Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06469 presentata da STRADELLA FRANCESCO PIETRO (FORZA ITALIA) in data 19970113
Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per conoscere - premesso che: la liberta' di pensiero e di associazione sono garantite dalla carta costituzionale; la regione Marche ha statuito, quale requisito per aspirare a nomine regionali, la non appartenenza a logge massoniche -: se non ritenga innanzitutto che il commissario di Governo, vistando la legge regionale, si sia assunto la responsabilita' di un atto palesemente anticostituzionale; se non ritenga infine doveroso che il Governo si faccia promotore di un'azione riparatrice da parte della regione Marche. (4-06469)
In relazione all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, riguardante l'articolo 5, comma 2, lettera e) della legge regionale Marche n. 34/96, si fa preliminarmente presente che, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, l'articolo 1 della legge 25 maggio 1982, n. 17 ha individuato le associazioni segrete, come tali vietate dalla Costituzione, in quelle che "anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete, congiuntamente, finalita' e attivita' sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte anche reciprocamente, i soci, svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale". Con la legge regionale di cui trattasi, assentita dal Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, il legislatore regionale si e' ispirato ad una ragionevole linea di cautela, al fine di maggiore garanzia di imparzialita', necessaria allo svolgimento di incarichi in organi statutari od organismi regionali. La richiesta dell'autodichiarazione di non appartenenza alle logge massoniche, prevista dalla legge in questione, non si ritiene, pertanto, che violi la liberta' di associazione, apparendo ragionevole che gli organi regionali dispongano di un quadro esauriente di notizie al fine di procedere alle scelte di propria competenza. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali: Franco Bassanini.