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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01398 presentata da SCIACCA ROBERTO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970121

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico, che ha dettato le nuove norme in materia previdenziale per stabilire un'armonizzazione tra i numerosi sistemi pensionistici e migliorare gli equilibri finanziari del sistema pubblico, ha provocato una discriminazione ingiustificabile dal punto di vista giuridico e di equita' nei confronti dei dipendenti delle casse di risparmio, aventi un fondo aziendale integrativo di natura strettamente privatistica. Infatti il comma 5, lettera b-quinques dell'articolo 15 della suddetta legge introduce il vincolo per la liquidazione delle forme pensionistiche complementari, istituite con legge 21 aprile 1993 n. 124, alla avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio. E tale restrizione ha operato in maniera non uniforme nel settore creditizio; per l'Autorita' bancaria centrale (Banca d'Italia) e per le altre autorita' di vigilanza (Consob e autorita' antitrust) l'articolo suddetto e' stato applicato fino a che non sono state emanate le norme delegate. Tale atto e' intervenuto in data 8 agosto 1996 ed ha portato all'introduzione di una fase di armonizzazione al trattamento pensionistico obbligatorio, che giungera' a regime nel 2010; per gli enti pubblici creditizi e per le societa' per azioni bancarie ex enti pubblici e' prevista, nell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, la possibilita' che la contattazione collettiva deroghi dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria. Per gli istituti creditizi privati, tra i quali vengono annoverate appunto le casse di risparmio, si e' creata una situazione paradossale ed un assurdo giuridico. Otto casse di risparmio, tra le quali la Cassa di risparmio delle province lombarde e la Cassa di risparmio di Torino, hanno un fondo privatistico a funzione sostitutiva del regime pensionistico obbligatorio ed hanno mantenuto o modificato le relative norme dei regolamenti in sede contrattuale e aziendale dei regimi differenti dell'assicurazione generale obbligatoria. Le altre casse di risparmio che hanno un fondo integrativo con funzioni anche sostitutive hanno visto immediatamente applicate le norme previste per il regime generale. Sulla norma in questione potrebbe essere sollevata obiezione di incostituzionalita'; questi fondi sono di carattere privatistico, a carico totalmente delle parti contraenti, e non incidono sulla spesa pubblica; e' palese dunque la perequazione, non solo tra sistema pubblico e privato, ma anche all'interno dello stesso settore delle casse di risparmio -: quali iniziative intenda assumere per sanare tale situazione di discriminazione tra lavoratori dello stesso settore. (5-01398)





 
Cronologia
sabato 18 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente del Consiglio Romano Prodi incontra a Venezia il premier spagnolo José Maria Aznar, dopo il rifiuto da parte di Aznar di un'alleanza mediterranea.

mercoledì 22 gennaio
  • Politica, cultura e società
    La Corte di cassazione conferma le condanne ad Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani ed Ovidio Bompressi per l'omicidio del commissario Calabresi.