Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06509 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970114
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: sono trascorsi sette anni dalla istituzione della professione di psicologo con la legge n. 56 del 1989, ma ancora non sono stati apportati i conseguenti aggiornamenti all'ordinamento giuridico riguardanti il complessivo sistema sanitario, per il pieno riconoscimento del ruolo, delle funzioni e delle specificita' ed esclusivita' delle competenze dello psicologo; le "cose" da fare sono numerose, ma prioritariamente, c'e' da innovare cultura e mentalita' superate; il Ministro della sanita', al riguardo, ha responsabilita' dirette e il diritto-dovere di impegnarsi al fine di rimuovere ostacoli e resistenze al cambiamento, sempre presenti -: se intenda intraprendere opportune iniziative mirate all'adozione dei necessari provvedimenti legislativi e, in tale prospettiva, nell'interesse generale e dei singoli cittadini ed a tutela della professione, se non ritenga che, nell'immediato, vengano affrontati e risolti normativamente i seguenti problemi: a) la natura sanitaria della professione di psicologo, apportando le correlate modifiche all'ormai superato testo unico delle leggi del 1934 (articoli 99 e 100); b) il riconoscimento delle attivita' svolte nell'ambito del servizio nazionale, nei servizi di psicologia e psicologia clinica, e senza alcuna distinzione per quanto attiene all'attivita' psicoterapeutica, ai fini dell'ammissione agli esami di idoneita' alle funzioni di direzione, modificando, come proposto dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, la tabella A del decreto del Ministro della sanita' del 16 maggio 1996 e del decreto del dirigente generale del 4 ottobre 1996; c) il riconoscimento dell'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 56 del 1989, valevole ai fini dell'ammissione ai concorsi del servizio sanitario nazionale, in sostituzione del titolo di specializzazione di cui all'articolo 3 della stessa legge, inserendo tale disposizione nell'emendato decreto sulle norme concorsuali; d) la presenza scientifica e professionale della psicologia in seno al Consiglio superiore di sanita', nominando adeguate rappresentanze della professione, avvalendosi delle indicazioni del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi; e) l'intervento esclusivo dello psicologo in ogni settore laddove debbono essere effettuate, nell'ambito dei compiti individuati dalla legge n. 56 del 1989, attivita' di prevenzione, diagnosi, riabilitazione e trattamento psicologico e debbano essere effettuati accertamenti e certificazioni su stati di salute riguardanti la condizione e le funzioni psicologiche; f) uno specifico nomenclatore delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, con relativo congruo tariffario, prestazioni che sono proprie delle discipline della psicologia e di quelle specialistiche. (4-06509)