Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06610 presentata da DE CESARIS WALTER (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19970115
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: poche settimane fa l'Ania (Associazione nazionale imprese di assicurazione) e Sunia-Sicet-Uniat hanno siglato un nuovo accordo nazionale per la stipula dei patti in deroga per conduttori di immobili di proprieta' di imprese di assicurazione; tale accordo, come del resto il precedente, e' stato fortemente criticato sia da alcuni sindacati dell'inquilinato, come ad esempio l'Unione inquilini, che da numerosi comitati inquilini, come ad esempio il comitato degli inquilini delle Assicurazioni Generali di Firenze; oltre che nel merito, le critiche hanno riguardato anche le modalita'. Infatti, come gia' in passato, gli inquilini non sono stati informati ne' dell'avvio di tale trattativa ne' delle proposte che venivano formulate all'Ania da parte di Sunia-Sicet e Uniat. Inoltre l'accordo non e' stato portato ad approvazione in assemblee pubbliche da parte dei sottoscrittori dello stesso; pur prendendo atto che nella forma tale accordo appartiene al campo della autonomia negoziale di soggetti privati, non si puo' che rilevare che nella sostanza esso interviene pesantemente nella formazione dei contratti di locazione, violando il contenuto della nota sentenza della Corte costituzionale che, per l'assenza di norme certe sulla rappresentanza, ha dichiarato l'incostituzionalita' della parte dell'articolo 11 della legge n. 359 del 1992 che rendeva obbligatoria l'assistenza sindacale ai contratti in deroga alla legge n. 392 del 1978; giova ricordare che nelle recenti sedute della VIII Commissione ambiente e territorio, e lavori pubblici della Camera dei deputati e' emersa da tutti i componenti l'esigenza di disporre in tempi rapidissimi norme precise sulla rappresentanza sindacale tra i conduttori di contratti di locazione, nell'eventuale contrattazione nazionale dei rapporti di locazione; l'interrogante esprime solidarieta' nei confronti delle richieste degli inquilini che rivendicano non solo il formale, ma anche il sostanziale rispetto delle regole democratiche nei rapporti sindacali -: se non ritengano urgente e improcrastinabile approvare, in sede di Consiglio dei Ministri, il testo della proposta scaturita dal confronto con le parti sociali, in modo che, con un confronto serrato con le altre proposte, si arrivi ad un testo di legge che garantisca una autentica socialita' dei contenuti e una correttezza contrattuale in una materia tanto controversa e foriera di gravi disagi per milioni di famiglie; se non ritenga opportuno il Ministro dell'industria, intervenire nei confronti dell'Ania affinche' siano garantiti i diritti democratici di consultazione degli inquilini nella formazione e nei rinnovi contrattuali e che, in ogni caso, tali rinnovi tengano conto dello sforzo del paese nel contrastare l'inflazione, visto che tale sforzo puo' essere vanificato da aumenti troppo elevati degli affitti e tenendo conto che la voce canoni e' la maggiore voce che pesa sulla determinazione dell'inflazione. (4-06610)
Con riferimento alla interrogazione in oggetto, sulla base degli elementi forniti dall'ANIA, si fa presente quanto segue. L'accordo in argomento riguarda l'adozione, in data 19 dicembre 1996, di un contratto-tipo di locazione e di un regolamento per la ripartizione delle spese tra proprieta' e inquilini, concordati tra l'ANIA e le OO.SS. dei conduttori maggiormente rappresentativi a livello nazionale. In forza di tale accordo le imprese di assicurazione aderenti all'ANIA, che intendono uniformarsi a quanto previsto dall'intesa, hanno a disposizione un testo di contratto da valere per la stipulazione di patti in deroga all'equo canone e un regolamento-tipo da applicarsi nella delicata materia della ripartizione dei costi e delle spese tra proprieta' e inquilini. I vantaggi di tale iniziativa, soprattutto per gli inquilini, sembrano del tutto evidenti, in quanto questi ultimi, d'ora innanzi, potranno fare affidamento su strumenti contrattuali negoziati con le organizzazioni rappresentative dei loro interessi. Riguardo ai comportamenti assunti dall'Associazione, e dalle imprese ad essa aderenti, per quanto attiene al problema dei contenuti economici dei rinnovi contrattuali, si precisa che l'articolo 11 della legge n. 359 del 1992 consente la stipulazione di contratti di locazione in deroga alla legge n. 392 del 1978. Piu' in particolare, il secondo comma dell'articolo 11, applicabile, a differenza del primo comma, ai contratti di locazione relativi ad immobili ultimati prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 359/92, condizionava la validita' di patti in deroga, tra l'altro, all'intervento delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della