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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06667 presentata da PIVA ANTONIO (FORZA ITALIA) in data 19970116

Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: in data 4 giugno 1996 il comitato di gestione LE ha adottato il regolamento n. 1000 del 1996 che a far data dal 12 giugno 1996 ha modificato come segue la definizione di "cappone" fissata dal regolamento 1538 del 1991: "Cappone: animale di sesso maschile, castrato chirurgicamente prima che abbia raggiunto la maturita' sessuale e macellato ad un'eta' di almeno 140 giorni; dopo la capponatura, i capponi devono essere stati ingrassati per un periodo di almeno 77 giorni". Fino alla data di cui sopra tale animale era cosi' definito: "Cappone: animale di sesso maschile, castrato chirurgicamente prima che abbia raggiunto la maturita' sessuale"; come e' noto nel nostro Paese - da oltre venti anni - si riproducono due tipi di cappone: quello "tradizionale" certamente di notevole pregio che viene capponato a quarantacinque-cinquanta giorni di eta' e macellato a centosettanta-centottanta giorni e quello che da molti e' denominato "di allevamento". Questo soggetto viene capponato a venti-ventidue giorni di eta' e viene macellato a settantacinque-ottanta giorni, cioe' cinquanta giorni circa dopo la capponatura; ai nostri mercati sono note da sempre le differenze tra i due animali tanto che i prezzi spuntati dal secondo sono circa la meta' di quelli del cappone tradizionale (il mercato all'ingrosso di Milano nello scorso dicembre quotava lire 11.000-11.500/kg il tradizionale e lire 6.800-7000/kg quello "di allevamento"); anche al consumatore finale le differenze sono sempre ben note. Oltre alla non trascurabile differenza di prezzo praticato al dettaglio per i due tipi di animali, le diversita' tra i due soggetti sono ben visibili; per tradizione infatti il cappone "tradizionale" viene presentato intero (con testa e zampe) con la testa e il collo non spiumati. L'altro cappone invece e' sempre presentato "a busto" e di norma e' preconfezionato all'origine; nessun inganno quindi al consumatore che ha sempre chiaramente potuto decidere quale dei due acquistare; il regolamento 1000 del 1996 aveva quindi - con effetto immediato - messo fuori legge un prodotto che da oltre vent'anni era stato commercializzato con piena soddisfazione dei produttori e dei consumatori; cio' senza tener conto che non essendo piu' modificabili le programmazioni aziendali sarebbe stato offerto sul mercato nel periodo natalizio solo il 50 per cento dei capponi che d'abitudine si consumano nel nostro Paese (con ovvio spropositato aumento dei prezzi); a fronte di tale situazione l'Unione nazionale dell'agricoltura (organizzazione che rappresenta tutti i maggiori produttori avicoli nazionali), deprecando di non essere stata preventivamente consultata, si rivolgeva al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali chiedendo allo stesso di intervenire presso la commissione europea per: rinviare al 1997 l'applicazione del regolamento in esame; riesaminare la questione studiando, se del caso, una nuova denominazione per l'"altro" cappone; infatti quando si cambiano le regole la logica ed il buon senso - oltre al diritto - pretendono che si consentano periodi transitori per consentire a tutti di adeguarsi; nonostante i numerosi interventi dell'Una, reiterati a tutti i livelli, il 10 settembre il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ha preso in esame la questione e nella riunione del comitato di gestione del 17 settembre d'autorita' ha chiesto alla commissione europea di denominare da subito il "cappone di allevamento" con la dizione "pollo castrato", mentre non ha inteso richiedere il necessario rinvio dell'applicazione del regolamento. Cio' senza tener conto dell'effetto fortemente squalificante di una siffatta denominazione; il settore avicolo italiano non ha inteso accettare una cosi' illogica e ingiustificata imposizione; le richieste di rinvio dell'applicazione del regolamento 1000 del 1996 ritenute illegittime dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, sono state invece considerate giuste e necessarie dal ministero dell'agricoltura francese che nella riunione del comitato di gestione del 15 ottobre 1996, ha chiesto alla commissione europea di rinviare al 1^ marzo 1997 l'entrata in applicazione del regolamento 1000 del 1996; cio' e' avvenuto ed e' stato approvato - con il voto contrario della sola Italia - il regolamento 2067 del 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre); quindi anche quest'anno si sono trovati nel mercato per le festivita' natalizie i due tipi di cappone; resta ora comunque la definizione del problema da risolvere con equita' e attenzione agli interessi dei produttori e dei consumatori tenendo conto che il problema della standardizzazione delle denominazioni e' molto piu' ampio e non riguarda in avicoltura solo il cappone (ad esempio puo' essere chiamato ancora "pollo" sia quello allevato per trentadue-trentacinque giorni e raffreddato ad acqua, sia quello allevato per sessanta giorni a raffreddamento ad aria senza possibilita' - salvo che per il raffreddamento - di informare il consumatore delle diversita' esistenti tra i due polli) -: quale sia l'avviso del Ministro interrogato in merito all'accaduto, essendo dubbia, ad avviso dell'interrogante la capacita' della DG delle politiche comunitarie di comprendere e difendere gli interessi del piu' importante settore zootecnico italiano. (4-06667)

La modifica alla denominazione di "cappone" contenuta nel Reg. CE 1538/1991 e' derivata dall'intento di risolvere le problematiche emerse sia in sede di consultazione con le Organizzazione professionali del settore sia in sede comunitaria. La Commissione, infatti, ha assunto apposite iniziative riguardanti la produzione e commercializzazione del prodotto avicolo in questione: questa Amministrazione ha, pertanto, incontrato i rappresentanti del comparto per giungere concordemente ad affermare che un volatile del genere "Gallus", macellato all'eta' di 73/75 giorni non possa usufruire della denominazione di "cappone". Pertanto si e' giunti alla emanazione del Reg. CE n. 1000/96, che ha aggiunto alla precedente definizione una ulteriore specificazione diretta al miglioramento della commercializzazione del prodotto. Infatti si ritiene che l'attenzione prestata alla immissione sul mercato di un prodotto specificatamente definito non possa avere che effetti positivi nell'atteggiamento del consumatore che, garantito dalla qualita', sara' incentivato ad un maggior consumo. Non ritiene, quindi, questo Ministero di aver agito in contrasto con gli interessi dei produttori del settore avicolo; si assicura comunque che i competenti servizi dell'Amministrazione sono pronti a recepire qualunque problema che possa verificarsi nel comparto per porre in essere, conseguentemente, ogni opportuna azione di sostegno. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Pinto.



 
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