Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06625 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970115
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il 15 luglio 1936, senza mai aver notificato (e forse nemmeno adottato) alcun provvedimento, il IV corpo d'armata con sede in Bolzano occupava di fatto un terreno a bosco e pascolo in Cortina d'Ampezzo, localita' Rufiedo (Cimabanche), distinto con la particella fondiaria n. 8309/1; il 12 luglio 1937 l'ufficio lavori del genio militare di Bolzano redigeva verbale di ricognizione e stato di consistenza, alla presenza del solo rappresentante del comune di Cortina d'Ampezzo, pur riconoscendo che "sul bosco esiste il diritto di pascolo a favore della regola alta di Lareto" e riconoscendo altresi' la necessita' della strada Cimabanche-Gotres-Lerosa, allora semplicemente mulattiera e, successivamente (grazie al reddito dei boschi) allargata e sistemata con utilita' carrozzabile; procedeva inoltre nello stesso modo alla occupazione dell'immobile; con decreto 4 aprile 1938, n. 731 (non notificato) veniva dichiarata la pubblica utilita' di opere militari da eseguirsi nella provincia di Bolzano; con decreti 25 ottobre 1938, n. 1274 e 19 agosto 1939, n. 1411 (non notificati alle Regole Ampezzane), il ministero della guerra designava gli immobili da espropriare in Cortina d'Ampezzo, localita' Cimabanche, per la costruzione di un deposito di munizioni; con nota 11 novembre 1941, n. 10287, il prefetto di Belluno faceva presente la necessita' di tacitare i diritti dei terzi iscritti a carico della particella fondiaria n. 8309/1, con cio' riconoscendo, sia pure imprecisamente, i diritti della Regola; con atto 20 dicembre 1941, la Regola alta di Lareto contestava la legittimazione del comune di disporre dei beni regolieri; con ricorso 2 aprile 1944 le Regole, con l'adesione dell'amministrazione comunale, chiedevano al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali lo scioglimento della promiscuita' tra le regole stesse ed il comune; con decreto 12 gennaio 1948, n. 99/4, il prefetto di Belluno autorizzava l'occupazione dell'immobile ("parte della particella fondiaria 8309/1, bosco pascolo per metri quadri 426.559"), indicandolo peraltro come "di proprieta' del comune di Cortina d'Ampezzo", e facendo obbligo di provvedere alla volturazione catastale, volturazione che il genio non esegui', perche' l'immobile non era e non e' di proprieta' del comune ma delle Regole, che ne hanno sempre pagato le tasse; con decreto 6 marzo 1958 il ministero dell'agricoltura riconosceva soggetto a vincolo di inalienabilita', indivisibilita' e destinazione agro-silvo-pastorale il patrimonio boschivo ampezzano; con atto 27 novembre 1959 il commissario agli usi civici di Trieste, su conforme proposta di apposita commissione nominata dal ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, ordinava lo scioglimento della promiscuita' tra le Regole e il comune, includendo il mappale 8309/1 nelle terre assegnate alle undici Regole ampezzane quale comunione generale per condominio, cosi' che (non essendoci perfezionato il trasferimento) la particella in questione e' stata prima assoggettata a vincolo di inalienabilita' e di destinazione, e successivamente iscritta catastalmente in proprieta' delle Regole; con decreto 23 marzo 1960 pretura di Cortina, il giudice tavolare intitolava a nome delle Regole d'Ampezzo, quale comunione generale per condominio, fra le altre la particella fondiaria 8309/1 con i predetti vincoli di inalienabilita' e destinazione; senza aver perfezionato la procedura di esproprio per il deposito di Cimbanche, ed anzi dopo averla lasciata perimere e comunque superare dai decreti ministeriali e tavolare, il ministero della difesa dispose l'elaborazione di un progetto di massima per l'imposizione di servitu' militari, procedendo nell'estate 1964 alla recinzione della particella fondiaria occupata, e interrompendo il passaggio sulla strada Cimabanche-Gotres-Lerosa di proprieta' delle Regole; il 18 luglio 1964 le Regole richiamavano l'attenzione del genio