Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06679 presentata da ANGHINONI UBER (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970116
Per sapere - premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti: come riportato da la Gazzetta di Mantova dell'inizio del 1997 con decreto del 2 ottobre 1996 la procura circondariale di Mantova ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici Enel, con l'imputazione di aver violato la normativa per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella gestione delle centrali termoelettriche mantovane di Ostiglia e Sermide, le quali emettono complessivamente circa 1500 tonnellate per anno di polveri, insieme a circa 45/50.000 tonnellate per anno di gas tossici (SO2+NOx), pari al 56 per cento delle emissioni sviluppate nell'intera provincia di Mantova, non adottano misure ed accorgimenti capaci di contenere le emissioni entro i limiti consentiti dallo stato della tecnica, a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente (quali in particolare l'installazione di impianti di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi sviluppati dalle centrali, peraltro previste dalle convenzioni sottoscritte nel 1975 tra l'Enel ed i comuni); nella richiesta di rinvio a giudizio vengono in particolare evidenziati i seguenti fatti: a) per la centrale di Ostiglia: le emissioni di polveri del 1995 hanno superato quelle del 1994 del 50 per cento (passando da 667 a 992 tonnellate per anno) ed inoltre nell'anno 1995 il valore medio mensile massimo della concentrazione di S02 nei fumi e' stato di 1055 mg/Nm3 per l'S02 (mese di settembre 1995) e di 610 mg/Nm3 per l'NOx (mese di dicembre 1995); b) per la centrale di Sermide: le emissioni di Nox del 1995 hanno superato quelle del 1994 del 10 per cento (passando da 8.504 a 9.340 tonnellate per anno) ed inoltre nell'anno 1995 il valore medio mensile massimo della concentrazione di S02 nei fiumi e' stato di 2372 Mg/Nm3 (mese di dicembre) e di 883/mgNm3 per l'NOx (mese di dicembre); risulta pertanto essere stata violata sia la norma di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, che vieta qualsiasi peggioramento (anche temporaneo) delle emissioni, sia la delibera Crl n. IV/1808 del 20 dicembre 1989, che prescrive il rispetto dei limiti comunitari per le emissioni (S02=400 mg/Nm3, Nox=200 mg/Nm3, polveri = 50 mg/Nm3) a partire dal 1^ novembre 1995; le centrali di Ostiglia e Sermide sono "impianti esistenti" i quali, in base al disposto dell'articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 203/1988, devono rispettare i valori-limite fissati dalla regione Lombardia con la sopracitata delibera Crl IV/1808 del 20 dicembre 1989, la cui validita' e' stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 53/1991. Tuttavia l'Enel nel 1991 ha sottoposto il progetto di risanamento ambientale delle suddette centrali al Mica, la cui competenza e' limitata esclusivamente ai "nuovi" impianti ex articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; la regione Lombardia ha espresso il proprio parere in merito ai progetti di adeguamento ambientale del 1991 con le delibere Crl n. 0986 e n. 0987 del 14 dicembre 1993, le quali sono state finora completamente disattese, perche' l'Enel ha presentato una serie di successive varianti (nel 1992, nel 1994, nel 1995 e nel 1996) che hanno completamente stravolto i progetti di adeguamento ambientale sottoposti al parere regionale; il Mica non ha finora emesso alcun decreto autorizzativo delle centrali di Ostiglia e Sermide che, per quanto sopra ricordato, esulerebbe dalle competenze del ministero del commercio e dell'artigianato e dovrebbe comunque rispettare le prescrizioni della delibera regionale n. IV/1808 del 20 dicembre 1989; entrambi i piani di risanamento ambientale delle centrali di Ostiglia e Sermide sono tuttora basati sull'utilizzo di olio combustibile allo 0,25 per cento di zolfo, che sara' disponibile solo a partire dal 2002 nella quantita' massima di due milioni di tonnellate per anno, pari a circa il 50 per cento del consumo previsto dalle centrali di Tavazzano, Turbigo, Ostiglia e Sermide, mentre le disponibilita' di metano, tendono a ridursi a causa della mancata realizzazione del piano di importazione dalla Nigeria; risulta pertanto ulteriormente confermata la validita' della soluzione concordata nel 1993 tra l'ingegner Monguzzi e l'ingegner Affini (a suo tempo rispettivamente assessori regionale e provinciale dell'Ambiente), che prevedeva la metanizzazione integrale della centrale di Ostiglia (destinando a quest'ultima anche il metano utilizzato a Sermide) e l'installazione di desolforatori dei fiumi a Sermide, come previsto dal decreto Mica del 1976 -: per quali motivi si sia ritenuta ammissibile l'istanza presentata dall'Enel nel 1991 per ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni inquinanti delle centrali di Ostiglia e Sermide per adeguarle alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, benche' tali centrali rientrino nella competenza esclusiva della regione Lombardia ex articolo 12 e 13 decreto del Presidente della Repubblica 203/1988; per quali motivi non abbia finora provveduto in merito alla suddetta istanza presentata dall'Enel nel 1991, pur essendo trascorsi tre anni dalla formulazione del parere espresso dalla regione Lombardia con le delibere n. 0986 e 0987 del 14 dicembre 1993; per quali motivi non si sia chiesto il parere della regione Lombardia in merito alle varianti apportate dell'Enel all'originario progetto di adeguamento ambientale del 1991, con le istanze presentate nel 1992, nel 1994, nel 1995 e nel 1996. (4-06679)