Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06609 presentata da STORACE FRANCESCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970115
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e della difesa. - Per sapere - premesso che: al fine di conferire maggiore speditezza all'attivita' procedimentale della pubblica amministrazione e nel contempo rendere piu' penetrante ed incisiva l'attivita' di controllo della Corte dei conti, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha eliminato, tranne che per i casi tassativamente elencati, il controllo preventivo da parte della Corte stessa, trasformandolo in successivo, senza peraltro modificare alcunche' in ordine al controllo preventivo, di natura essenzialmente amministrativo-contabile, della Ragioneria centrale; quest'ultima, pur in assenza di una nuova specifica normativa che ne legittimi l'operato, ha ritenuto invece di dover naturalmente subentrare in toto nell'esercizio del potere di controllo preventivo di legittimita', gia' esercitato dalla Corte dei conti; cio' costituisce un inutile e dannoso appesantimento del procedimento amministrativo, in quanto tale sedicente controllo va ad affiancarsi al controllo successivo della Corte dei conti, istituito con la legge suddetta, nonche' a quello attuato dal servizio di controllo interno, introdotto dal decreto legislativo n. 29 del 1993; in tale ottica, la ragioneria centrale presso il Ministero della difesa, con perseveranza indubbiamente degna di miglior causa e con argomentazioni attinenti esclusivamente alla pura legittimita', non ammette al visto alcuni provvedimenti relativi ai concorsi per l'ammissione ai corsi-concorsi di formazione per dirigenti amministrativi, debordando quindi dai poteri che le sono assegnati dalla normativa vigente; i temi del contendere ben potranno formare oggetto dell'attivita' di controllo della Corte dei conti in sede di controllo successivo, per cui l'iperattivismo della ragioneria centrale in questa fase si rileva, oltre che illegittimo, del tutto inutile e vessatorio nei confronti degli organismi di amministrazione attiva; sono al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risultano abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generali sopra evidenziati -: se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta; quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per ricondurre l'attivita' di controllo della ragioneria centrale nei limiti alla stessa assegnati dalla normativa vigente. (4-06609)
Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attivita' di controllo svolta dalla Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si fa presente che le vigenti disposizioni in materia di contabilita' prevedono un doppio controllo: uno interno svolto dal Ministero del tesoro-Ragioneria Generale dello Stato tramite le Ragionerie Centrali - e l'altro esterno, attribuito alla Corte dei conti. Il controllo delle Ragionerie Centrali e' un controllo di legittimita' finanziario ai sensi del regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr. in particolare articolo 27) del regio decreto-legge 26 giugno 1924 n. 1036 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n 367, che riguarda in via primaria gli atti del procedimento causativo della spesa. Va, altresi', precisato che le attribuzioni e gli adempimenti amministrativo-contabili, previsti per le Ragionerie Centrali dalle vigenti disposizioni in materia di contabilita' pubblica, non sono state modificate ne' dal decreto legislativo n. 29 del 1993, che non ha introdotto innovazioni in merito all'attivita' di controllo esercitata dalle Ragionerie Centrali, ne' dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ha operato una riduzione dell'area di controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti. Pertanto, in relazione a tali disposizioni che hanno limitato il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ne consegue che l'attivita' di controllo delle Ragionerie Centrali, che conferisce esecutivita' agli atti che determinano direttamente, o in via mediata per gli atti presupposti, oneri a carico del bilancio dello Stato, resta, nella materia in questione, l'unica attivita' di controllo preventivo. Con riferimento al servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 470 del 1993, si precisa che a tale organismo e' affidato l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle direttive del Ministro, nonche' la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Le Ragionerie centrali e gli Uffici centrali della Ragioneria, invece, esercitano il controllo di legittimita' e finanziario sugli atti, sui contratti e sui provvedimenti dell'amministrazione mediante il visto del direttore di ragioneria, ai sensi della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato (articoli 27 e 50 della legge di contabilita' generale dello Stato e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994), nonche' il controllo di merito, sotto il profilo della convenienza ed economicita' finanziaria della gestione (regio decreto-legge n. 1036 del 1924 e decreto ministeriale del Tesoro 12 agosto 1924). Pertanto, si ritiene che il controllo svolto dalla Ragioneria ed effettuato mediante l'esame di atti che determinano spese a carico del bilancio dello Stato rappresenti attualmente l'unica forma di garanzia dell'interesse pubblico. Con specifico riferimento al provvedimento citato nell'interrogazione, si precisa che esso presentava irregolarita' formali e sostanziali in relazione alle vigenti norme concorsuali. In tale contesto si imponeva la modifica ovvero la comp1eta riformulazione dell'atto assoggettato a rilievo. Il caso assumeva particolare rilevanza per i provvedimenti riguardanti i rapporti individuali di lavoro del personale; la loro generalizzata connotazione di atti immediatamente eseguibili e l'assenza del controllo della Corte dei conti rendevano necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni, il riscontro e l'obbligo del rilievo della Ragioneria in sede di controllo. Infine, per quanto concerne l'iter del procedimento, si richiamano le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 8-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, fissano i termini ristrettissimi per il controllo di Ragioneria. Il Ministro del tesoro: Ciampi.