proprieta' edilizia e dei conduttori, le quali, in sede di stipulazione, dovevano prestare assistenza alle parti contraenti. All'indomani dell'introduzione di tale nuovo regime giuridico per le locazioni degli immobili urbani, l'ANIA ha ritenuto utile attivare relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative dell'inquilinato, al fine di giungere alla stipula di Protocolli d'intesa per regolamentare i profili normativi ed economici dei rinnovi contrattuali da stipularsi mediante patti in deroga all'equo canone. Tale attivita' sindacale, intensa e, in alcuni momenti, difficile, date le naturali implicazioni sociali della materia, ha portato alla sottoscrizione di un Protocollo nazionale d'intesa gia' in data 12 luglio 1993, cui sono seguite sottoscrizioni di Protocolli provinciali concernenti le grandi aree urbane. Il Protocollo nazionale e' stato poi prorogato, senza modifiche sostanziali, in piu' occasioni e, da ultimo, in data 26 febbraio 1997, allorche' si e' stabilita la prossima scadenza della sua vigenza al 31 dicembre 1997. Il Protocollo nazionale d'intesa contempla sia disposizioni di carattere normativo (ovvero incidenti sul contenuto dei contratti di locazione) sia disposizioni di contenuto economico, relativamente ai limiti massimi dei canoni applicabili nelle zone periferiche dei grandi centri urbani (per le zone intermedie si rinvia ai Protocolli provinciali e per i centri storici si rinvia alla contrattazione sui fabbricati). Il Protocollo che e' entrato in vigore sin dal 12 luglio 1993, ha spiegato i suoi effetti soprattutto rispetto ai rinnovi contrattuali concernenti gli appartamenti precedentemente locati ai sensi della legge sull'equo canone, ma contempla previsioni applicabili anche a contratti relativi ad appartamenti liberi. Mediante tale Protocollo e' stata, tra l'altro, prevista la definizione di testi contrattuali di riferimento (contratto-tipo e regolamento per le spese), che, dopo un lungo approfondimento, e' stata attuata con l'accordo, gia' citato, del 19 dicembre 1996. Tutti gli accordi in questione hanno consentito alla proprieta' assicurativa ed ai rispettivi inquilini di procedere ai rinnovi contrattuali (ormai conclusisi) in un clima di concordia e di sicurezza sociale, come dimostra la circostanza che l'esperienza delle relazioni sindacali tra l'ANIA e le OO.SS. Sunia, Sicet e Uniat costituisce un punto di riferimento concreto per l'attuazione dell'ulteriore riforma del regime giuridico delle locazioni. Cio' premesso, si osserva che, quanto alle critiche avanzate da talune organizzazioni dell'inquilinato, ed in particolare dall'Unione Inquilini, si tratta di posizioni del tutto minoritarie che mirano sostanzialmente al ritorno generalizzato al sistema dell'equo canone. Quanto alla lamentata violazione, attraverso gli accordi in questione, del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale del 25 luglio 1996, n. 309, che, come e' noto, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 11 nella parte in cui prevedeva l'assistenza obbligatoria nella stipulazione dei patti in deroga, tale rilievo risulta del tutto privo di fondamento. Ed infatti, l'assistenza alla stipula dei singoli contratti - prima obbligatoria ora facoltativa - e' cosa ben diversa dalla contrattazione collettiva portata avanti dall'ANIA e dalle citate Organizzazioni degli inquilini. La contrattazione collettiva, non prevista dalla legge n. 359/92, ha rappresentato una modalita' operativa liberamente scelta per definire all'origine i contenuti economici e normativi della contrattazione di massa intervenuta poi con gli inquilini, e da questo punto di vista, prescinde anche dall'istituto dell'assistenza obbligatoria alla stipula dei patti in deroga, in quanto svolge una funzione che risulta del tutto indipendente dal regime giuridico cui sono sottoposti i patti in deroga. Per questo motivo, l'ANIA e le OO.SS. firmatarie del Protocollo nazionale d'intesa hanno convenuto il mantenimento degli accordi intervenuti anche dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale. Del resto, gli accordi stipulati dall'ANIA e dalle suddette OO.SS. dei conduttori hanno ricevuto l'approvazione da parte della quasi totalita' degli inquilini della proprieta' assicurativa e sono stati accettati persino dalle organizzazioni sindacali non firmatarie dei Protocolli, come dimostra la circostanza che molti contratti di rinnovo sono stati stipulati con l'assistenza di tali ultime organizzazioni (ivi inclusa l'Unione Inquilini). Quanto, infine, alle preoccupazioni in merito agli aumenti eccessivi dei canoni di locazione, si fa presente che i canoni di rinnovo stabiliti in sede di contrattazione collettiva sono fermi dal 1993. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Pier Luigi Bersani.