Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06621 presentata da ZAGATTI ALFREDO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970115
Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: con ricorso depositato il 14 settembre 1995 la cooperativa artigiana confezioni Masieri srl e altre piccole cooperative (Finetti, Vilma e Tima), riunite nel consorzio Cama con sede a Massafiscaglia (Ferrara) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal pretore di Ferrara in funzione di giudice del lavoro ad istanza dell'Inps di Ferrara, a mezzo del quale era stato ingiunto l'immediato pagamento di somme ammontanti a diversi miliardi (oltre tre per la sola cooperativa Masieri) per presunte omissioni contributive relative al periodo gennaio 1980 - agosto 1993, chiedendone la revoca; con sentenza del pretore di Ferrara - sezione lavoro - dell'11 novembre 1996 vengono riconosciute pienamente le ragioni delle cooperative, decisa la revoca del decreto ingiuntivo proposto dall'Inps e dichiarato insussistente il credito dello stesso Inps; nonostante cio', la stessa sentenza dispone la partecipazione delle cooperative alle spese di giudizio, che ammontano a diverse centinaia di milioni; pur avendo avuto la piena soddisfazione morale giuridica di un giudizio assolutamente favorevole, queste piccole realta' aziendali, costituite ognuna da un numero esiguo di donne e dotate di una potenzialita' produttiva e di reddito resa gia' precaria dalla crisi del settore delle confezioni, soprattutto nel comparto del lavoro per conto terzi, si trovano ad essere gravate di una spesa destinata o metterne in forse la sopravvivenza aziendale o a falcidiare in modo insopportabile i redditi dei soci che ad esse partecipano -: quali provvedimenti intenda adottare per limitare i danni per i convenuti in giudizio che, pur avendo riconosciute le loro ragioni, siano chiamati a sopportare spese giudiziali incompatibili con le loro oggettive possibilita'; trattandosi di cooperative, siano allo studio provvedimenti che consentano di aiutare le piccole e piccolissime aziende che vengono a trovarsi in questa situazione, o in forma preventiva, contribuendo a diffondere specifiche forme di assicurazione, o in forma successiva consentendo in questi casi di attingere a specifiche forme di ricorso al credito o ad altre specifiche agevolazioni. (4-06621)
L'On. Zagatti, premessi brevi cenni sulle vicende giudiziarie di alcune piccole cooperative di Ferrara, che, avendo proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo di pagamento di somme asseritamente dovute per presunte omissioni contributive, emesso su istanza dell'INPS di Ferrara, hanno ottenuto una pronuncia da parte del Pretore del lavoro favorevole nel merito, ma dichiarativa di compensazione delle spese di giudizio, chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per limitare i danni per i convenuti in giudizio che, pur avendo riconosciute le proprie ragioni, siano chiamati a sopportare spese giudiziali incompatibili con le loro oggettivi possibilita', nonche' se siano allo studio idonei provvedimenti agevolativi per risolvere il problema. Dalle informazioni acquisite presso gli Uffici giudiziari interessati (che hanno fornito copia delle sentenze cui fa riferimento l'On. Zagatti e che sono a Sua disposizione, in caso di richiesta), sullo specifico punto delle spese di giudizio e' detto in motivazione: "Trattandosi di materia controversa, segnata da pronunce contrastanti anche della stessa Corte di Cassazione (sentenza 3.3.1988 n. 2242; sentenza 17.6.1988 n. 4161) appare equa l'integrale compensazione delle spese del giudizio". Il provvedimento citato non consente nessuna censura da parte del Ministro di Grazia e Giustizia, risultando motivatamente e correttamente assunto nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale. Infatti la regola generale posta dall'articolo 92 codice procedura civile dice espressamente che "se - vi e' soccombenza reciproca o - concorrono altri giusti motivi, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Vi e' infine da aggiungere che la ripartizione delle spese, e quindi anche la dichiarazione di compensazione delle stesse puo' essere motivo di impugnazione del provvedimento che la statuisce. Il Ministero del lavoro da parte sua fa presente che, per quanto di competenza, con riferimento al contenuto dell'interrogazione, non sono allo stato previste agevolazioni particolari per il caso di specie; esiste, pertanto, la sola possibilita' generica di copertura di rischi analoghi a quello prospettato dall'interrogante mediante stipula di apposite polizze assicurative. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.