Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06574 presentata da CHINCARINI UMBERTO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970115
Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della sanita', e per le risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: nel 1992 il nostro Paese ha approvato il regolamento attuativo previsto dalla convenzione di Washington del 1973 e dal regolamento comunitario n. 3626, sottoscritto nel 1982, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione e sulla tutela delle specie minacciate; tale regolamento introduceva sanzioni prima di allora non previste per coloro che detenevano o commerciavano animali in via d'estinzione; un apposito organismo avrebbe dovuto individuare le strutture, riconosciute con documentazione ufficiale, idonee a funzionare come centri di raccolta degli animali sequestrati ed a questo proposito venivano per tempo stanziati i fondi necessari; tale elenco non tu mai compilato ed a tutt'oggi in Italia non esiste una lista di centri di accoglienza e di raccolta ufficiali; il recente decreto del Ministro dell'ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996, fa riferimento ancora una volta ai centri di raccolta mai individuati e di cui pare sia ora la prefettura a doverne accertare l'idoneita'; nel solo parco "Natura Viva" di Pastrengo (Varese), il corpo forestale dello Stato ha affidato dal 1992 al 31 dicembre 1996 ben sessanta esemplari di varia specie, derivati da sequestri operati per violazione delle normative in vigore -: quale sia la reale situazione nel resto del nostro Paese in riferimento ai sequestri operati ed agli affidamenti fatti a strutture comunque non in regola; chi abbia sin qui ricevuto finanziamenti o rimborsi per le cure e le assistenze sanitarie offerte ad animali affidati in molti casi sprovvisti di documentazione sanitaria; se non ritengano che il decreto citato, laddove dice che i centri di raccolta idonei possono si' detenere gli esemplari ma ne' cederli ne' acquisirne di nuovi, di fatto non comprometta l'attivita' di tutela e salvaguardia delle specie minacciate, che fin qui ha visto il parco "Natura Viva" inserito in progetti europei, che quindi, al contrario ritengono fondamentale la distribuzione degli stessi animali in strutture diverse; come ritengano di fornire istruzioni alle prefetture per risolvere le problematiche illustrate, tenendo conto delle vive proteste di tutte le organizzazioni ambientaliste presenti nel nostro territorio per l'emanazione del recente decreto. (4-06574)
In merito all'interrogazione si precisa quanto segue. La disciplina della Convenzione di Washington, del 3 marzo 1973, e del regolamento 82/3626/CEE e' stata trasposta nel nostro ordinamento mediante la legge 7 febbraio 1992, n. 150. Questa legge ha disposto specifiche sanzioni per coloro che detenevano esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendice I, e allegato C, parte 1^, del regolamento 82/3626/CEE. Con la medesima legge e' stata istituita la Commissione Scientifica, la quale e' tenuta a rilasciare i pareri per l'iscrizione in un apposito Registro delle Istituzioni Scientifiche, idonee a detenere, per motivi esclusivamente scientifici, esemplari di specie vive o parti di animali morti inclusi negli allegati precedentemente citati. Nell'adempimento di tale compito la Commissione ha gia' vagliato numerose domande e approvato una prima lista, che ricomprende ben 66 istituzioni museali e scientifiche. Essa inoltre deve provvedere alla declaratoria di idoneita' per la detenzione degli animali pericolosi, per tutti i giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, che non rientrano tra le istituzioni scientifiche. Tale dichiarazione di idoneita' consente alle strutture ammesse di poter operare come centri di recupero o di prima accoglienza funzionali alla detenzione di animali confiscati e/o sequestrati. Per l'assolvimento di tale compito la Commissione sta ancora procedendo all'esame, mediante sopralluoghi e specifiche istruttorie delle numerose domande pervenute. Solo al termine di tali procedimenti il Ministero dell'ambiente sara' in grado di rendere nota una prima lista di strutture idonee alla detenzione di tali animali. Appare, invece, non corretta la premessa, laddove si afferma che il decreto 19 aprile 1996, di attuazione dell'articolo 6 della legge n. 150/92, faccia riferimento a centri di raccolta o di recupero. Esso invero si limita a definire i criteri in base ai quali individuare come potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica i mammiferi e i rettili selvatici o provenienti da riproduzioni in cattivita' elencati in appositi Allegati al decreto medesimo. Riguardo al Parco Natura Viva, denominato Garda Zoological Park, sito nel territorio del Comune di Bussolengo (VR), che non rientra tra le istituzioni scientifiche, e' in corso un'istruttoria e e' previsto un sopralluogo per il 31 luglio p.v. Relativamente ai sequestri e agli affidamenti finora operati, il Ministero dell'ambiente ha avanzato una specifica richiesta al Corpo Forestale dello Stato, il quale ha garantito la predisposizione di un apposito rapporto. Il Ministero dell'ambiente non ha potuto, in quanto non previsto dalle disposizioni vigenti, accordare finanziamenti o rimborsi per le cure e le assistenze sanitarie per gli animali affidati. In merito all'ultimo quesito, si rileva un'effettiva difficolta' a fornire istruzioni alle Prefetture, le quali sollecitano quasi quotidianamente un'assistenza tecnica. Esiste infatti una carenza di personale specializzato, alla cui mancanza non risulta possibile ovviare per mancanza di stanziamenti specifici. Il Ministro dell'ambiente: Ronchi.