Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06750 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970121
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: il risanamento ai familiari delle vittime di incidenti occorsi nell'effettuazione del servizio militare e' regolato dalla legge 18 agosto 1991, n. 280; tale legge enuncia nel titolo che i risarcimenti sono dovuti sia ai militari di leva che di carriera, mentre all'articolo 1, che stabilisce le modalita' specifiche, non si fa cenno al personale di carriera, omettendosi quindi una delle categorie degli aventi diritto; non e' previsto il risarcimento al volontario in caso di decesso; a causa di quanto sopra, si crea una inspiegabile diversita' di trattamento che origina una ingiustificata sperequazione tra le diverse categorie di militari impegnati in servizi analoghi -: se non intenda, in presenza di una incongruenza legislativa, attivarsi perche' si giunga ad una interpretazione autentica che faccia rispettare lo spirito di quanto originariamente specificato nel titolo della legge n. 280 del 1991. (4-06750)
Per l'interrogazione in oggetto pregasi fare riferimento alla risposta scritta data dal Sig. Ministro alla precedente interrogazione n. 4-03859 di analogo contenuto, rimessa alla S.V. in allegato alla lettera n. 1533 in data 13 agosto 1997, che ad ogni buon fine si riporta qui di seguito: "Risposta. - In ordine al quesito formulato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che il personale di carriera e' menzionato nel titolo della richiamata legge solo perche' destinatario al pari delle altre categorie di militari della legge 308/1981 che e' stata modificata ed integrata dalla citata legge 14 agosto 1991, n. 280. Quanto ai contenuti dell'articolo 1 del provvedimento risultante da tale modifica, appare evidente che il legislatore ha inteso porre a fondamento delle contemplate provvidenze economiche sia gli eventi dannosi riconosciuti dipendenti da causa propriamente di servizio sia quelli verificatisi comunque "durante il periodo di servizio". L'evenienza di specie e' peculiare dei militari di leva ed assimilati, chiamati ad adempiere un servizio che e' un preciso obbligo costituzionale, e dei volontari per i quali il servizio stesso si qualifica quale rapporto privo delle caratteristiche di continuita' e definitivita'. In entrambi i casi peraltro il beneficio non e' concesso ai militari in licenza, permesso o fuori presidio senza autorizzazione. Il legislatore ha quindi ritenuto di non porre sullo stesso piano il personale di leva o volontario ed i militari di camera. Peraltro l'attribuzione in favore dei superstiti di questi ultimi degli speciali benefici alla sola condizione che l'evento letale si verifichi "durante" il servizio ma non necessariamente "per causa di servizio", comporterebbe una sperequazione nei confronti del restante personale della Pubblica Amministrazione. Per il personale di carriera, comunque, restano confermate le disposizioni degli artt. 5 e 6 della legge 308/1981, concernenti l'erogazione di speciali elargizioni commisurate a quelle previste nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere di cui alla legge 624/1975 e successive integrazioni e modifiche". Il Ministro della difesa: Beniamino Andreatta.