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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01367 presentata da COSENTINO NICOLA (FORZA ITALIA) in data 19970115

Ai Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la regione Campania provvedeva con legge regionale n. 16 del 20 marzo 1982 a sub-delegare alla provincia di Caserta le competenze relative agli attingimenti, alla ricerca ed all'utilizzazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni ed alla polizia delle acque; con decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993, si e' fatto obbligo ai proprietari, possessori od utilizzatori di pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, di denunciare i medesimi alla regione, nonche' alle provincie competenti per territorio, entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo di che trattasi, obbligo gia' previsto dall'articolo 103 del testo unico n. 1775 dell'11 dicembre 1933, allorche', a seguito di ricerche, siano scoperte acque di origine sotterranee; il primo comma dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993 conclude affermando che "valgono le disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981" concernente la modifica del sistema penale; l'articolo 34, lettera g), della legge n. 689 del 1981 esclude dalla depenalizzazione la legge n. 319 del 10 maggio 1976; l'articolo 7, IV comma, della legge n. 319 del 1976, modificato dall'articolo 10 della legge n. 650 del 1979, impone l'installazione di idonei strumenti di misura della portata delle acque prelevate da impianti di approvvigionamento idrico autonomo e la denuncia delle stesse ai competenti uffici di consorzi, delle province e dei comuni, con periodicita' non superiore ad un anno, esclusi i soggetti di cui all'articolo 93 del testo unico n. 1775 del 1933 e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per scopi agricoli, i quali sono tenuti esclusivamente ad effettuare la denuncia annuale delle acque prelevate, senza soggiacere all'obbligo dell'installazione dei contatori; l'articolo 23-bis della citata legge n. 319 del 1976 e successive integrazioni e modificazioni, commina l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione a chiunque viola le disposizioni di cui al sopracitato articolo 7; con nota del 10 novembre 1993, protocollo 13132, reiterata con raccomandata a/r del 27 gennaio 1994 protocollo 1368, l'amministrazione provinciale di Caserta richiedeva, senza avere mai risposta, al ministero dei lavori pubblici, al ministero delle finanze, al ministero per le risorse agricole alimentari e forestali, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al ministero dell'ambiente di chiarire la procedura amministrativa che gli uffici competenti avrebbero dovuto adottare conseguentemente alla ricezione delle denunce dei pozzi esistenti, di cui al piu' volte citato articolo 10 del decreto legislativo n. 275 del 1993, in relazione alle possibili interazioni derivanti dai combinati disposti da altre leggi, ed in particolare dall'articolo 7 e 23-bis della legge n. 319 del 1976, dagli articoli 1 e 3 della legge n. 464 del 1984, dalla legge regionale n. 13 del 28 febbraio 1987 della regione Campania e dalla legge n. 431 del 1985 e relativa circolare applicativa del 31 agosto 1985 n. 8 del ministero per i beni culturali ed ambientali; la problematica sollevata riveste carattere d'interesse nazionale e gli uffici competenti alla valutazione delle denuncie dei pozzi "non possono" segnalare al giudice competente le violazioni alla normativa attualmente vigente: difatti cio' comporterebbe l'automatico rinvio a giudizio della gran parte dei cittadini che, proprio in ossequio alla legge, si sono autodenunciati. Di contro, le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazioni di cui alla legge n. 36 del 5 gennaio 1994, omettendo di comunicare all'autorita' giudiziaria la notizia di reato, commetterebbero il reato di omissione d'atti d'ufficio; a dire il vero, nemmeno la reiterazione di un decreto-legge in materia, del 16 gennaio 1994, nell'ambito della depenalizzazione di alcuni articoli della legge n. 319 del 1976, ha risolto il grave problema di che trattasi -: quali iniziative urgenti intendano adottare. (5-01367)

 
Cronologia
domenica 12 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Nei pressi della stazione di Piacenza deraglia un Pendolino in servizio sulla linea ferroviaria Milano-Roma, provocando 8 morti e 30 feriti.

giovedì 16 gennaio
  • Politica, cultura e società
    A Milano i produttori di latte protestano e bloccano il traffico contro la multa imposta dalla Ue per aver superato le quote di latte consentite. Nei giorni successivi i manifestanti bloccheranno gli aeroporti di Linate, Malpensa e Venezia.