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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06681 presentata da GALLETTI PAOLO (MISTO) in data 19970116

Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, per le risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'attivita' della pesca sportiva a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, all'articolo 143 prevede che nell'esercizio di detta attivita' possano essere utilizzate solo unita' da diporto come definito dalla legge 11 febbraio 1981, n. 50, e dalla legge 6 marzo 1976 n. 51; la legge n. 41 del 1982, prevede la possibilita' di autorizzare la pesca-turismo esclusivamente su navi da pesca; in data 12 ottobre 1995 e 23 novembre 1995 l'associazione Apsa (associazione armatori pesca sportiva in Adriatico di Portogaribaldi - FE) ha posto tramite lo studio legale associato Silingardi-Zunarelli-Bassi di Bologna due quesiti in merito ai mezzi abilitati all'esercizio della pesca sportiva; con lettera del 16 gennaio 1996 protocollo 260045, a firma del direttore generale del naviglio, e' pervenuta la risposta ai quesiti posti indicando che "in presenza di testuale previsione normativa, sia pure di carattere secondario (articolo 143 decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968), e' evidente che la segnalata prassi dell'esercizio della pesca sportiva con unita' abilitata al trasporto passeggeri non e' legittima. Circa le ragioni, poi, che sono alla base della disposizione del ricordato articolo 143, questa direzione generale fa presente che le stesse vanno ricercate essenzialmente nell'intento di assicurare una netta separazione tra attivita' sportiva e ricreativa (dalla quale esula ogni fine di lucro) e mezzi allo scopo impiegati, per la quale e' dettata la disciplina speciale di cui alla legge n. 50 del 1971, ed attivita' e mezzi di carattere commerciale cui si applicano le norme del codice dalla navigazione e di leggi generali di settore (pesca)"; con lettera del 2 aprile 1996 protocollo 62202306, il direttore generale della pesca e dell'acquacultura del ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, rispondeva ad un quesito del comune di Comacchio del 28 marzo 1995 protocollo 8822/925/GS/ADM/Is e del comune di Goro del 29 marzo 1996 protocollo 2600, indicando che: "In merito a quanto rappresentato con le note in riferimento, si rappresenta che per la pesca sportiva, ai sensi dell'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, possono essere utilizzate solo unita' da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 27-bis della legge n. 41 del 1982, invece prevede la possibilita' di autorizzare la pesca-turismo, esclusivamente su navi da pesca. Da quanto evidenziato ne discende che la pesca con canna esercitata dai passeggeri di motonavi autorizzate al trasporto persone (e non al diporto o alla pesca), non e' una fattispecie espressamente contemplata dalla normativa vigente ne' rientrante negli articoli succitati"; la regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 "Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalita' ittica" che concede alle imprese turistiche, in possesso delle autorizzazioni previste in materia di trasporto di persone, l'attivita' di turismo a finalita' ittica finalizzata alla cattura dello sgombro; la regione Emilia-Romagna ha poi approvato una legge di modifica alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, recante "Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalita' ittica", che abroga la limitazione del periodo 1^ maggio-30 settembre, estendendo a tutto l'anno l'attivita' di pesca; in data 28 settembre 1996 l'Associazione Aapsa e la cooperativa della piccola e grande pesca di Porto Garibaldi, ha presentato al commissario di governo della regione Emilia-Romagna osservazioni alla legge di modifica della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, recante "Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalita' ittica", segnalando la difformita' della legge regionale 8 luglio 1996, n. 23 al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968, che stabilisce che possono essere utilizzate ai fini della pesca sportiva solo unita' da diporto, cosi' definite dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni e non anche motonavi autorizzate al trasporto persone, confermata ulteriormente dalla legge n. 41 del 1982, che prevede la possibilita' di autorizzare la pesca-turismo esclusivamente su navi da pesca; l'interrogante ritiene che non rientri nelle competenze regionali quanto disciplinato dalla regione Emilia-Romagna con la legge regionale 8 luglio 1996, n. 23, recante "Norme per l'esercizio del turismo in mare a finalita' ittica" e successiva modificazione e che sia ravvisabile l'incostituzionalita' di tale legge, in quanto in contrasto con le vigenti normative nazionali in materia di pesca, che prevedono la possibilita' di autorizzare la pesca-turismo solo su navi da pesca e non su navi da trasporto passeggeri, come chiarito nelle risposte del direttori generali citate in premessa ai quesiti sollevati dagli enti locali -: se non ravvisino un palese contrasto tra gli orientamenti comunitari, che con il piano POP4 prevedono la riduzione dello sforzo di pesca agendo sulla capacita' di pesca e sul numero delle barche ed il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, che, all'articolo 10, comma 8, punto b), che obbliga le unita' da diporto ad avere a bordo non piu' di dodici passeggeri; se non ritengano opportuno effettuare rigorosi controlli atti ad assicurare il pieno rispetto della normativa vigente; se tra le conseguenze della legge regionale in oggetto non ritengano sia ravvisabile un principio di turbativa di mercato e concorrenza sleale, visto che viene concessa la possibilita' ad unita' abilitate per legge al trasporto passeggeri, agevolare fiscalmente sul gasolio ed esentate dall'Iva, ad esercitare un'attivita' impropria di pesca. (4-06681)

 
Cronologia
domenica 12 gennaio
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giovedì 16 gennaio
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sabato 18 gennaio
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