militare di Bolzano sulla necessita' di quella strada, necessita' riconosciuta esplicitamente dall'amministrazione militare gia' in sede di erezione dello stato di consistenza del 1937, ed implicitamente ribadita, consentendo la trasformazione carrozzabile; con nota 4 maggio 1966, n. 17.000/22/28/08 la regione militare nord-est, quinto comando militare territoriale s.m. ufficio infrastrutture, si impegnava a riattivare la strada interrotta, eseguendo i lavori con mano d'opera militare; con nota 30 maggio 1966, l'ispettorato forestale di Belluno autorizzava l'abbattimento delle piante radicate lungo il tracciato della strada da riattivarsi e le regole provvedevano all'esbosco a proprie, totali spese; con nota 25 giugno 1996, n. 729/2623, il comando della brigata alpina tridentina s.m. ufficio servizi, confermava la riattivazione della strada Gotres-Lerosa; con nota 8 luglio 1966 lo stesso comando disponeva la sospensione dei lavori promessi, riconoscendo esplicitamente la mancata, pregiudiziale definizione dei problemi demaniali, cioe' l'acquisizione del deposito Cimabanche; con nota 28 luglio 1966/01/SL/4474/BM/A, la direzione lavori genio militare di Bolzano chiedeva alle Regole di assumere la proprieta' della riattivanda strada; il 4 agosto 1966 le Regole confermavano la proprieta' della strada, assumendone la manutenzione; l'11 gennaio 1967, con lettera n. 23/133.224 il comando del IV corpo d'armata confermava che avrebbe riattivato la strada forestale Cimabanche-Gotres-Lerosa; con decreto 8 ottobre 1966, n. 1371 il ministero della difesa sottoponeva a servitu' militari ed a vincoli diversi un vasto territorio comprendente tra l'altro il mappale 8309/1, evidentemente riconoscendo di non averlo ancora acquistato in proprieta'; con ricorso 15 marzo 1967 le Regole ampezzane chiedevano al ministero per la difesa di dichiarare i loro terreni non soggetti a vincoli o servitu' militari di qualsivoglia natura; con decreto 23 settembre 1969, n. 1579 il ministero rigettava il ricorso; con ricorso 16 gennaio 1970 le Regole chiedevano al Consiglio di Stato di dichiarare la nullita' dei decreti 8 ottobre 1966, n. 1371 e 23 settembre 1969, n. 1579 del ministero per la difesa; con atto 19 gennaio 1966, n. 23262 repertorio approvato con decreto 24 ottobre 1966, n.n122 del V CMT, l'amministrazione militare, prendendo atto della opposizione regoliera all'esproprio, riconosceva formalmente la proprieta' concessa in uso dalle Regole d'Ampezzo sull'immobile catastalmente distinto con la particella fondiaria 8309/1; con decreto 16 dicembre 1970, n. 446/70 il giudice tavolare di Cortina disponeva l'escorporazione della PT 445 di intestata proprieta' della Regola alta di Lareto, della particella fondiaria 8292 e la formazione con la stessa della nuova PT 4339, intavolando sulla medesima il diritto di proprieta' a nome di: demanio pubblico dello Stato - ramo DE; con ricorso 16 febbraio 1971 le Regole d'Ampezzo chiedevano al tribunale di Belluno perche' volesse rigettare il decreto del giudice tavolare n. 446/70 del 16 dicembre 1970. Il tribunale di Belluno, in data 19 maggio 1971, respingeva il reclamo delle Regole; con decreto 13 marzo 1971, n. 2.17.9/3553 - divisione IV (pubblicato sul FAL Belluno 5 dicembre 1980, n. 98) il prefetto di Belluno disponeva, a parziale modifica del decreto prefettizio n. 99 divisione IV del 12 gennaio 1948, la espropriazione degli immobili distinti in catasto alla particella fondiaria 8309/1 - bosco pascolo - di metri quadri 426.559, contro le Regole Ampezzane; con decreto 24 gennaio 1980 pretura di Cortina, il giudice tavolare scorporava dalla particella fondiaria 8309/1 la superficie a bosco di metri quadri 426.559, formando con la stessa la nuova particella fondiaria 8309/4; con decreto 24 aprile 1980, giorn. n. 119/80 pretura di Cortina, il giudice tavolare respingeva l'istanza 29 marzo 1980, n. 10/1388 della IV direzione genio militare di Bolzano, intesa ad ottenere l'intavolazione del diritto di proprieta' della particella fondiaria 8309/4 al nome del demanio pubblico dello Stato - ramo DE