Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06748 presentata da VOLONTE' LUCA GIUSEPPE (CCD-CDU) in data 19970121
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: in data 27 novembre 1996, il consiglio di amministrazione dell'Enasarco, ente nazionale degli agenti e dei rappresentanti di commercio, ha deliberato la privatizzazione dell'ente, avvalendosi della facolta' all'uopo prevista dal decreto legge n.509 del 1994; detta delibera e' il risultato formale di un accordo conclusosi il 23 ottobre 1996, tra alcune organizzazioni delle ditte mandanti ed alcuni sindacati della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, alla presenza del direttore generale del ministero del lavoro e della previdenza sociale; la delibera del 27 novembre 1996, appare illegittima; la illegittimita' della delibera deriverebbe dalla mancata consultazione di tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative; alcune di esse infatti, come la Federagenti, la Cisnal, la Confartigianato, la Cna, la Casa, non sono state neppure convocate; quanto sopra e' avvenuto nonostante la richiesta di convocazione avanzata da Federagenti in data 26 novembre 1996, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n.241 del 1990, richiesta ulteriormente e formalmente reiterata anche al Ministero del lavoro; la delibera del 27 novembre 1996, appare illegittima inoltre perche' non rispetterebbe - cosi' come dispone decreto legge n.509 del 1994 - i "vigenti criteri di composizione degli organi" dell'Ente, "cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti"; lo statuto vigente al momento della delibera prevedeva infatti, all'articolo 4, che i rappresentanti da nominare nel consiglio di amministrazione fossero scelti tra "i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale"; il testo e' stato invece cosi' recepito dal nuovo statuto, all'articolo 8, comma 2: "(...) invita le organizzazioni (...) firmatarie degli accordi applicati alla categoria e maggiormente rappresentative a designare i membri del Consiglio (...)". E - ove vi fossero dubbi - l'articolo 1, comma 2, richiama le regole fissate nel citato accordo del 23 ottobre 1996, e limita la partecipazione nel consiglio alle sole organizzazioni delle ditte mandanti e degli agenti oggi presenti in detto organismo: non piu', quindi, tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative, ma soltanto quelle firmatarie degli accordi economici collettivi; anzi, non tutte quelle firmatarie, ma soltanto alcune di esse (quelle, guarda caso, che hanno sottoscritto l'accordo del 23 ottobre 1996); questo punto e l'intera materia della composizione dei comitati, dei poteri dei vicepresidenti e delle maggioranze qualificate violano palesemente il disposto dell'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 509 del 1994 -: quali provvedimenti intenda assumere per una piu' trasparente ed automatica procedura di convocazione delle parti, e se intende sospendere l'attuazione del nuovo statuto dell'Enasarco; se intenda riconvocare tutte le parti e ridefinire lo Statuto in termini di piu' sicura legittimita'; se intende dare in concreto legittimita' e rappresentativita' nell'Enasarco a tutte le parti interessate. (4-06748)
Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S.V. On.le solleva la questione relativa alla legittimita' sia della delibera di trasformazione in persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 del d. leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, che dello Statuto dell'ENASARCO. In via preliminare va precisato che quanto affermato dalla S.V., in relazione all'illegittimita' della delibera di trasformazione dell'ENASARCO in soggetto privato, adottata in data 24 novembre 1996, in quanto conseguenza dell'accordo del 23 ottobre, non trova alcun fondamento. Infatti, la validita' di detta delibera deve essere valutata in base alla sua rispondenza al disposto dell'articolo 1, comma 1, del d. leg.vo 509/94 il quale stabilisce che "gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1^ gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti". Dall'esame della succitata delibera, da parte di questa Amministrazione e del Ministero del Tesoro, e' emerso che tale atto e' stato adottato dall'organo competente, ossia dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella composizione al tempo vigente e con la maggioranza prescritta dei due terzi, come da rogito agli atti di questa Amministrazione. Contrariamente a quanto segnalato dall'interrogante, il testo definitivo dello Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 16 giugno 1997, all'articolo 1 non fa menzione dell'accordo del 23 ottobre 1996, ma richiama in modo generico "gli accordi collettivi vigenti", con espressione analoga a quella contenuta nell'articolo 1 dello Statuto previgente (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756). Inoltre, il succitato Statuto all'articolo 8, come da ultimo riformulato in adempimento delle condizioni contenute nel dispositivo del decreto di approvazione, riconosce a questo Dicastero il potere istituzionale di individuazione del grado di rappresentativita' delle associazioni sindacali di categoria. Quanto alla composizione degli organi collegiali ed ai criteri di formazione della volonta' dei predetti organi, le norme del nuovo Statuto dell'Ente privatizzato, da ultimo adeguato agli ulteriori rilievi ministeriali contenuti sotto forma di condizione all'approvazione dell'atto, nel dispositivo del precitato decreto interministeriale 16 giugno 1997, appaiono conformi al precetto contenuto nell'articolo 1, comma 4, lettera a) del d. leg.vo 509/94, ai sensi del quale la composizione degli organi statutari collegiali deve rispettare i criteri di composizione vigenti all'atto della trasformazione in Ente di diritto privato. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.