Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06577 presentata da CENTO PIER PAOLO (MISTO) in data 19970115
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: la legge n. 421 del 1992 ha delegato il Governo ad emanare un decreto di riordino dell'amministrazione dei pubblici dipendenti entro il 31 dicembre 1993 (articolo 2, ultimo comma); il Governo ha attuato la legge emanando il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 93, successivamente modificato e integrato con i decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470, e 23 dicembre 1993, n. 546, diretto tra l'altro, ad integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato; l'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, prevedeva la possibilita' per le amministrazioni di adibire il prestatore di lavoro a mansioni immediatamente superiori, con il diritto di trattamento economico corrispondente, stabilendo il termine ultimo del 30 giugno 1994 per l'applicazione della norma; attraverso la successiva, pedissequa reiterazione di decreti-legge, la data del 30 giugno 1994 e' stata prorogata fino all'emanazione della legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, che proroga definitivamente la data del 30 giugno 1994 al 31 dicembre 1996; nonostante le ripetute dichiarazioni di incostituzionalita' della Corte costituzionale circa il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza da parte del Governo, con decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, il termine 30 giugno 1994 e' stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997 -: se non ritengano illegittima la modificazione del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, successivamente alla data del 30 giugno 1994, come previsto dalla legge n. 421 del 1992; se non ritengano altresi' incostituzionale il continuo ricorso alla legislazione di urgenza per prorogare indefinitivamente i termini di legge; se non ritengano illegittimo, ingiusto e vessatorio l'impiego di migliaia di lavoratori del pubblico impiego nello svolgimento di mansioni superiori al livello di retribuzione; se infine, sulla base delle predette considerazioni, non ritengano opportuno non reiterare ulteriormente l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 669 del 1996 e consentire che i lavoratori pubblici vengano retribuiti per le mansioni effettivamente svolte. (4-06577)
Gli interroganti chiedono di conoscere se si intenda ancora fare ricorso all'affidamento di mansioni superiori ai dipendenti pubblici e se i medesimi possano essere retribuiti per le mansioni effettivamente svolte. Al riguardo si rappresenta che la disciplina delle mansioni superiori affidate a dipendenti pubblici e' stata rivista per effetto delle modifiche intervenute al decreto legislativo n. 29/93, relativo alla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, sulla base di quanto disposto dalla legge delegata n. 59/97 - articolo 11, commi 4 e 6. Infatti l'articolo 56 del decreto legislativo n. 29/93, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, prevede l'attribuzione al lavoratore di mansioni superiori esclusivamente in due soli casi: a) vacanza di posti in organico, per non piu' di sei mesi, prorogabili sino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per. ferie per la durata dell'assenza. Il conferimento di mansioni superiori al di fuori di queste due ipotesi e' viziato da nullita' ex lege - fermo restando il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico -, nullita' della quale risponde il dirigente che ha' adottato il provvedimento. Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. In tal caso per il periodo di effettiva prestazione il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Si fa presente che i termini per la proroga delle mansioni superiori dell'articolo 12 del decreto legge n. 669/96; convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, richiamato dall'interrogante, erano stati ulteriormente prorogati dall'articolo 39, comma 17, della legge n. 449/97, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. Si comunica, altresi', che le disposizioni del decreto legislativo n. 80/98 sono gia' a regime per effetto dell'attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti Ministeri - articolo 24 - e Enti pubblici - articolo 24 -, pubblicati sui supplementi ordinari alle Gazzette Ufficiali rispettivamente n. 41 del 25 febbraio 1999 e n. 54 del 13 marzo 1999. Il Ministro per la funzione pubblica: Angelo Piazza.