ordinando, nel contempo, l'annotazione del rigetto nel libro fondiario; con nota 13 febbraio 1981, n. 10/555/E 139 la direzione lavori genio militare di Bolzano, notificava alle regole copia del decreto prefettizio 13 marzo 1971, n. 2.17.9/3553 - divisione IV, dichiarando esplicitamente che la neoformata particella fondiaria 8309/4 di metri quadrati 426.559 e' avvenuta per escorporazione della originaria particella fondiaria 8309/1 di proprieta' delle Regole Ampezzane; con ricorso del 13 aprile 1981, le Regole Ampezzane chiedevano al tribunale amministrativo regionale Veneto l'annullamento del decreto prefettizio 13 marzo 1971, n. 2.17.9/3553 - divisione IV, pubblicato sul FAL Belluno 5 dicembre 1980, n. 98 e notificato il 18 febbraio 1981; nonche' l'annullamento del decreto prefettizio 12 gennaio 1948, n. 99 - divisione IV dello stesso prefetto di Belluno (non notificato alle Regole), nonche' l'annullamento della lettera 13 febbraio 1981, n. 10/555/E 139 della direzione genio militare di Bolzano e di tutti gli atti precedenti e conseguenti e comunque connessi, intesi ad espropriare l'immobile di proprieta' delle Regole Ampezzane, distino con la particella fondiaria 8309/4. Il ricorso e' tuttora pendente; in data 27 maggio 1981 le Regole proponevano ricorso in prevenzione al giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo, perche' volesse rigettare ogni domanda di intavolazione contro le Regole, riguardante la piu' volte citata particella fondiaria 8309/4; con decreto 7 agosto 1981, n. 154/81 pretura di Cortina, il giudice tavolare disponeva l'escorporazione della particella fondiaria 8309/4 - libera di aggravi - dalla PT 3563 di intestata proprieta' delle Regole Ampezzane e il suo trasporto nella PT 4339 di Cortina d'Ampezzo, di intestata proprieta' del demanio pubblico dello Stato - ramo DE; con nota 7 settembre 1981, il generale comandante della regione militare nord-est, con sede in Padova, informava che il decreto 154/81 del giudice tavolare di Cortina "costituisce l'ultimo atto del lungo iter amministrativo e non sembra che, al momento, possa esservi altro intervento da parte dell'amministrazione militare"; in data 14 ottobre 1981 le Regole proponevano ricorso al tribunale di Belluno avverso al decreto 154/81 del giudice tavolare di Cortina d'Ampezzo. Il tribunale di Belluno, con decreto del 14 gennaio 1982, respingeva il reclamo e ordinava di darne avviso al giudice tavolare, il quale provvedeva alla relativa annotazione al tavolare; con legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, le Regole Ampezzane venivano espressamente dichiarate "comunioni familiari montane" ed il loro patrimonio inalienabile, indivisibile e vincolato alle attivita' agro-silvo-pastorali e connesse; con legge 3 maggio 1975, n. 48 la regione Veneto disciplinava la gestione del patrimonio delle regole, dichiarando espressamente (articolo 10, terzo comma) che "ferma la natura privata delle Regole e l'autonomia della loro disciplina, il vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale del loro patrimonio e' riconosciuto d'interesse generale"; l'occupazione era stata imposta nel 1936 e formalizzata con decreti 25 ottobre 1938 e 19 agosto 1939 del ministero della guerra, in relazione a circostanze ed esigenze ben diverse dalle attuali; nessuna motivazione viene portata per giustificare, con riferimento appunto alle mutate circostanze, il persistere dell'occupazione e dell'esproprio; mentre il vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale dell'immobile ha carattere di perpetuita', sancito dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, l'occupazione de quo ha carattere di temporaneita', che non comportava necessariamente il trasferimento della proprieta'; non sara' inutile rilevare che per problemi analoghi, tra l'amministrazione militare e le Regole si sono trovate soluzioni diverse dal trasferimento della proprieta': a) convenzione ventinovennale 19 gennaio 1996, rep. 23262 della direzione lavori genio militare di Bolzano tra la direzione stessa e le Regole Ampezzane, per la concessione