Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06571 presentata da APOLLONI DANIELE (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970115
Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: il ben noto decreto legislativo n. 626 del 1994 contiene diverse difficolta' applicative per le imprese artigiane; negli ultimi tre mesi sono tuttavia sorti alcuni sviluppi sul piano normativo e interpretativo: una circolare emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale chiarisce in qualche modo alcuni dei punti controversi del decreto, escludendo per esempio dal campo di applicazione le imprese familiari; inoltre, sembra siano in fase di emanazione alcuni dei decreti integrativi di cui da tempo veniva segnalata l'urgenza, tra cui quello che indica le procedure standard per la compilazione del documento finale di valutazione dei rischi nelle piccole imprese; sebbene questi atti interpretativi e normativi rappresentino di sicuro un piccolo passo avanti per ottenere una norma piu' chiara e attuabile, l'applicazione del decreto in questione e' in primo luogo condizionata dalla comprensibilita' e praticabilita' nelle piccole imprese degli obblighi in esso contenuti; a conferma di quanto appena affermato basti pensare che il decreto sulla standardizzazione del documento finale di valutazione dei rischi non e' ancora stato emanato e che i settori legati all'edilizia devono ancora capire come destreggiarsi tra il decreto legislativo n. 626 e il recente decreto legislativo n. 494 del 1996, che disciplina la sicurezza nei cantieri -: se non ritengano effettivamente poco chiari gli obblighi contenuti nel decreto legislativo n. 626 del 1994 che di fatto vanno a danneggiare le piccole imprese di per se' gia' oberate dalla grave pressione fiscale presente al nord; se non ritengano grave il fatto che non sia tuttora stato emanato il decreto sulla "standardizzazione del documento finale di valutazione dei rischi" e che dunque sia l'intero argomento ad assumere un'importanza primaria, se e' vera e genuina l'intenzione di questo Governo di salvare la piccola e media impresa; non ritengano altrettanto necessario chiarire quanto prima ai settori legati all'edilizia come destreggiarsi tra il decreto legislativo n. 626 del 1994 e il decreto legislativo n. 494 del 1996, in materia di sicurezza nei cantieri; se si dovra' attendere ancora molto tempo prima di poter usufruire dei decreti integrativi poc'anzi citati, tra cui quello che indica le procedure standard per la compilazione del documento finale di valutazione dei rischi nelle piccole imprese. (4-06571)
Con l'interrogazione presentata viene posta all'attenzione la fondamentale materia della sicurezza nei luoghi di lavoro evidenziando le difficolta' ingenerate, sul versante applicativo, dal decreto legislativo n. 626/94. Il suddetto provvedimento, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 242/96, rappresenta sicuramente un momento fondamentale nell'innovazione del sistema istituzionale di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Dalle precedenti disposizioni, imperniate essenzialmente sulla reazione sanzionatoria alla violazione di obblighi di legge, si e' passati ad una "ratio" di tutela sempre piu' preventiva e partecipativa attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti del processo produttivo, compresi i lavoratori che, da destinatari passivi delle disposizioni attinenti alla tutela, vengono ora chiamati a svolgere un ruolo attivo. Per quanto concerne, in particolare, la richiesta formulata dalla S.V. di conoscere lo stato di' attuazione del decreto legislativo in argomento si fa presente, in primo luogo, che il decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ex articolo 4, comma 9 del decreto legislativo n 626/94 come modificato dal decreto legislativo n. 242/96, e' stato emanato in data 5.12.96 e pubblicato sulla G.U. del 16.12.96. Inoltre, sono stati emanati i decreti ministeriali relativi alle "modifiche al registro infortuni sul lavoro con riferimento alla inabilita' temporanea", alla individuazione dei "requisiti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti della sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione", nonche' il decreto che ha definito i "casi di' riduzione della frequenza della vista degli ambienti di lavoro da parte del medico competente". Il Ministero del Lavoro ha collaborato, poi, proficuamente con le altre Amministrazioni concertanti per la predisposizione di altri decreti attuativi di imminente emanazione, tra cui quelli relativi ad attivita' particolari (Forze dell'ordine, Protezione civile, Vigili del fuoco etc.), nonche' il decreto che permettera' l'individuazione del datore di lavoro negli enti locali. Gli ulteriori provvedimenti in corso di elaborazione riguardano: l'individuazione dei criteri per la prevenzione degli incendi; l'individuazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso e i contenuti della formazione degli addetti al pronto soccorso; il reingresso degli uffici ispettivi del Ministero del Lavoro nell'attivita' di vigilanza, congiuntamente alle AS.SS.LL; la guida all'uso dei videoterminali; la costituzione del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e cartelle sanitarie di rischio. Inoltre, rispondendo ai numerosi quesiti pervenuti dalle categorie il Ministero del Lavoro ha emanato circolari interpretative che hanno permesso di stabilire principi assai rilevanti soprattutto in merito al campo di applicazione del decreto legislativo in argomento. Totalmente innovativa, poi, rispetto alla logica ispiratrice della precedente normativa, ed in piena sintonia con la nuova filosofia di prevenzione, e' la norma premiale introdotta con decreto ministeriale, in via sperimentale per il triennio 1997/1999, contenente una riduzione del 5 per cento del tasso di premio INAIL per le piccole imprese, che risultino aver attuato le disposizioni in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. Con tale norma si cerca, come gia' attuato normativamente in altri paesi, di spostare risorse economiche dalla copertura del risarcimento del danno subito dal lavoratore, all'attuazione tempestiva e completa delle idonee misure di prevenzione e protezione atte ad impedire gli eventi dannosi. L'Istituto ha realizzato numerose iniziative per quanto attiene all'attivita' di informazione, assistenza e consulenza. In particolare, e' stato da tempo attivato un servizio telefonico di informazione all'utenza; sono stati predisposti opuscoli divulgativi; sono stati effettuati interventi formativi per funzionari e tecnici di associazioni artigiane e di pubbliche amministrazioni; e' stata attivata la Conferenza permanente di servizio con l'ISPESL; e' stata realizzata una banca dati che costituisce uno strumento unico per la definizione di efficaci politiche di prevenzione nel Paese. Questa, infatti, contiene informazioni fondamentali per individuare le possibili fonti di pericolo, valutare i rischi presenti nei diversi ambienti e pianificare i necessari interventi di prevenzione e protezione. Infine, per quanto concerne le problematiche relative al decreto legislativo n. 494/96, e' opportuno sottolineare, in primo luogo, che, mentre il decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro destinata a tutti i datori di' lavoro, pubblici e privati, con il decreto legislativo n. 494/96 e' stata data attuazione alla direttiva 92/57/CEE concernente le "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". Il provvedimento reca, quindi, una normativa specifica rivolta, nel caso di specie, al committente che e' soggetto giuridico diverso dal datore di lavoro. Pertanto, le due normative sopra richiamate hanno riguardo a soggetti destinatari diversi. Nelle ipotesi marginali in cui il committente rivesta anche la figura di datore di lavoro, egli e' tenuto ad ulteriori obblighi in ragione della diversa fonte normativa che disciplina tale fattispecie. La normativa contenuta nel decreto legislativo n. 494/96 si configura, quindi, come "speciale" rispetto alla normativa di portata "generale" contenuta nel decreto legislativo n. 626/94. Tanto premesso si fa presente che, considerata la recente entrata in vigore del decreto legislativo n. 494, il Ministero ha emanato, in data 18 marzo u.s., una circolare contenente le direttive utili al fine di una sua uniforme applicazione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.