Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01360 presentata da GERARDINI FRANCO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970115
Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio ed artigianato. - Per sapere - premesso che: sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1997, n. 1, e' stato pubblicato il decreto del ministero dell'ambiente 8 ottobre 1996, relativo alle "Modalita' di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attivita' di trasporto rifiuti"; tale provvedimento consegue ad un lungo lavoro istruttorio e ad una serie di trattative tra le sole imprese assicurazioni e il solo ministero dell'ambiente; lo scopo del provvedimento era quello di assicurare, nel contempo, e adeguate garanzie finanziarie alla pubblica amministrazione, in caso di incidente, e una piu' equa ed equilibrata sistemazione del mercato assicurativo in materia, nonche' una parificazione o quasi dei rischi fra i vari operatori interessati; dopo lunghi ritardi per l'adozione di tale provvedimento lo stesso viene pubblicato stranamente poco prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo sui rifiuti, che prevede agli articoli 28, comma 6, e 18, comma 2, lettera g), una completa ristrutturazione dell'intera materia, concertata fra i vari ministeri; il nuovo decreto appare fortemente squilibrato a favore delle compagnie assicurative, soprattutto in quanto tra le due parti contraenti sono le uniche che possono recedere (peraltro senza motivi particolari) dal contratto; sarebbero esclusi dal novero dei soggetti che possono prestare le fideiussioni gli "Istituti finanziari abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 12 settembre 1983", almeno secondo quanto ventilato dagli uffici del ministero dell'ambiente; non risultano ancora riparametrati i massimali, che non appaiono ancora proporzionali alle tipologie di rifiuti ed alla loro pericolosita'; non risulta chiarito nel provvedimento che si possa procedere al cambio del beneficiario, onde evitare agli operatori di dover pagare le doppie fideiussioni (quelle a favore del ministero e quelle per la regione); non sono state regolamentate le fideiussioni anche a carico degli operatori esteri che agiscono sul territorio nazionale che pertanto sono in condizioni di vantaggio rispetto agli operatori nazionali con rischio oltretutto per la collettivita'; non e' stato previsto che la fideiussione decorra dalla data di presentazione della medesima (come gia' previsto dal precedente decreto ministeriale 10 maggio 1994), in quanto il provvedimento di cui trattasi fissa tale decorrenza dal provvedimento di accettazione della garanzia finanziaria; non e' prevista la possibilita' di rivedere i contratti gia' sottoscritti sulla base del precedente decreto al fine di un loro adeguamento, su eventuale richiesta, al nuovo decreto, entro un periodo di tempo determinato (ad esempio, un anno); viene richiesto, non essendo il provvedimento su questo per nulla chiaro, di fatto, agli operatori, un pagamento anticipato, in un'unica soluzione di sette anni che pone a rischio la sopravvivenza di molti degli operatori stessi e non viene in alcun modo prevista alcuna possibilita' di eventuali, diverse modalita' di pagamento, quali ad esempio la corresponsione annuale del premio in modo anticipato; sussistono discrasie di interpretazione fra gli uffici del ministero dell'ambiente e il Comitato nazionale albo smaltitori in ordine alle quantita' giornaliere di rifiuti trasportabili. Infatti l'albo fa riferimento alle quantita' annue medie (quantita' totale diviso trecento giorni lavorativi) e non considera quindi in maniera vincolante il quantitativo giornaliero trasportabile, mentre gli uffici del Ministero dell'ambiente prescindono dal rispetto del quantitativo annuo trasportabile e fanno riferimento unicamente a quello giornaliero, con quale danno per l'attivita' degli operatori e' facile immaginare -: quali provvedimenti intendano assumere per porre rimedio alle gravi discrasie sopra citate, sia mediante interpretazioni alla normativa in essere sia mediante una nuova e radicale modifica della normativa vigente, del tutto inadeguata alle esigenze di tutela ambientale nell'ambito di un'ottica di sviluppo sostenibile. (5-01360)