d'uso, con canone simbolico, di complessivi metri quadrati 33.581 di territorio regoliero in localita' Cimabanche e Passo Tre Croci, interessati da opere militari; b) nota 17 aprile 1981, n. 4/92/D42 del ministero per la difesa, commissariato generale onoranze caduti in guerra, che dichiara la piena disponibilita' alla stipula di atto di concessione d'uso dell'area del sedime, di proprieta' delle regole, sul quale sorge il Sacrario militare caduti di Pocol, rinunciando cosi' implicitamente all'esproprio; la convenzione veniva sottoscritta dalle parti il 31 marzo 1982; c) copiosa documentazione e corrispondenza, dalla quale risulta la piena disponibilita' delle Regole a concedere sul proprio territorio, senza alcun compenso, accampamenti ed attendamenti di reparti militari, nelle loro escursioni estive ed invernali; giova porre anche attenzione al grave pericolo di natura idraulico-forestale che non puo' nascere in conseguenza alla continua, progressiva degradazione e dilavamento del suolo, stante il divieto imposto per il rimboschimento ed analoghi interventi silvo-colturali; indubbiamente il provvedimento di esproprio suscita grave disagio e malumore nella popolazione locale, che si vede forzatamente depauperata di un territorio avito e gelosamente custodito per secoli; infatti non si puo' smentire l'idoneita' dell'istituto regoliero ad efficacemente tutelare le bellezze naturali e ambientali, come una vasta documentazione storica e bibliografica ne puo' dare ampia testimonianza. Il territorio risulta oggi compreso nel Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, affidato alla regione in gestione alle Regole ampezzane; concludendo, le Regole ampezzane non intendono affatto negare le esigenze del ministero per la difesa e propongono, in alternativa all'esproprio, il diritto d'uso, con canone simbolico, della particella fondiaria 8309/4, a tempo determinato e comunque fino a tanto che conservera' la destinazione attuale di deposito di munizioni, ritornando in loro piena disponibilita', libera da vincoli ed aggravi, in caso di diversa destinazione; durante il 1994, il ministero della difesa veniva nella determinazione di dismettere definitivamente il deposito. Nel contempo le Regole includevano il relativo territorio nel "piano ambientale" del parco naturale come "area di riserva naturale orientata" e si adoperarono subito per ottenerne la restituzione e la retrocessione; a tal proposito venne interessato il Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati, onorevole Paolo Bampo il quale, in data 3 agosto 1994, presento' alla Commissione una risoluzione con lo scopo di impegnare il Governo "a considerare l'opportunita' di rendere completamente libero e disponibile nella proprieta' delle Regole ampezzane il territorio occupato nel 1936 dall'allora ministero della guerra; lo stesso Bampo, con nota del 13 settembre 1994, indirizzata al Ministro della difesa onorevole Cesare Previti, faceva presente che il territorio espropriato doveva essere restituito unicamente e direttamente alle Regole ampezzane e non ad altri enti o amministratori statali; con nota del 24 ottobre 1994 a Bampo, il Ministro della difesa Cesare Previti osservava che l'immobile risultava regolarmente intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo esercito e che la procedura espropriativa era stata regolarmente condotta a termine, per cui doveva rientrare nelle competenze del ministero delle finanze, direzione generale demanio; con deliberazione 14 febbraio 1995 n. 680, la giunta regionale del Veneto proponeva alla Commissione CE un progetto di recupero ambientale, da effettuarsi attraverso il Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, dell'intera area dell'ex deposito di Cimabanche, del costo complessivo presunto di lire un miliardo quattrocento miliardi di lire, chiedendo il concorso finanziario del 50 per cento del Fondo comunitario per l'ambiente LIVE -: se intenda, ed eventualmente quando, procedere alla retrocessione, senza alcun onere, all'Istituto regoliero ampezzano, dei terreni espropriati. (4-06625)