Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06749 presentata da VOLONTE' LUCA GIUSEPPE (CCD-CDU) in data 19970121
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: in data 27 novembre 1996 il consiglio di amministrazione dell'Enasarco, ente nazionale degli agenti e dei rappresentanti di commercio, vigilato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha deliberato la privatizzazione dello stesso ente, avvalendosi della facolta' all'uopo prevista dal decreto-legge n. 509 del 1994; la menzionata delibera e' stata adottata a seguito dell'accordo concluso il 23 ottobre 1996 con il direttore generale del ministero del lavoro tra alcune organizzazioni delle ditte mandanti ed alcuni sindacati della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio; nella stessa riunione, unitamente a detta delibera e' stato adottato - come dispone il decreto-legge n. 509 del 1994 - lo statuto dell'Enasarco; l'analisi del menzionato statuto, ora all'esame del Ministero del lavoro, appaleserebbe lo stesso illegittimo, perche' demanda alla contrattazione collettiva funzioni che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge, devono essere esercitate in conformita' alle norme vigenti, e cioe' alla legge n. 12 del 1973, secondo la quale le variazioni delle aliquote contributive possono avvenire esclusivamente con decreto del Presidente della Repubblica, mentre le modifiche delle prestazioni previdenziali possono essere realizzate solo tramite un atto avente forza di legge; il nuovo statuto dell'Enasarco, all'articolo 1, comma 2, individua gli accordi economici quale fonte dei criteri e dei livelli di contribuzione e delle prestazioni, ignorando il fatto che la previdenza Enasarco non e', in negativo, sostituita e, in positivo, integrativa di quella erogata dall'Inps e che l'ente degli agenti e dei rappresentanti non aveva un potere impositivo e regolamentare autonomo, trattandosi di materia regolamentata per legge; l'articolo 1 dello statuto dell'Enasarco evidenzia il contrasto de facto con l'articolo 3 del decreto-legge n. 509 del 1994, il quale prevede, tra l'altro, che esclusivamente per le forme di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere siano adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non puo' dare certezza alla categoria interessata circa l'opportunita' di mantenere in vita un ente previdenziale autonomo, di diritto privato, e quindi soggetto al rischio di liquidazione, agendo con atti contra legem -: quali provvedimenti intenda adottare per sospendere l'attuazione dello statuto dell'Enasarco e quindi rivederlo in una chiave di legittimita', anche al fine di evitare azioni di impugnazione da parte degli interessati; se intenda restituire per opportunita' al Parlamento, quale sede legittima, la decisione di modificare le disposizioni della legge n. 12 del 1973, che sono vigenti nonostante l'entrata in vigore del decreto-legge n. 509 del 1994. (4-06749)
Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S.V. On.le solleva la questione relativa alla legittimita' della delibera assunta dall'ENASARCO, ai sensi dell'articolo 1 del d. leg.vo 30 giugno 1994, n. 509, alfine della trasformazione in persona giuridica di diritto privato, nonche' del relativo Statuto. Per quanto riguarda la delibera di trasformazione dell'ENASARCO in soggetto privato, adottata in data 27 novembre 1996, la stessa deve essere valutata in base alla sua rispondenza al disposto dell'articolo 1, comma 1, del d. leg.vo 509/94, il quale stabilisce che "gli enti di cui all'elenco A, allegato al presente decreto legislativo, sono trasformati, a decorrere dall'1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti". Dall'esame della succitata delibera, da parte di questa Amministrazione e del Ministero del Tesoro, e' emerso che tale atto e' stato adottato dall'organo competente, ossia dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella composizione al tempo vigente e con la maggioranza prescritta dei due terzi, come da rogito agli atti di questa Amministrazione. "L'accordo" del 23 ottobre, che la S.V. cita nell'atto parlamentare, e' stato solo un incontro "informale" tra le forze sindacali gia' presenti negli organi statutari dell'ENASARCO. Relativamente allo Statuto dell'Ente, si precisa che sono stati formulati dei rilievi in relazione ad alcune norme contenute nello stesso. La Fondazione ha provveduto a riformularle in adempimento alle condizioni poste nel dispositivo del decreto di approvazione del menzionato Statuto. Circa il contrasto tra la legge 2 febbraio 1973, n. 12 dell'articolo 1 dello Statuto, che attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di modificare contributi e prestazioni, occorre riportarsi al disposto dell'articolo 2, commi 1 e 2 del d. leg.vo 509/94 (e, prima ancora, della legge di delega: articolo 1, comma 33, lett. a), n. 4 della legge n. 537/93). In particolare, il citato articolo attribuendo agli enti privatizzati l'autonomia gestionale, nonche' la responsabilita' di assicurare l'equilibrio del bilancio, pena il commissariamento, richiede il superamento, da parte della nuova normativa, dei vincoli imposti nella materia in esame dalla normativa previgente, non senza la previsione, tuttavia, di uno strumento idoneo a garantire la verifica, da parte della pubblica autorita', del rispetto dei diritti della categoria degli assicurati, quale appunto quello previsto dall'articolo 3, c9mma 2, del d. leg.vo 509/94, ai sensi del quale ogni statuizione dell'Ente in materia di contributi e prestazioni, e' sottoposta ad approvazione dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.