Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06511 presentata da PASETTO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970114
Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: a quanto e' dato sapere, per notizie riportate anche dagli organi di informazione, il Ministro dell'ambiente si appresterebbe, nei decreti attuativi delle disposizioni contenute nella legge in materia di inquinamento acustico, ad approntare norme estremamente restrittive per quel che concerne gli aeroporti italiani; in particolare, sarebbe stata ventilata la chiusura operativa durante le ore notturne e la previsione di una soglia limite di rumore massimo; se portate a concretizzazione, tali impostazioni porterebbero gli aeroporti italiani ad uscire completamente dal mercato europeo, con grave danno per tutta la nostra comunita' nazionale; inoltre, sempre a quanto e' dato sapere, non si prenderebbe nemmeno in considerazione la situazione che si e' creata, rispetto agli insediamenti aeroportuali, di un dilagato abusivismo edilizio vicino agli aeroporti stessi, situazione che di fatto porta poi a ritenere opportune norme come quelle che si appresterebbe a varare il Ministro per l'ambiente -: se non intendano, nella fase di emanazione dei decreti attuativi sopra citati, tenere conto dell'importanza sempre maggiore che avra' il trasporto aereo di persone e cose, ed in forza di cio', ovviamente salvaguardando anche la qualita' della vita dei cittadini, approntare decreti che non vadano a costringere, di fatto, gli aeroporti italiani ad uscire dal mercato europeo. (4-06511)
Il Ministero dell'Ambiente ha predisposto le norme attuative previste dalla legge 447/95 all'articolo 3 comma 1 lett. m ed articolo 11. Il primo provvedimento recante "metodologia di misura del rumore aeroportuale" e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15.11.97 (DM 31.10.97) ed il secondo, "regolamento per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili", sul n. 20 del 26.1.98 (decreto del Presidente della Repubblica 11.12.1997). In ordine al punto dell'interrogazione nel quale si parla della paventata chiusura operativa durante le ore notturne e della previsione di una soglia limite per il rumore massimo, si rappresenta che dal divieto di tutti i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23,00 alle ore 6.00 (ore locali), sono escluse le circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa ed i voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal cap. 3 parte seconda, volume primo dell'allegato 16 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale. Tale limitazione ha efficacia dal sesto mese dell'entrata in vigore del regolamento. In deroga a quanto precede, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, d'intesa con le Regioni interessate e, sentito il Ministero dell'Ambiente puo' autorizzare in altri aeroporti voli notturni a condizione che siano effettuati con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal cap. 3 della citata convenzione internazionale fino al raggiungimento del valore di 60 dB (A) dell'indicatore LVAN, misurati in corrispondenza di edifici abitativi posti nella zona A. Dette condizioni assicurano contemporaneamente che nella fascia oraria notturna vengano effettuati voli da parte di aerei meno rumorosi e con il rispetto delle procedure standard antirumore, ed al tempo stesso sia tutelata la qualita' della vita delle popolazioni. Con il decreto interministeriale citato in premessa vengono disciplinati sia i criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attivita' aeroportuali, che le procedure per l'adozione di misure di riduzione del rumore aeroportuale, quindi i criteri di individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attivita' aeroportuali e l'attivita' urbanistica in dette zone di rispetto. Si rende noto inoltre che dette zone di rispetto sono cosi' caratterizzate: zona A: l'indice LVA non puo' superare il valore di 65 bB (A); zona B: l'indice LVA non puo' superare il valore di 65 DB(A) zona C: l'indice LAV puo' superare il valore di 75DB(A). Tale caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale e' stata effettuata al fine di regolamentare gli insediamenti negli intorni aeroportuali stessi. Infatti, fatte salve le attivita' e gli insediamenti esistenti al momento dell'entrata in vigore del citato decreto e le prescrizioni della legge 58 del 4.2.63, nelle zone C sono consentite esclusivamente le attivita' funzionalmente connesse con l'uso ed i servizi delle infrastrutture aeroportuali. Nella zona B sono consentite attivita' agricole ed allevamento di bestiame, attivita' industriali ed assimilate, attivita' commerciali, attivita' di ufficio, terziario ed assimilato previa adozione di adeguate misure di isolamento acustico. Nella zona A non sono previste limitazioni. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici tenendo conto delle precedenti prescrizioni. Da quanto precede emerge che detta norma evitera' per il futuro l'abusivismo edilizio vicino agli aeroporti, che la qualita' della vita dei cittadini e' salvaguardata e che l'attivita' aeroportuale non viene penalizzata. Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.