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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06637 presentata da CARUANO GIOVANNI BATTISTA (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970116

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: molti pensionati dello Stato (gestione ex Enpas), collocati in quiescenza prima del 1^ dicembre 1984, non hanno usufruito, nella determinazione della indennita' di buonuscita, del calcolo della indennita' integrativa speciale; cio' significa che a questi cittadini vengono negati i diritti che ad altri pensionati sono stati riconosciuti; la Corte costituzionale ha emesso una sentenza (n. 243 del 1993) a riconoscimento del diritto suddetto e tale diritto e' stato ripreso e ribadito da due ordinanze del Tar Lazio e dal Consiglio di Stato, con pareri motivati; la direzione generale dell'Inpdap e' nelle condizioni di correggere in tempi brevi tale discriminazione -: se non ritenga giusto riconoscere a questi cittadini il diritto di godere dello stesso trattamento economico previsto per tutti i pensionati ex Enpas e affermare quanto stabilito dalla legge n. 87 del 1994; se non ritenga giusto che per questi cittadini sia attuato il ricalcolo della indennita' integrativa della buonuscita; se non ritenga, altresi', considerata questa odiosa discriminazione, di mettere in campo ogni misura per correggere tale ingiustizia, attivandosi perche' sia introdotta in tempi brevi una apposita disposizione legislativa al riguardo. (4-06637)

Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha comunicato quanto segue. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 243 del 1993 dichiaro' illegittimi gli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1032, nella parte in cui non includevano nella base di calcolo della buonuscita l'indennita' integrativa speciale. Il Governo, a seguito di detta sentenza, dispose con la legge 87/94 l'assoggettamento a contributo previdenziale del predetto emolumento ai fini del computo nella prestazione obbligatoria dovuta agli statali da parte del Fondo di previdenza, nella misura del 60 per cento, a decorrere dal 1^ dicembre 1994. La stessa legge stabili' all'articolo 3, comma 1 l'efficacia retroattiva della disposizione in favore del personale cessato dal servizio successivamente al 30.11.1984. Molti ex iscritti, collocati a riposo prima di tale data, ed in particolar modo gli insegnanti i quali, per disposizione di legge, devono lasciare il servizio al termine dell'anno scolastico (31 agosto) presentarono ricorso al TAR contro l'ingiusta esclusione dal beneficio suddetto. Alcuni TAR ed il Consiglio di Stato (ordinanza n. 662/95) sollevarono questione di legittimita' costituzionale della legge, ma la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 19 del 1996, dichiaro' infondate le censure di incostituzionalita' delle disposizioni di cui alla legge 87/94. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
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