 e dalla legge n. 724 del 1994 ha, di fatto, disconosciuto le decorrenze 1^ ottobre e 1^ novembre 1994, atteso che l'efficacia del provvedimento, secondo l'Istituto, non puo' avere decorrenza anteriore al 1^ dicembre 1994 o al 1^ gennaio 1995; tale situazione lascia prevedere un forte contenzioso, con prevedibili cospicui costi a carico dell'erario, sicche' si appalesa come opportuna, necessaria ed urgente, la sanatoria della situazione sovra descritta con una norma precisa ed inequivoca -: se non ritenga di dover approntare, mediante lo strumento del decreto-legge, una norma che in ogni caso elimini ogni incertezza interpretativa e che prevenga un inutile e certamente costoso contenzioso amministrativo e giudiziale. (4-06462)