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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06659 presentata da SBARBATI CARLETTI LUCIANA (MISTO) in data 19970116

Al Ministro del tesoro. - Per sapere - premesso che: a fini esclusivamente fiscali, la remunerazione dei prestiti sociali effettuati a favore della societa' cooperativa gode di un trattamento agevolativo sotto il rispetto di particolari condizioni; tale beneficio puo' consentire alla cooperativa di far fronte ad una fisiologica sottocapitalizzazione ed al socio di controllare le forme di impiego del capitale cosi investito; i prestiti sono da tempo entrati nella pratica del movimento cooperativo ed hanno ottenuto, solo in tempi relativamente recenti, una serie di riconoscimenti ed incoraggiamenti giuridici ancorche' sul piano prevalentemente fiscale; l'articolo 11 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ha affidato al Cicr il compito di fissare limiti e criteri in base ai quali non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata presso soci di cooperative finanziarie e di banche di credito cooperativo; il Cicr ha provveduto con deliberazione del 3 marzo 1994 e, con successivo del 16 ottobre 1996, ha chiarito che, pur non essendo preclusa alle banche di credito cooperativo la raccolta di prestiti dai soci, ha tuttavia assimilato tale istituto alla raccolta del risparmio anche sotto il profilo fiscale; tale assimilazione appare contraddittoria e fondamentalmente discutibile, in quanto la raccolta di prestiti ha nelle societa' cooperative, e segnatamente nelle banche di credito cooperativo una funzione, anche statutaria, del tutto peculiare in ragione della loro natura mutualistica; l'orientamento su citato si configura, quindi, come sostanzialmente rivolto a denegare, relativamente a questo settore del movimento cooperativo, le agevolazioni nel trattamento fiscale che per le identiche ragioni sono state invece riconosciute ai prestiti effettuati dai soci alle cooperative in generale -: quali iniziative e quali provvedimenti si intendano adottare al fine di rimuovere una ingiustificata ed ingiustificabile discriminazione nel trattamento fiscale dei prestiti effettuati dai soci delle banche di credito cooperativo. (4-06659)

Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il regime fiscale sulla raccolta che le Banche di Credito Cooperativo effettuano tra i propri soci. Al riguardo, si fa presente che, in ordine alla disciplina stabilita dalla delibera CICR del 3 marzo 1994 in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti non bancari, e' stato chiarito, in via interpretativa, che la possibilita' di ricevere finanziamenti, fiscalmente agevolati da propri soci, e' consentita esclusivamente alle societa' cooperative svolgenti attivita' non finanziaria, con esclusione, quindi delle cooperative di credito. Tale orientamento deriva dalla considerazione che la raccolta di prestiti dai soci non assume, per le banche cooperative, autonoma rilevanza rispetto all'ordinaria attivita' di provvista ed e', quindi, del tutto assimilabile - anche sotto il profilo fiscale - a quest'ultima. Cio' nel rispetto del principio di parita' concorrenziale fra gli intermediari che la recente riforma dell'ordinamento ha posto tra le condizioni essenziali per un ordinato svolgimento del mercato. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Roberto Pinza.



 
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