Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06601 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970115
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: con sentenza n. 42 del 25 marzo 1980, la Corte Costituzionale dichiarava illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi; attualmente l'Irep incorpora anche l'Ilor, quindi la categoria dei lavoratori autonomi, oltre al grave danno, subisce anche la beffa -: se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta; se sia a conoscenza della nota sentenza n. 42 del 25 marzo 1980 della Corte Costituzionale. (4-06601)
Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha osservato che l'introduzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IREP), prevista dall'articolo 3, comma 143 e seguenti della legge 23 dicembre, 1988, n. 662, provocgerebbe gravi danni alla categoria dei lavoratori autonomi. In particolare, la S.V. Onorevole ha fatto presente che l'attuale struttura dell'IREP incorrerebbe in dubbi di legittimita' costituzionale analogamente a quanto e' avvenuto con l'originaria formulazione dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dichiarato incostituzionale (sentenza n. 42 del 25 marzo 1980) nella parte in cui non escludeva i redditi di lavoro autonomo dall'imposta locale sui redditi, in quanto non assimilabili ai redditi di impresa. Al riguardo occorre precisare che la citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede all'articolo 3, comma 143, la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, nonche' di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui redditi di lavoro autonomo. La realizzazione di detti princi'pi e' assicurata, tra l'altro dall'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dalla contemporanea abolizione di alcuni tributi, tra cui l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni, eccetera. Vengono pertanto previste le soppressioni tanto di imposte gravanti sui redditi di impresa, quanto di imposte gravanti sui redditi di lavoro autonomi. Si tratta comunque di norme approvate dal Parlamento, non gia' di scelte lasciate alla discrezionalita' del Governo. A cio' si aggiunga che il legislatore delegante, nell'individuare i princi'pi e i criteri cui dovra' ispirarsi l'IREP, ha disposto (comma 144, lettera f), del citato srticolo 3), che si possano prevedere, anche in via transitoria, per ragioni di politica economica e redistributiva, tenuto conto anche del carico dei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni di aliquota e di basi imponibili, per settori di attivita' o categoria di soggetti passivi, anche su base territoriale. Pertanto, i timori espressi dalla S.V. Onorevole non trovano riscontro nei princi'pi a cui il legislatore ha teso uniformare la nuova imposta. Il Ministro delle finanze: Visco.